Cassazione Penale, Sentenza n. 20341/2025 del 03/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Salerno perchè, pur avendo il Tribunale ritenuto provato il fatto storico (detenzione di un fucile cal. 20 e di 64 cartucce ereditati dal padre), lo ha riqualificato come contravvenzione ex art. 697 c.p., mentre la detenzione di arma comune da sparo è disciplinata e sanzionata come delitto dalle norme della L. n. 895/1967 (artt. 2 e 7) come modificate dalla L. n. 497/1974; il PG ha quindi dedotto erronea applicazione della legge penale e chiesto annullamento con rinvio. In sede di giudizio di legittimità è stato inoltre valutato il decorso della prescrizione in relazione alle date di commissione (17.1.2017), interruzione (decreto di citazione a giudizio 3.5.2018) e sospensione del processo (dal 22.3.2024 al 18.10.2024).
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del Pubblico Ministero per la errata qualificazione giuridica: la condotta di Iannone deve essere qualificata come delitto di detenzione di arma comune da sparo ai sensi degli artt. 2 e 7 della L. n. 895/1967, come modificati dagli artt. 10 e 14 della L. n. 497/1974, e non come contravvenzione ex art. 697 c.p. Tuttavia la Corte ha constatato che il delitto è estinto per prescrizione: fatto commesso il 17.1.2017, prescrizione interrotta dal decreto di citazione del 3.5.2018, sospensione del corso prescrizionale durante il dibattimento dal 22.3.2024 al 18.10.2024 e decorso integrale dei termini massimi di prescrizione (7 anni e 6 mesi) il 9.2.2025. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Fondamento formale del motivo di ricorso per cassazione relativo a violazione di legge; il ricorso è stato proposto con riferimento a questa norma
art. 38 T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931 n. 773)
Stabilisce l'obbligo di denuncia del possesso di armi alla competente autorità; obbligo che sussiste anche in caso di acquisto per successione/morte del precedente denunciante e obbliga il nuovo detentore a ripetere la denuncia
art. 697 cod. pen.
Norma sulla detenzione di armi bianche e munizioni per arma comune da sparo inquadrata come contravvenzione; la Corte ha ritenuto errata la sua applicazione al caso di arma comune da sparo, materia regolata da norme speciali successive
L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7
Norma che punisce la detenzione abusiva di arma comune da sparo come delitto; la Corte ha ritenuto che questa sia la norma applicabile alla detenzione del fucile nel caso di specie
L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 14
Modifiche che hanno inciso sulla disciplina sanzionatoria delle armi: hanno limitato l'ambito dell'art. 697 c.p. e confermato che la detenzione di arma comune da sparo è regolata e sanzionata dalla L. 895/1967
artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.
Criteri e termini per la prescrizione dei reati; applicati per calcolare i termini massimi (7 anni e 6 mesi) e verificare il maturare della prescrizione nel caso concreto
Massime di principio
- La detenzione di arma comune da sparo va in generale qualificata e sanzionata secondo la L. n. 895/1967 (artt. 2 e 7) e non come contravvenzione ex art. 697 c.p., salvo che il fatto rientri nell'ambito residuale delle armi bianche o munizioni per arma comune da sparo disciplinato dall'art. 697
- L'obbligo di denuncia ex art. 38 T.U.L.P.S. ricade anche su chi acquisisce un'arma per successione o a causa della morte del denunciato: il nuovo possessore deve ripetere la denuncia per consentire il controllo amministrativo
- Errori di qualificazione giuridica (applicazione di norma inadeguata) possono essere fatti valere in sede di impugnazione dal Pubblico Ministero e portare all'annullamento della sentenza
- Nelle valutazioni sulla prescrizione è essenziale individuare correttamente la data di commissione, le date che interrompono il decorso (es. decreto di citazione a giudizio) e i periodi di sospensione del processo; anche se il reato è correttamente riqualificato come più grave, può essere estinto per prescrizione maturata durante il giudizio di legittimità
- Se la Corte di legittimità accerta l'estinzione del reato per prescrizione, può annullare senza rinvio la sentenza impugnata
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