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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36728/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (destinatario sanzione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo notificato a una destinataria di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada. In primo grado il giudice di pace aveva annullato il preavviso ritenendo non provata la notifica degli atti presupposti, cioè il verbale di accertamento e l'ordinanza-ingiunzione. In appello la società di riscossione aveva ottenuto la riforma della decisione: il tribunale aveva qualificato l'azione come opposizione recuperatoria soggetta al rito dell'art. 7 d.lgs. 150/2011 e l'aveva dichiarata inammissibile perché proposta oltre 30 giorni dal preavviso di fermo. La ricorrente ha censurato: 1) la validità della citazione in appello per asserito termine a comparire inferiore a 90 giorni; 2) l'ammissibilità di nuove domande/eccezioni in appello; 3) la mancata dichiarazione di improcedibilità dell'appello; 4) soprattutto l'erronea qualificazione della sua impugnazione, sostenendo che l'azione avverso il preavviso di fermo, fondata anche su prescrizione quinquennale della pretesa, dovesse essere trattata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e quindi senza termine decadenziale; 5) l'omesso esame della prova delle notifiche presupposte e del valore probatorio delle copie prodotte. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e fondato il quarto, con assorbimento degli altri, precisando che, quando si deduce la prescrizione sopravvenuta della pretesa sanzionatoria, l'opposizione al preavviso di fermo va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proponibile senza il termine di 30 giorni; di conseguenza l'appello non poteva essere dichiarato tardivo per quella parte di doglianze.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, ha accolto il quarto motivo e ha assorbito gli altri. Ha cassato la sentenza del tribunale e ha rinviato al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese. Il punto decisivo è che la domanda originaria non poteva essere considerata integralmente soggetta al termine decadenziale di 30 giorni dell'art. 7 d.lgs. 150/2011, poiché la ricorrente aveva dedotto anche la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria, profilo che appartiene all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 163-bis c.p.c.

    stabilisce il termine a comparire di novanta giorni nel giudizio di appello per effetto del rinvio dell'art. 359 c.p.c.

  • art. 164 c.p.c.

    la sua violazione comporta nullità dell'atto di citazione se il termine a comparire è inferiore a quello legale; nel caso concreto la nullità non ricorreva perché la notificazione al difensore costituito aveva rispettato il termine

  • art. 359 c.p.c.

    rinvia all'art. 163-bis c.p.c. anche per il giudizio di appello

  • art. 330 c.p.c.

    l'impugnazione può essere notificata presso il procuratore costituito; non esiste un ordine tassativo tra i luoghi di notificazione, ma un concorso alternativo

  • art. 345 c.p.c.

    è richiamato dalla ricorrente per censurare la proposizione di nuove domande/eccezioni in appello

  • art. 113 c.p.c.

    è richiamato in relazione alla dedotta erronea applicazione del rito e al regime di appellabilità/procedibilità

  • art. 339 c.p.c.

    è richiamato dalla ricorrente per sostenere l'erronea mancata dichiarazione di improcedibilità dell'appello

  • art. 25 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla competenza/rito applicabile all'opposizione al preavviso di fermo

  • art. 28 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla competenza/rito applicabile all'opposizione al preavviso di fermo

  • art. 86 d.P.R. 602/1973

    disciplina il fermo amministrativo; l'opposizione al preavviso di fermo può costituire azione di accertamento negativo dei presupposti della misura o del credito sottostante

  • art. 3 r.d. 639/1910

    richiamato in rapporto alla disciplina delle ingiunzioni e delle forme di riscossione coattiva

  • art. 32 d.lgs. 150/2011

    richiamato quale norma sostitutiva del precedente assetto delle opposizioni a ingiunzione

  • art. 7 d.lgs. 150/2011

    si applica alle opposizioni relative a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, con termine di 30 giorni; non si applica invece quando si deduce prescrizione sopravvenuta del credito

  • art. 6 d.lgs. 150/2011

    richiamato nel sistema delle opposizioni alle sanzioni amministrative insieme all'art. 7

  • art. 2719 c.c.

    richiamato dal quinto motivo sulla valenza probatoria delle copie documentali prodotte

  • art. 160 c.p.c.

    richiamato dal quinto motivo sulle nullità delle notificazioni

  • art. 201 codice della strada

    la decadenza per omessa o tardiva notificazione del verbale di accertamento va fatta valere con l'opposizione recuperatoria entro 30 giorni

  • art. 204-bis codice della strada

    individua il rimedio oppositivo avverso le sanzioni amministrative del codice della strada

  • art. 205 codice della strada

    richiamato nel sistema delle opposizioni alle sanzioni del codice della strada

  • art. 209 codice della strada

    regola la prescrizione della pretesa sanzionatoria, deducibile con opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.

  • art. 28 L. 689/1981

    prevede la prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative, deducibile senza termine con opposizione all'esecuzione

  • art. 615 c.p.c.

    l'opposizione è configurabile come opposizione all'esecuzione quando si deducono fatti estintivi sopravvenuti, come la prescrizione, ed è proponibile senza termine

  • art. 77 d.P.R. 602/1973

    richiamato insieme all'art. 86 d.P.R. 602/1973 sulle misure coercitive alternative all'esecuzione forzata

  • art. 204-bis codice della strada

    parte del sistema di tutela avverso le sanzioni amministrative stradali con termine decadenziale di 30 giorni

  • art. 22 L. 689/1981

    richiamato quale disciplina previgente delle opposizioni a sanzioni amministrative, poi sostituita dal d.lgs. 150/2011

  • art. 22-bis L. 689/1981

    richiamato quale disciplina previgente delle opposizioni a sanzioni amministrative, poi sostituita dal d.lgs. 150/2011

Massime di principio

  • L'opposizione avverso un preavviso di fermo amministrativo che contesti la prescrizione della pretesa sanzionatoria ha natura di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., perché riguarda un fatto estintivo sopravvenuto rispetto alla formazione del titolo.
  • Quando invece si contesta l'omessa o invalida notificazione del verbale di accertamento o dell'ordinanza-ingiunzione, la tutela va incanalata nell'opposizione recuperatoria prevista per le sanzioni amministrative stradali, soggetta al termine decadenziale di trenta giorni dell'art. 7 d.lgs. 150/2011.
  • L'azione proposta contro il preavviso di fermo può assumere diversa qualificazione processuale a seconda del vizio dedotto: vizi genetici del titolo e fatti costitutivi della sanzione seguono il rito speciale; fatti estintivi sopravvenuti seguono il rito dell'opposizione all'esecuzione.
  • Ai fini della notificazione dell'impugnazione, la parte può validamente scegliere il luogo di notifica presso il procuratore costituito, senza che l'art. 330 c.p.c. stabilisca un ordine tassativo tra i luoghi indicati.
  • In presenza di un motivo fondato su prescrizione quinquennale della sanzione amministrativa, non è corretto dichiarare tardiva l'opposizione solo perché proposta oltre trenta giorni dal preavviso o dalla cartella, poiché tale termine non si applica all'opposizione all'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveRiscossione
RamiProcesso civileEsecuzioniTributi
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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