Cassazione Civile, Ordinanza n. 18512/2026 del 08/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia trae origine da un rapporto di lavoro subordinato dedotto come iniziato di fatto in data 17.10.2012 e formalizzato solo il 21.11.2012 con contratto a tempo indeterminato part-time. La lavoratrice sosteneva di avere svolto mansioni di commessa nel negozio del datore di lavoro fino al licenziamento in tronco del 9.1.2013, intimato durante l’orario di lavoro, e contestava anche una successiva comunicazione del 10.1.2013 che attribuiva la cessazione del rapporto alla mancata prosecuzione positiva del periodo di prova. In giudizio chiedeva, oltre alla declaratoria di nullità o illegittimità del patto di prova e del licenziamento, retribuzioni, differenze per straordinari, festività, ferie e permessi, indennità di mancato preavviso, somme di fine rapporto e risarcimenti ulteriori. In appello la domanda relativa al periodo anteriore alla formalizzazione veniva respinta per difetto di prova della subordinazione; la Cassazione è stata investita con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2094, 2697, 2727 e 2729 c.c. per avere la Corte territoriale omesso di valorizzare gli indici presuntivi della subordinazione; 2) nullità della sentenza e travisamento della prova per asserita motivazione contraddittoria e apparente, oltre a doglianze sull’art. 421 c.p.c. e sull’art. 112 c.p.c.; 3) violazione degli artt. 254, 257 e 421 c.p.c. per il mancato esercizio dei poteri officiosi del giudice nella ricerca della prova; 4) conseguente illegittimità dell’assorbimento del motivo sul licenziamento, che secondo la ricorrente dipendeva dall’erroneo accertamento della decorrenza del rapporto e del periodo di prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non colpiva il decisum, dato che la Corte d’appello aveva compiuto una valutazione globale delle prove testimoniali e aveva escluso, in fatto, la dimostrazione di una prestazione lavorativa subordinata nel periodo anteriore al 21.11.2012. Ha dichiarato inammissibili, e per il resto infondati, il secondo e il terzo motivo, osservando che le censure miravano a una nuova valutazione del materiale istruttorio e che i poteri ufficiosi ex art. 421 c.p.c. presuppongono il corretto assolvimento degli oneri assertivi e probatori da parte dell’attore; la Corte territoriale aveva infatti escluso l’insorgenza del rapporto in epoca anteriore per insufficienza del quadro probatorio e carenza del piano assertivo. Il quarto motivo è stato ritenuto assorbito perché dipendente dalla censura principale sul periodo anteriore di lavoro. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2094 c.c.
richiamato per definire la subordinazione del prestatore di lavoro; la Corte non ne offre una nuova lettura, ma rileva che la censura non coglieva l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
art. 2697 c.c.
richiamato sul riparto dell’onere della prova; la Corte ribadisce che l’attore deve assolvere gli oneri assertivi e probatori e che i poteri ufficiosi del giudice non suppliscono alle carenze della parte.
art. 2727 c.c.
invocato in tema di presunzioni; la Corte osserva che, esclusa la prova del fatto base nel periodo anteriore, non poteva operare alcun ragionamento presuntivo.
art. 2729 c.c.
invocato per la prova per presunzioni della subordinazione; la Corte esclude che, in difetto di prova della prestazione nel periodo controverso, le presunzioni possano sovvertire l’accertamento di merito.
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato per dedotta nullità della sentenza per difetto di motivazione; la Corte reputa la doglianza in parte riferita alla sentenza di primo grado e comunque diretta a rivalutare il merito.
art. 115 c.p.c.
invocato per travisamento della prova; la Corte chiarisce che la censura, in sostanza, mira a una diversa lettura del materiale probatorio, inammissibile in cassazione.
art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.
richiamato come parametro delle censure processuali e di nullità.
art. 421 c.p.c.
la Corte ribadisce che i poteri ufficiosi del giudice del lavoro possono essere esercitati, ma non sostituiscono l’onere di allegazione e prova delle parti; essi operano solo quando il quadro assertivo sia correttamente costruito.
art. 112 c.p.c.
richiamato per asserita ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte non ravvisa la violazione perché la censura si traduce in critica alla valutazione delle prove.
art. 254 c.p.c.
richiamato nel motivo relativo all’audizione dei testimoni e ai poteri del giudice.
art. 257 c.p.c.
richiamato nel motivo relativo alla domanda di chiarimenti ai testimoni e alla gestione dell’istruttoria.
art. 96 c.p.c.
menzionato nei gradi di merito in relazione alla responsabilità aggravata per lite temeraria, esclusa dai giudici di merito.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove testimoniali e documentali compiuta dai giudici di merito.
- La prova della subordinazione richiede l’accertamento del fatto storico-base, e gli indici sintomatici o le presunzioni non possono supplire a una mancanza di prova della prestazione nel periodo controverso.
- I poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro ex art. 421 c.p.c. non esimono la parte dall’onere di allegare specificamente i fatti costitutivi della domanda e di fornirne un adeguato supporto probatorio.
- La dedotta contraddittorietà della motivazione non sussiste quando il giudice di merito abbia esaminato le prove nel loro complesso e abbia scelto, con motivazione logica, le deposizioni ritenute più attendibili rispetto ad altre.
- Se la questione principale sullo svolgimento del rapporto in un certo periodo è respinta per difetto di prova, restano assorbite le censure che presuppongono l’accertamento contrario, come quelle relative a patto di prova e licenziamento successivo.
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