Cassazione Civile, Ordinanza n. 18529/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un dipendente macchinista volta a ottenere l’inclusione, nella retribuzione dovuta per il periodo feriale, di due voci economiche: la parte variabile dell’indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l’indennità per assenza dalla residenza. In primo grado la domanda era stata accolta, mentre la Corte d’appello di Torino ha riformato la decisione, escludendo il diritto del lavoratore. La Corte territoriale ha ritenuto che, pur trattandosi di voci non occasionali e collegate alla prestazione lavorativa, il loro peso sulla retribuzione complessiva fosse molto contenuto, pari a circa il 3,37%, sicché la loro esclusione non avrebbe prodotto un effetto deterrente sull’esercizio del diritto alle ferie. Il ricorrente ha proposto tre motivi di cassazione: violazione della disciplina europea e nazionale sulla retribuzione feriale e delle clausole contrattuali collettive invocate; motivazione apparente e contraddittoria; errata lettura della giurisprudenza UE, soprattutto in relazione alla natura dell’indennità per assenza dalla residenza. La Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi, richiamando la propria giurisprudenza conforme alla Corte di giustizia, ma ha ritenuto che la ratio decidendi della sentenza impugnata fosse il giudizio di insussistenza, in concreto, di un effetto dissuasivo sul godimento delle ferie, dato il peso marginale delle sole due voci rivendicate. Le ulteriori censure sono state giudicate irrilevanti perché non incidevano sul nucleo decisorio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del lavoratore alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza d’appello che aveva escluso il diritto del lavoratore all’inclusione, nella retribuzione feriale, della parte variabile della IUP e dell’indennità per assenza dalla residenza. La decisione si fonda sull’accertamento di merito secondo cui tali voci, incidendo solo per il 3,37% sul trattamento economico complessivo, non erano idonee a produrre un effetto dissuasivo sull’esercizio del diritto alle ferie. La Corte ha ribadito i principi europei e nazionali sulla nozione di retribuzione feriale, ma ha ritenuto corretta l’applicazione concreta fatta dal giudice di merito. Sono state inoltre poste le spese a carico del ricorrente ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 Direttiva 2003/88/CE
"ferie annuali retribuite"
La retribuzione feriale deve mantenere, per la durata delle ferie, il livello ordinario della retribuzione del lavoratore, includendo gli importi pecuniari collegati alle mansioni e allo status professionale, quando la loro esclusione possa dissuadere dal godimento delle ferie.
art. 31, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
È richiamato come parametro sovranazionale a tutela del diritto alle ferie retribuite secondo un livello di compenso non disincentivante.
È richiamato in relazione al diritto del lavoratore al periodo feriale retribuito, in coordinamento con la disciplina eurounitaria.
Norma richiamata nel ricorso; dal testo non emerge una specifica interpretazione della Corte.
È richiamato quale norma di recepimento/collegamento della disciplina delle ferie retribuite; la Corte ne legge la portata in armonia con la direttiva europea.
È evocato dal ricorrente come possibile conseguenza di nullità delle clausole collettive limitative, ma la Corte non fonda su di esso la decisione.
Richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente, ma il ricorso è stato rigettato perché la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta comprensibile e coerente.
È richiamato per il rinvio alla giurisprudenza di legittimità conforme già formatasi su analoghe controversie.
art. 36 Cost.
È richiamato dal ricorrente a sostegno della retribuzione sufficiente e proporzionata anche nel periodo feriale.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
La Corte ne applica la previsione sul raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis
È richiamato in collegamento con il presupposto del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Indica il rito camerale seguito per la decisione.
Massime di principio
- Ai fini della retribuzione feriale non conta solo la natura non occasionale della voce economica, ma occorre verificare se essa sia collegata all’esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore e se la sua esclusione possa scoraggiare la fruizione effettiva delle ferie.
- La nozione di "ferie annuali retribuite" impone di mantenere durante il periodo feriale una retribuzione sostanzialmente comparabile a quella ordinaria; il giudizio di comparazione deve essere svolto su orizzonti temporali omogenei.
- Non ogni indennità collegata al lavoro deve necessariamente entrare nella retribuzione feriale in modo automatico: è decisivo l’accertamento concreto dell’effetto dissuasivo prodotto dalla sua esclusione.
- L’accertamento circa l’incidenza economica marginale di una singola voce può escludere, in concreto, che la sua mancata inclusione nella retribuzione feriale realizzi una lesione del diritto alle ferie, se manca un effetto deterrente apprezzabile.
- Le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di ferie retribuite sono vincolanti per il giudice nazionale e ne guidano l’interpretazione delle norme interne e collettive.
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