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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20344/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lecce che confermava la custodia cautelare in carcere applicata dal G.I.P. a carico di Barone per concorso c.d. esterno in associazione di stampo mafioso (art. 416-bis e 416-bis.1 c.p.) e per più condotte di estorsione e concorrenza illecita aggravata. Il ricorso deduceva: violazione e errata applicazione di norme penali e procedurali (artt. 273 c.p.p., 81, 110, 513-bis, 629, 628, 416-bis e 416-bis.1 c.p.), manifesta illogicità e carenza di motivazione circa la gravità indiziaria, contestazione dell'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali (De Donno, Cataldi, altri esercenti) e delle intercettazioni, inesistenza del danno ingiusto nell'ipotesi estorsiva contrattuale, assenza di vantaggio sinallagmatico per la qualificazione del concorso esterno in associazione mafiosa, e mancanza di attualità delle esigenze cautelari alla luce del sequestro dell'azienda e degli arresti dei coindagati.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il sindacato in sede di legittimità è limitato a verificare la congruità e la logicità della motivazione del giudice di merito e non a rivedere i fatti o la valutazione delle prove, salvo manifesta illogicità. Ha confermato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione ai capi A7, A9 e A10, valutando attendibili le dichiarazioni e le intercettazioni argomentate dal Tribunale di Lecce. Ha condiviso la qualificazione giuridica come estorsione (anche nella forma contrattuale, in quanto l'imposizione del rapporto negoziale lederebbe l'autonomia contrattuale della vittima) e come concorso esterno in associazione mafiosa (l'imprenditore che instaura un rapporto di reciproci vantaggi con il clan e si impone sul territorio integra il reato anche senza affectio societatis). Ha ritenuto attuali le esigenze cautelari: opera la presunzione relativa prevista dall'art. 275 c.p.p. per l'aggravante 416-bis.1, il sequestro dell'azienda e gli arresti dei coindagati non escludono automaticamente il pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio, e la posizione di Barone è autonoma e di rilievo rispetto ai coindagati. Sentenza rigetta il ricorso, condanna alle spese e dispone le comunicazioni di rito (art. 94 disp. att. c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Base dell'aggravante per associazione di tipo mafioso; la Corte conferma che l'azione del clan e le modalità intimidatorie rilevano per qualificare reati connessi e per la presunzione di pericolo.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Circostanza aggravante richiamata per instaurare la presunzione relativa ex art. 275 c.p.p.; influisce sulle esigenze cautelari e sul regime probatorio/sospetto di collegamento mafioso.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma sull'estorsione; la Corte ricorda che l'estorsione contrattuale si realizza anche quando viene imposto alla vittima di instaurare un rapporto patrimoniale, violando la sua autonomia negoziale, configurando l'elemento dell'ingiusto profitto implicito nel costrizione.

  • art. 628 cod. pen.

    Richiamato fra le norme contestate (rapina/reati affini), ma la decisione si concentra soprattutto su estorsione e concorso esterno; non è centrale nella motivazione di rigetto.

  • art. 513-bis cod. pen.

    Citato tra le norme contestate (reati contro la libertà individuale), la Corte non ritiene che la difesa abbia dimostrato insufficienza probatoria o illogicità nella ricostruzione del Tribunale.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma sul dovere di motivazione; la Corte verifica che il giudice del riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi secondo i canoni della logica, respingendo l'allegazione di violazione.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Presunzione relativa in presenza di aggravante di cui all'art. 416-bis.1: la Corte ne riconosce l'operatività e rilevanza nella valutazione delle esigenze cautelari.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Riguarda le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio, etc.); la Corte applica il principio che la valutazione è autonoma per ciascun indagato e può giustificare misure differenziate.

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale richiamata in ordine alle comunicazioni successive alla decisione che non comporta immediata rimessione in libertà; la Corte ne ordina l'adempimento.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il controllo sulle misure cautelari è limitato: la Corte verifica la logicità e la completezza della motivazione del giudice di merito, non rivede i fatti né riconsidera liberamente l'attendibilità delle prova testimoniali o delle intercettazioni se la motivazione non è manifestamente illogica.
  • L'estorsione 'contrattuale' si configura anche quando la vittima è costretta a instaurare o a mantenere un rapporto negoziale che leleghi l'autonomia contrattuale, sicché non è necessario dimostrare sempre un danno patrimoniale diretto distinto dall'imposizione stessa.
  • Il concorso esterno in associazione mafiosa può sussistere anche in assenza di 'affectio societatis': l'imprenditore che stabilisce con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi (imposizione territoriale in cambio di utilità/percentuali) può essere ritenuto concorrente esterno.
  • Il sequestro preventivo dell'azienda o l'arresto di altri coindagati non determinano automaticamente la cessazione delle esigenze cautelari per ciascun indagato; occorre dimostrare lo scioglimento del gruppo o il concreto recesso dell'indagato per escludere il pericolo di reiterazione.
  • La valutazione delle esigenze cautelari è autonoma per ogni indagato: ruolo, contributo materiale/morale e profili personali sono rilevanti e possono giustificare la permanenza o la diversa modulazione della misura anche se altri concorrenti sono già sottoposti a misure restrittive.
  • Nelle controversie che si fondano in parte su intercettazioni e dichiarazioni tra terzi, il giudice di merito ha ampia discrezionalità nell'interpretarne il contenuto; il ricorso in cassazione ha successo solo se emerge una manifesta illogicità o una palese carenza motivazionale.

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