Cassazione Penale, Sentenza n. 20343/2025 del 03/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
LI Benqiang impugnava la sentenza di patteggiamento lamentando la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (motivo unico). La persona offesa ZHUO Zuoliang impugnava per violata notifica del decreto di giudizio immediato (art. 33 disp. att. c.p.p.; art. 456, comma 3 c.p.p.) e per l'impossibilità di costituirsi parte civile in occasione dell'udienza di decisione sul patteggiamento. Sosteneva che la mancata notifica le aveva impedito di costituirsi tempestivamente e chiedere le spese processuali o il risarcimento, e che tale irregolarità avrebbe dovuto comportare rinnovazione della notifica e/o esclusione della decisione.
La decisione
Il ricorso dell'imputato LI Benqiang è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinuncia all'impugnazione e, in ogni caso, sarebbe stato infondato per i limiti di impugnabilità del patteggiamento (art. 448, comma 2-bis c.p.p.). Il ricorso della persona offesa ZHUO Zuoliang è stato rigettato: la Corte ha ritenuto che l'omessa notifica del decreto di giudizio immediato integri una nullità a regime intermedio (art. 180 c.p.p.) da eccepirsi tempestivamente (art. 182, comma 2), ma che la successiva regolare notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza ex art. 458-bis c.p.p. abbia sanato la finalità protetta dalla notifica (art. 183, lett. b), c.p.p.), poiché la persona offesa è stata posta nella condizione di esercitare la facoltà di costituirsi parte civile nell'udienza e nondimeno non ha depositato l'atto di costituzione. Perciò il ricorso è stato respinto. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati alle spese; l'imputato anche al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina la definizione del procedimento mediante applicazione della pena (patteggiamento); la sentenza di patteggiamento è stata resa ai sensi di questa norma.
Prevede ipotesi di proscioglimento; l'imputato deduceva mancata pronuncia di proscioglimento, ma la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile/infondate le censure nel contesto del patteggiamento.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione; i ricorrenti hanno fondato i motivi su tale disposizione.
art. 33 disp. att. cod. proc. pen.
Prevede la notifica alla persona offesa presso il difensore; la mancata notifica è stata oggetto di censura dalla persona offesa.
art. 456, comma 3 e comma 2 cod. proc. pen.
Disciplina la notifica del decreto di giudizio immediato alla persona offesa; l'omessa notifica è stata qualificata come nullità di regime intermedio, suscettibile di eccezione e di possibile sanatoria.
Regola la costituzione di parte civile; la Corte richiama i termini e le modalità in cui la persona offesa può costituirsi.
Limiti temporali per la costituzione di parte civile indicati dalla parte offesa come termini di riferimento.
Introdotto dal d.lgs. n.150/2022; prevede che l'avviso della fissazione dell'udienza per applicazione della pena a seguito del decreto di giudizio immediato sia comunicato anche alla persona offesa, consentendole di esercitare i diritti (anche costituirsi parte civile) in quella sede; la Corte ha ritenuto che tale avviso abbia potere sanante rispetto alla precedente omissione.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita le possibilità di impugnazione della sentenza di patteggiamento in Cassazione alle ipotesi tassative indicate; perciò le censure generiche sulla mancata verifica di cause di proscioglimento risultano in gran parte inammissibili.
Disciplina le nullità assolute; la Corte afferma che l'omessa notifica non rientra tra queste.
Individua le nullità intermedie; la mancata notifica del decreto è stata qualificata come nullità a regime intermedio.
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce il momento e le modalità in cui devono essere eccepiti i vizi di procedura; la persona offesa ha effettivamente eccepito la nullità nell'udienza utile.
art. 183, lett. b), cod. proc. pen.
Consente la sanatoria delle nullità quando l'atto viziato ha comunque raggiunto la sua finalità; la Corte ha ritenuto che la successiva notifica dell'avviso d'udienza abbia soddisfatto la finalità della notifica del decreto mancante.
Consente la condanna alle spese processuali in Cassazione; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La rinuncia formale all'impugnazione rende il ricorso in Cassazione inammissibile e provoca il passaggio immediato in giudicato della sentenza impugnata.
- Le sentenze di patteggiamento sono soggette a limiti stringenti di impugnabilità in Cassazione (art. 448, comma 2-bis): molte censure generiche relative a verifica di condizioni di proscioglimento risultano inammissibili.
- L'omessa notifica del decreto di giudizio immediato alla persona offesa non è automaticamente nullità assoluta: di solito si configura come nullità a regime intermedio e deve essere eccepita tempestivamente; può essere sanata se la finalità della notifica è comunque raggiunta (art. 183, lett. b).
- L'avviso di fissazione dell'udienza ex art. 458-bis, che deve essere comunicato anche alla persona offesa, può rimettere la vittima nella condizione di esercitare i diritti (compresa la costituzione di parte civile) e quindi sanare omissioni precedenti di notifica.
- Per tutelare i diritti della persona offesa è fondamentale: a) eccepire immediatamente eventuali vizi di notifica, b) depositare tempestivamente l'atto di costituzione di parte civile non appena ricevuto avviso d'udienza, e c) dimostrare un pregiudizio concreto se si chiede l'annullamento per nullità procedurali.
- Difensori e parti devono tenere presente la distinzione tra nullità assolute, relative e nullità sanabili; in caso di nullità non assoluta la Corte valuta se la finalità dell'atto è stata comunque conseguita prima di annullare provvedimenti.
- Nel contesto del patteggiamento, se la persona offesa non esercita la facoltà di costituirsi quando riceve regolare avviso dell'udienza, la mancata costituzione può indebolire future impugnazioni basate sulla precedente omissione di notifica.
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