Cassazione Penale, Sentenza n. 20342/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di applicazione in sede esecutiva delle pene sostitutive della pena detentiva. Il ricorrente deduce omessa motivazione e violazione dell'art. 58 L. n. 689/1981, sostenendo che il Tribunale ha motivato il rigetto esclusivamente sulla base dei precedenti penali, senza considerare altri criteri previsti dall'art. 133 c.p. (es. periodo di detenzione ininterrotta negli ultimi 12 anni, pregressa esecuzione in detenzione domiciliare con rispetto delle prescrizioni) e senza valutare se esistesse una pena sostitutiva idonea (per esempio la detenzione domiciliare).
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Foggia in diversa persona fisica perché riesamini la richiesta alla luce dei principi indicati. La Corte ha affermato che i precedenti penali non possono essere considerati di per sé ostativi alla concessione delle pene sostitutive; il giudice deve motivare specificamente come numero, natura ed epoca dei precedenti giustifichino una prognosi negativa sulla prevenzione del rischio di ulteriori reati o sull'inosservanza delle prescrizioni. Inoltre il Tribunale dovrà valutare i criteri di cui all'art. 133 c.p. in continuità con la determinazione della pena e considerare l'eventuale idoneità di misure alternative (es. detenzione domiciliare) e il comportamento processuale/esecutivo precedente del condannato.
Norme richiamate
L. n. 689 del 24 novembre 1981, art. 58
il giudice "può applicare le pene sostitutive della pena detentiva ... quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati"
Occorre valutare i criteri di cui all'art. 133 c.p.; la presenza di precedenti non esclude automaticamente la sostituzione, purché il giudice motivi specificamente la prognosi negativa sulla base di numero, natura ed epoca dei precedenti e dell'idoneità della pena sostitutiva a prevenire nuovi reati.
art. 133 cod. pen.
Costituisce il riferimento valutativo per l'applicabilità delle pene sostitutive: il giudice deve tenerne conto (anche se non è necessario esaminare tutti i parametri in ogni caso) e motivare la valutazione in caso di diniego della sostituzione.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (modifiche all'art. 58 L. n. 689/1981)
Ha esteso il criterio di valutazione includendo, oltre alla rieducazione, la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati; non ha eliminato l'obbligo di valutare i criteri di cui all'art. 133 c.p.
art. 545-bis c.p.p.
Introdotto contestualmente alla riforma delle pene sostitutive; subordina la sostituzione della pena detentiva alla condizione che non sia stata ordinata la sospensione condizionale della pena, e suggerisce che i precedenti non possano essere considerati automaticamente preclusivi.
artt. 163 e ss. cod. pen.
Richiamati come norme che frequentemente collegano il diniego della sospensione condizionale alla presenza di precedenti: il giudice deve tenere conto di tale collegamento evitando di considerare i precedenti come esclusivo motivo ostativo.
Massime di principio
- I precedenti penali non impediscono automaticamente l'applicazione delle pene sostitutive: il giudice deve motivare specificamente come numero, natura ed epoca dei precedenti determinino una prognosi negativa di recidiva o di inadempimento delle prescrizioni.
- Il giudice dell'esecuzione deve valutare i criteri di cui all'art. 133 c.p., ma non è sempre necessario esaminare tutti i parametri; è però obbligatorio indicare quelli effettivamente considerati e spiegare il nesso logico con la decisione.
- Deve essere valutata l'effettiva idoneità di tutte le pene sostitutive possibili (es. detenzione domiciliare) e la prevedibilità di prescrizioni che possano prevenire il rischio di nuovi reati; il passato rispetto di misure alternative è elemento rilevante a favore dell'ammissione.
- Se la decisione di diniego si discosta dalla valutazione compiuta in sede di determinazione della pena, il giudice deve motivare il cambiamento di giudizio indicando dati concreti e aggiornati.
- La carenza di motivazione puntuale circa tipologia, epoca e incidenza dei precedenti comporta l'annullamento del provvedimento e il rinvio per un nuovo esame.
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