Cassazione Penale, Sentenza n. 20348/2025 del 03/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Firenze che, confermando in parte la condanna di Umberto Tozzini per omicidio colposo plurimo, aveva invece assolto Gian Paolo Conti e aveva attribuito concorso di colpa alle vittime e ridotto la provvisionale; le doglianze principali riguardavano: (i) presunta contraddittorietà della motivazione circa i poteri/doveri di Tozzini nel richiedere alle Forze dell'ordine la chiusura effettiva della strada; (ii) mancata o errata applicazione della normativa sulle circostanze attenuanti (art. 589 bis c.p.) e sul calcolo della pena; (iii) errata valutazione della posizione di garanzia di Conti alla luce del contratto d'appalto, con conseguente inesigibilità erroneamente ritenuta della sua condotta sollecitatoria verso la Forza pubblica; (iv) travisamento delle norme del codice della strada e del relativo regolamento in ordine al significato della transenna e alla esigibilità della condotta; (v) omissione di statuizione sulle spese del grado d'appello a favore delle parti civili
La decisione
La Corte di Cassazione: - ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da Umberto Tozzini e dalla Provincia di Grosseto (con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende), mantenendo in vita la condanna penale di Tozzini decisa nei gradi di merito; - ha parzialmente accolto i ricorsi delle parti civili ritenendo che la Corte d'appello abbia motivato in modo insufficiente e contraddittorio la riforma favorevole a Conti; perciò ha annullato in parte la sentenza impugnata nei confronti di Conti Gian Paolo e, sul punto relativo all'omessa statuizione sulle spese d'appello (quinto motivo), anche nei confronti di Tozzini e della Provincia di Grosseto; - ha disposto il rinvio, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., al giudice civile competente per la trattazione degli effetti civili e per la regolarizzazione delle statuizioni sulle spese; - ha inoltre ritenuto inammissibili altri motivi relativi alla provvisionale e al riconoscimento del concorso di colpa delle vittime; - ha dichiarato infondato il motivo relativo all'applicabilità retroattiva favorevole dell'art. 589-bis c.p. al caso concreto, confermando l'ambito applicativo della normativa previgente per il calcolo della pena nella fattispecie
Norme richiamate
art. 589 cod. pen. (omicidio colposo), commi 2 e 4
Norma posta a base della contestazione per omicidio colposo stradale: la Corte ha esaminato la sua applicazione in relazione al profilo di colpa per violazione delle norme sulla circolazione stradale
art. 589-bis cod. pen. (omicidio stradale e concorso colposo della vittima)
Introdotto successivamente ai fatti; la Corte ha valutato la non applicabilità retroattiva nel caso concreto ai fini del trattamento sanzionatorio, ritenendo più favorevole la disciplina previgente per la fattispecie concreta
art. 113 cod. pen. (cooperazione nel reato)
Richiamato per delineare la possibile cooperazione colposa tra più soggetti (enti e responsabili) nella gestione dell'emergenza e nella tutela della viabilità
art. 40 cod. pen. (nesso di causalità e azione od omissione)
Richiamato nelle valutazioni sulla responsabilità d'omissione e sul ruolo di chi ha generato il pericolo e la conseguente necessità di atti impeditivi
Individua doveri connessi alla gestione e manutenzione delle aree stradali; utilizzato per fondare la posizione di garanzia degli enti proprietari e dei responsabili della viabilità
Richiamati per i profili di responsabilità da cose in custodia e per la correlazione con doveri di vigilanza e prevenzione del pericolo
Regolamento di esecuzione del codice della strada (art. 30, 31, 32, 115, 116)
Norme tecniche e prescrizioni sul corretto segnalamento temporaneo e sulla natura dei segnali; rilevanti per valutare se la transennatura costituisse in concreto elemento interdittivo o fonte di pericolo
Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici 24 ottobre 2000
Richiamata per i criteri di efficienza e uniformità della segnaletica temporanea; utilizzata per valutare l'idoneità della segnaletica apposta
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002
Richiamato unitamente al codice della strada per le prescrizioni tecniche in materia di segnaletica e sicurezza stradale
art. 2 cod. pen. (successione delle leggi penali nel tempo)
Applicato per valutare la rilevanza temporale dell'introduzione dell'art. 589-bis e la sua eventuale applicazione retroattiva più favorevole
art. 1227 cod. civ. (concorso di colpa della vittima)
Richiamato rispetto alla valutazione del concorso di colpa delle vittime e alla liquidazione della provvisionale
art. 541 cod. proc. pen. (spese del giudizio in appello)
Richiamato con riferimento all'omessa statuizione sulle spese di grado a favore delle parti civili; la Cassazione ha annullato la sentenza sul punto
art. 622 cod. proc. pen. (annullamento e rinvio ai giudici civili)
Usato per disporre il rinvio al giudice civile competente in relazione agli effetti civili della decisione cassata
Massime di principio
- La posizione di garanzia può derivare non solo da norme di legge ma anche da un contratto d'appalto: il referente tecnico che genera una situazione di pericolo è obbligato ad attivare tutte le misure concrete, comprese le sollecitazioni verso terzi qualificati (es. Forze dell'ordine), per impedire l'evento.
- La mera disponibilità di altri soggetti istituzionali che potrebbero avere competenze non esonera il garante dalla propria responsabilità: in contesti di protezione civile esistono posizioni di garanzia multiple e la cooperazione omissiva può integrare responsabilità colpose (art. 113 c.p.).
- In caso di riforma assolutoria in appello il giudice d'appello deve fornire motivazione puntuale e adeguata che confuti le ragioni della sentenza di primo grado; se manca questa motivazione la Cassazione può annullare la decisione favorevole all'imputato.
- La modifica normativa (introduzione art. 589-bis) non si applica automaticamente retroattivamente: occorre verificare, caso per caso, quale disciplina sia più favorevole al reo secondo l'art. 2 c.p.; non sempre la norma successiva produce vantaggio nel singolo caso concreto.
- La transennatura o segnaletica temporanea può essere, a seconda delle modalità di posa e del contesto, fonte di responsabilità se idonea a generare un rischio o a non impedire il transito; la valutazione dell'idoneità deve fondarsi sulle prescrizioni tecniche e sul comportamento oggettivo degli utenti.
- La mancata pronuncia sulle spese di grado costituisce vizio che può giustificare annullamento parziale della sentenza e rinvio per regolarizzazione.
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