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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20340/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza con cui il GIP, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha riconosciuto la continuazione "in executivis" tra due sentenze (16/03/2023 e 16/05/2019) e ha aumentato la pena per il capo B di ulteriori 4 mesi, senza specificare se tale aumento sia stato calcolato tenendo conto della riduzione premiale prevista per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) e omettendo di pronunciarsi sulla riduzione di un sesto prevista dall'art. 442 comma 2-bis c.p.p. per le sentenze irrevocabili non impugnate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di Bologna, ufficio esecuzioni. La Corte ha ritenuto che il GIP non abbia chiarito se, ai fini dell'aumento di pena ex art. 81 c.p., fosse stata computata la riduzione prevista per il rito abbreviato (la quale è aritmeticamente predeterminata e va comunque tenuta in conto), e ha inoltre rilevato l'omessa pronuncia sulla possibile applicazione della riduzione di un sesto ex art. 442, comma 2-bis c.p.p. (introdotto dal d.lgs. n.150/2022) per la sentenza pronunciata in data 16/03/2023, divenuta irrevocabile dopo l'entrata in vigore della riforma; per questi motivi ha disposto il rinvio per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    La Corte ricorda che l'aumento di pena per continuazione ex art. 81 va quantificato tenendo conto delle eventuali riduzioni premiali (es. rito abbreviato) quando il reato satellite è stato giudicato con rito che comporta una riduzione aritmeticamente predeterminata

  • art. 442 cod. proc. pen. (rito abbreviato)

    La riduzione premiale prevista per il rito abbreviato deve essere applicata anche nell'ambito della quantificazione dell'aumento di pena per continuazione in sede esecutiva; il giudice deve esplicitare di averla tenuta in conto, ma non necessita di motivazione sul "quantum" essendo aritmeticamente predeterminata

  • art. 442 comma 2-bis cod. proc. pen.

    "quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione"

    Prevede la riduzione di un sesto della pena per le sentenze di primo grado non impugnate; è applicabile de plano dal giudice dell'esecuzione (artt. 676 comma 1 e 667 comma 4 c.p.p.) su iniziativa del condannato o del PM, purché la sentenza sia divenuta irrevocabile e la norma sia più favorevole

  • d.lgs. 10/10/2022 n.150 (Riforma Cartabia)

    Ha introdotto l'art. 442 comma 2-bis; la Corte sottolinea che, non essendovi disposizioni transitorie, la nuova disciplina è sostanziale e pertanto applicabile retroattivamente se più favorevole e se la sentenza è divenuta irrevocabile dopo l'entrata in vigore

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in ordine alla disciplina della continuazione in sede esecutiva (istanza di applicazione della continuazione in executivis)

  • artt. 676 comma 1 e 667 comma 4 cod. proc. pen.

    Indicano la possibilità per il giudice dell'esecuzione di provvedere de plano in ordine a determinate modifiche della pena (procedure dell'esecuzione) su iniziativa del condannato o del PM, con riferimento all'applicazione della riduzione di cui all'art. 442 comma 2-bis

  • Sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015 (Rv. 262888)

    Giurisprudenza consolidata citata secondo cui, quando il reato satellite è stato giudicato con rito abbreviato, l'aumento per continuazione in executivis è soggetto alla riduzione premiale dell'art. 442 c.p.p., che deve essere considerata e indicata dal giudice

  • Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007 (Rv. 236537) e Corte cost. 20/05/1980 n.74

    Richiamate in tema di principio tempus regit actum e limiti di retroattività: la nuova disciplina sostanziale si applica se più favorevole e quando la sentenza sia divenuta irrevocabile dopo l'entrata in vigore della riforma; non si applica se giudicato già consolidato prima dell'entrata in vigore

Massime di principio

  • Se il reato satellite è stato giudicato con rito abbreviato, il giudice che riconosce la continuazione in executivis deve computare la riduzione premiale prevista dall'art. 442 c.p.p. nell'aumento di pena ex art. 81 c.p. e dichiararlo espressamente in motivazione
  • Quando la sentenza di primo grado è divenuta irrevocabile per mancata impugnazione e la riforma che introduce l'art. 442 comma 2-bis è più favorevole, il giudice dell'esecuzione deve esaminare e decidere sulla riduzione di un sesto: la norma è applicabile se il termine per impugnare è scaduto dopo l'entrata in vigore della riforma
  • La riduzione per rito abbreviato è aritmeticamente predeterminata e pertanto non richiede motivazione sul "quanto", ma il suo calcolo deve risultare dagli atti; omissioni su questo punto possono determinare annullamento e rinvio
  • Il beneficiario della riduzione di cui all'art. 442 comma 2-bis può essere il condannato che attiva l'istanza presso il giudice dell'esecuzione; anche il PM può iniziare il procedimento de plano
  • In presenza di più discipline succedutesi nel tempo (Riforma Cartabia ecc.), applica il principio tempus regit actum: si applica la disciplina più favorevole purché la decisione non sia già giuridicamente irrecuperabile (giudicato consolidato)

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