Cassazione Penale, Sentenza n. 20345/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'opposizione avverso il diniego della remissione del debito per spese processuali e di mantenimento pari a euro 110.538,10. Il ricorrente contestava la mancata valutazione della sua effettiva capacità reddituale e della sua condizione di indigenza, denunciava carenze motivazionali ai sensi degli artt. 192 c.p.p. e 6 d.P.R. n. 115/2002 e sosteneva di non aver tenuto comportamenti disciplinarmente censurabili durante la detenzione; inoltre contestava l'uso di elementi relativi ai redditi e ai beni intestati alla convivente, ritenuti non pertinenti o di valore trascurabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il ricorso fosse generico e non avesse specificamente censurato le diverse e autonome ragioni del provvedimento impugnato (valutazione del patrimonio della convivente, rilevazione dei redditi familiari prima della detenzione, e sanzione disciplinare documentata). Ha confermato che il Magistrato di sorveglianza ha legittimamente valutato la situazione economica del nucleo familiare purché si accerti l'effettiva incidenza delle risorse familiari sulle condizioni dell'interessato, e che il requisito richiesto è l'effettivo stato di indigenza e non una mera difficoltà economica. Ha ritenuto provata la sanzione disciplinare e la rilevanza dei dati patrimoniali e reddituali acquisiti (nota Guardia di Finanza). Ha condannato il ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 6 d.P.R. n. 115 del 2002
«1. Se l'interessato non è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta in libertà. 2. Se l'interessato è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, ai sensi dell'articolo 30 ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354.»
Il beneficio della remissione richiede due presupposti: lo stato di disagiate condizioni economiche (inteso come effettivo stato di indigenza, non una mera difficoltà) e la regolarità della condotta in detenzione. La valutazione può tener conto della situazione economica del nucleo familiare solo se si accerta che le risorse familiari incidono effettivamente sulle condizioni economiche del detenuto.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiesto come parametro di correttezza della motivazione; la Corte ha ritenuto che la doglianza fosse generica e insufficiente perché non contestava in modo circostanziato tutte le autonome ragioni della decisione impugnata.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
art. 30-ter, comma 8, legge 26 luglio 1975, n. 354
Richiamato dal d.P.R. 115/2002 per indicare il riferimento alla regolarità della condotta in istituto quale criterio valutativo nelle ipotesi di detenuto.
Massime di principio
- Per ottenere la remissione del debito è necessario dimostrare un effettivo stato di indigenza, non semplici difficoltà economiche; la documentazione deve essere chiara e leggibile (valutazioni generiche sono insufficienti).
- La situazione economica del nucleo familiare può essere valutata, ma solo se è provato che le risorse familiari incidono effettivamente sulle condizioni economiche del detenuto; occorre documentare la reale disponibilità dei beni e dei redditi e la loro incidenza sul soggetto.
- Contestazioni in Cassazione devono essere specifiche e dirette a ciascuna delle autonome 'rationes decidendi' del provvedimento impugnato; è inammissibile una critica generica limitata a una sola ragione quando ce ne sono diverse e autosufficienti.
- La regolarità della condotta in detenzione richiesta per la remissione è valutata anche alla luce di eventuali sanzioni disciplinari: l'esistenza di una sanzione documentata può precludere il beneficio, anche se in passato sono state concesse misure favorevoli.
- Se si contesta la proprietà di beni intestati a conviventi o familiari, occorre produrre documentazione precisa (visure, atti di successione, valutazioni di mercato) che dimostri l'irrilevanza economica o la non effettiva disponibilità dei beni rispetto al detenuto.
- In sede impugnatoria è strategico allegare prove probatorie dirette (documenti leggibili, estratti conto, sentenze di successione, dichiarazioni fiscali) e motivare perché tali elementi non dovrebbero essere valutati a carico del richiedente.
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