Cassazione Civile, Ordinanza n. 19091/2025 del 11/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (persona offesa)
La controversia
La controversia nasce da un servizio televisivo diffuso da una emittente, nel quale una persona veniva accostata a fatti oggetto di un procedimento penale ancora pendente e presentata in modo da far apparire come accertata la commissione di condotte illecite (accesso abusivo a sistemi informatici, interferenza nella corrispondenza, violazione della privacy). La Corte d’appello aveva ritenuto diffamatorio il servizio per difetto del requisito della verità, anche putativa, dei fatti posti a base della critica giornalistica, e aveva riconosciuto anche l’illecito uso dell’immagine della persona ritratta senza consenso, liquidando i danni. I ricorrenti hanno impugnato la decisione deducendo: 1) violazione dell’art. 51 c.p., degli artt. 2043 e 2059 c.c. e dell’art. 21 Cost., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe applicato il parametro della verità proprio della cronaca invece di quello, più elastico, della critica giornalistica, e che il nucleo vero dei fatti avrebbe consentito la critica; 2) violazione delle stesse norme per avere la Corte applicato il limite della continenza espositiva tipico della cronaca; 3) nullità per omessa pronuncia sull’appello relativo all’art. 97 l.d.a., che consentirebbe l’uso dell’immagine senza consenso; 4) nullità per mancanza assoluta di motivazione sul medesimo punto. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibile il secondo per assorbimento dopo il rigetto del primo, infondati terzo e quarto perché la Corte d’appello aveva espressamente esaminato la questione dell’art. 97 l.d.a. e correttamente escluso la scriminante, dato il pregiudizio arrecato all’onore e alla reputazione della persona ritratta. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza d’appello che aveva condannato i ricorrenti al risarcimento dei danni da diffamazione e per uso illegittimo dell’immagine. Ha ritenuto che, pur trattandosi di un servizio riconducibile anche alla critica giornalistica, mancasse il rispetto della verità putativa del nucleo essenziale dei fatti, perché il servizio presentava come certe accuse ancora solo investigative e non definitivamente accertate. Ha inoltre escluso sia l’omessa pronuncia sia il vizio motivazionale sul tema dell’art. 97 l.d.a., poiché la Corte territoriale aveva effettivamente deciso sul punto e aveva negato l’applicabilità della scriminante in presenza di un uso dell’immagine lesivo di onore e reputazione. Conseguentemente ha posto le spese del giudizio di legittimità a carico dei ricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica; la Corte ha escluso che nel caso concreto ricorressero i presupposti della scriminante perché mancava la verità, anche putativa, del nucleo essenziale dei fatti posti a base della critica.
Richiamato quale base della responsabilità aquiliana per il danno da diffamazione e da lesione del diritto all’immagine.
Richiamato in relazione al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell’onore, della reputazione e dell’immagine.
art. 21 Cost.
Richiamato a tutela della libera manifestazione del pensiero e del diritto di critica, ma bilanciato con il diritto individuale alla reputazione.
Invocato per dedurre omessa pronuncia; la Corte ha escluso la nullità perché il giudice d’appello aveva esaminato espressamente la doglianza sull’art. 97 l.d.a.
Invocato per difetto assoluto di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza d’appello esistente, comprensibile e sufficiente.
art. 97 L. 22 aprile 1941, n. 633
La Corte ha ricordato che il consenso non occorre in alcuni casi di legge, ma ha ribadito che l’immagine non può essere diffusa quando l’esposizione rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona ritrattata; nel caso concreto la scriminante è stata esclusa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- Nel diritto di critica giornalistica la tutela della manifestazione del pensiero non elimina il requisito della verità del nucleo essenziale dei fatti presupposto della critica: tali fatti devono essere veri, almeno in termini di verità putativa ragionevole, e devono essere correttamente chiariti al pubblico quando siano ancora soltanto ipotesi investigative.
- Quando una narrazione giornalistica presenta come certa la commissione di fatti penalmente rilevanti, pur in presenza di un procedimento non concluso e senza precisare che si tratta di accuse non ancora accertate, viene meno la scriminante del diritto di critica e la condotta può integrare diffamazione.
- Se il requisito della verità putativa manca, la verifica della continenza espositiva diventa irrilevante, perché la condotta resta comunque diffamatoria.
- L’uso dell’immagine altrui senza consenso può essere giustificato dall’art. 97 l.d.a. solo nei casi previsti dalla norma e comunque non quando la diffusione dell’immagine arrechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta.
- Non sussiste omessa pronuncia né nullità della sentenza quando il giudice di merito abbia esaminato la censura, anche se con motivazione sintetica, purché l’iter logico-giuridico sia comprensibile e idoneo a sorreggere la decisione.
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