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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20348/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Firenze che, confermando in parte la condanna di Umberto Tozzini per omicidio colposo plurimo, aveva invece assolto Gian Paolo Conti e aveva attribuito concorso di colpa alle vittime e ridotto la provvisionale; le doglianze principali riguardavano: (i) presunta contraddittorietà della motivazione circa i poteri/doveri di Tozzini nel richiedere alle Forze dell'ordine la chiusura effettiva della strada; (ii) mancata o errata applicazione della normativa sulle circostanze attenuanti (art. 589 bis c.p.) e sul calcolo della pena; (iii) errata valutazione della posizione di garanzia di Conti alla luce del contratto d'appalto, con conseguente inesigibilità erroneamente ritenuta della sua condotta sollecitatoria verso la Forza pubblica; (iv) travisamento delle norme del codice della strada e del relativo regolamento in ordine al significato della transenna e alla esigibilità della condotta; (v) omissione di statuizione sulle spese del grado d'appello a favore delle parti civili

La decisione

La Corte di Cassazione: - ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da Umberto Tozzini e dalla Provincia di Grosseto (con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende), mantenendo in vita la condanna penale di Tozzini decisa nei gradi di merito; - ha parzialmente accolto i ricorsi delle parti civili ritenendo che la Corte d'appello abbia motivato in modo insufficiente e contraddittorio la riforma favorevole a Conti; perciò ha annullato in parte la sentenza impugnata nei confronti di Conti Gian Paolo e, sul punto relativo all'omessa statuizione sulle spese d'appello (quinto motivo), anche nei confronti di Tozzini e della Provincia di Grosseto; - ha disposto il rinvio, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., al giudice civile competente per la trattazione degli effetti civili e per la regolarizzazione delle statuizioni sulle spese; - ha inoltre ritenuto inammissibili altri motivi relativi alla provvisionale e al riconoscimento del concorso di colpa delle vittime; - ha dichiarato infondato il motivo relativo all'applicabilità retroattiva favorevole dell'art. 589-bis c.p. al caso concreto, confermando l'ambito applicativo della normativa previgente per il calcolo della pena nella fattispecie

Norme richiamate

Massime di principio

  • La posizione di garanzia può derivare non solo da norme di legge ma anche da un contratto d'appalto: il referente tecnico che genera una situazione di pericolo è obbligato ad attivare tutte le misure concrete, comprese le sollecitazioni verso terzi qualificati (es. Forze dell'ordine), per impedire l'evento.
  • La mera disponibilità di altri soggetti istituzionali che potrebbero avere competenze non esonera il garante dalla propria responsabilità: in contesti di protezione civile esistono posizioni di garanzia multiple e la cooperazione omissiva può integrare responsabilità colpose (art. 113 c.p.).
  • In caso di riforma assolutoria in appello il giudice d'appello deve fornire motivazione puntuale e adeguata che confuti le ragioni della sentenza di primo grado; se manca questa motivazione la Cassazione può annullare la decisione favorevole all'imputato.
  • La modifica normativa (introduzione art. 589-bis) non si applica automaticamente retroattivamente: occorre verificare, caso per caso, quale disciplina sia più favorevole al reo secondo l'art. 2 c.p.; non sempre la norma successiva produce vantaggio nel singolo caso concreto.
  • La transennatura o segnaletica temporanea può essere, a seconda delle modalità di posa e del contesto, fonte di responsabilità se idonea a generare un rischio o a non impedire il transito; la valutazione dell'idoneità deve fondarsi sulle prescrizioni tecniche e sul comportamento oggettivo degli utenti.
  • La mancata pronuncia sulle spese di grado costituisce vizio che può giustificare annullamento parziale della sentenza e rinvio per regolarizzazione.

Testo integrale

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