Cassazione Civile, Ordinanza n. 29001/2022 del 06/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da tre verbali di accertamento per superamento del limite di velocità, rilevati mediante apparecchiatura elettronica installata su strada provinciale. La destinataria proponeva opposizione davanti al Giudice di pace deducendo: inadeguatezza della segnaletica di preavviso dell'autovelox quanto a dimensioni, colori, posizione e visibilità; inesistenza o nullità della notifica dei verbali; nullità dei verbali per indebita esternalizzazione ad una società privata delle attività di accertamento e notificazione; illegittimità della rilevazione per pretesa delega a terzi delle funzioni di polizia stradale e per asserita mancanza di corretta taratura; tardività della notifica; installazione dell'apparecchiatura all'interno del centro abitato in violazione della normativa applicabile. Il Giudice di pace accoglieva le opposizioni, ma il Tribunale, in appello dell'ente locale, riformava integralmente la decisione e rigettava le opposizioni. In cassazione la ricorrente articolava cinque motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. e della disciplina sull'onere della prova, sostenendo che spettasse all'amministrazione dimostrare l'adeguata presegnalazione dell'autovelox; 2) violazione degli artt. 11 e 12 c.d.s. e dell'art. 345 reg. esec., assumendo che il contratto con la società privata fosse aleatorio e nullo perché parametrato ai passaggi rilevati; 3) violazione delle stesse norme per avere l'ente privatizzato l'intero servizio di accertamento e gestione delle apparecchiature; 4) violazione della disciplina sulla collocazione degli apparecchi e omesso esame della delibera comunale, deducendo che il dispositivo fosse dentro il centro urbano; 5) violazione delle norme sulla notificazione e sulla forma del verbale, perché redatto e notificato con ausilio di società privata anziché da pubblico ufficiale.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondato il primo perché il Tribunale aveva prima accertato in fatto l'esistenza e l'adeguatezza della segnaletica, poi correttamente posto a carico dell'opponente la prova della concreta inidoneità percepibile della presegnalazione, trattandosi di contestazione sul quomodo e non sull'an dell'obbligo informativo. Ha respinto il secondo e il terzo motivo osservando che il contratto con il privato riguardava attività strumentali o materiali, mentre l'accertamento, la validazione dei dati e la verbalizzazione restavano in capo alla polizia municipale; inoltre l'eventuale invalidità del contratto di noleggio non incide sulla legittimità della sanzione, non essendo quel contratto elemento costitutivo del potere sanzionatorio. Ha respinto il quarto motivo perché il Tribunale aveva accertato che gli apparecchi erano collocati fuori dal centro abitato, alla luce della delibera comunale e della documentazione prodotta. Ha respinto il quinto motivo rilevando che la notifica era avvenuta ritualmente a mezzo posta entro 90 giorni, che il verbale redatto con sistemi meccanizzati non richiede sottoscrizione autografa ma può riportare il nominativo del responsabile, e che l'ausilio di soggetti privati nelle attività meramente materiali di stampa, imbustamento e postalizzazione non incide sulla validità dell'atto. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La distribuzione dell'onere probatorio, in materia di opposizione a sanzione per eccesso di velocità, non impone alla pubblica amministrazione di provare la concreta inidoneità della segnaletica quando l'opponente contesti solo l'adeguatezza della presegnalazione; in tal caso grava sull'opponente la prova del fatto impeditivo.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla validità dei verbali; la Corte non ravvisa violazione utile a invalidare l'accertamento, valorizzando la regolarità della verbalizzazione meccanizzata e della sottoscrizione sostitutiva.
Richiamato dalla ricorrente per contestare efficacia e fedeltà del verbale; la Corte non accoglie la censura, ritenendo legittima la formazione meccanizzata dell'atto e la riferibilità al responsabile del procedimento.
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo; la Corte non vi ricava una diversa regola sull'onere probatorio rispetto a quella applicata dal giudice di merito.
Richiamato dalla ricorrente; non è valorizzato come idoneo a spostare l'onere della prova sull'amministrazione nel caso concreto.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ne trae conseguenze diverse sulla validità dell'opposizione.
art. 142, comma 6-bis, d.lgs. n. 285/1992
Le postazioni di controllo della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili; l'obbligo è inderogabile, ma la sua violazione concreta va provata dall'opponente quando contesti la sola inadeguatezza della segnalazione.
Richiamato in tema di servizi di polizia stradale; la Corte conferma che le attività di accertamento restano riservate all'amministrazione.
Le funzioni di polizia stradale e l'accertamento delle violazioni competono agli organi indicati dalla norma; ai privati possono essere affidate solo attività strumentali o materiali.
Richiamato in relazione alla contestazione e alla notifica dei verbali; la Corte conferma la legittimità della verbalizzazione e della successiva notifica nel caso concreto.
La notifica deve avvenire entro 90 giorni; nel caso concreto il termine è stato rispettato e ciò ha reso valida la notifica a mezzo posta.
Richiamato per la qualificazione della strada e per verificare la legittimità dell'installazione del dispositivo fuori dal centro abitato.
Consente l'accertamento automatico delle violazioni con apparecchiature elettroniche e distingue l'attività di documentazione dall'attività di accertamento; l'eventuale invalidità del contratto di noleggio non incide sul potere sanzionatorio.
Legge di conversione del d.l. n. 121/2002, richiamata per la disciplina dell'uso degli autovelox e della loro collocazione.
art. 345, comma 4, d.P.R. n. 495/1992
Le apparecchiature per il controllo della velocità devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale; i privati possono svolgere soltanto attività di supporto tecnico e materiale.
art. 383, comma 4, d.P.R. n. 495/1992
Il verbale può essere redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati.
art. 385, comma 3, d.P.R. n. 495/1992
In mancanza di contestazione immediata, il verbale redatto meccanicamente può essere notificato con modulo prestampato e non in copia autenticata.
art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993
Negli atti prodotti da sistemi automatizzati l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile sostituisce la firma autografa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Sono le norme processuali richiamate per articolare le censure di violazione di legge e di omesso esame/motivazione.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito della memoria.
Massime di principio
- In opposizione a sanzione per eccesso di velocità, quando l'obbligo di presegnalazione dell'autovelox non è contestato nella sua esistenza ma solo nella sua concreta idoneità, l'onere di provare l'inadeguatezza della segnaletica grava sull'opponente.
- La legittimità della rilevazione della velocità richiede la preventiva segnalazione e la concreta visibilità della postazione, ma la violazione non può essere affermata in astratto: occorre una prova specifica dell'inidoneità della segnaletica rispetto alla funzione informativa.
- Nell'accertamento delle infrazioni al codice della strada mediante apparecchiature elettroniche, ai privati possono essere affidate solo attività strumentali o materiali; accertamento, validazione dei dati e verbalizzazione restano riservati all'amministrazione competente.
- L'eventuale invalidità del contratto di noleggio o appalto relativo all'autovelox non travolge di per sé la sanzione, se il potere di accertamento e irrogazione è stato esercitato dall'autorità pubblica e non risulta compromessa la sequenza procedimentale rilevante.
- Il verbale di infrazione stradale redatto con sistemi meccanizzati non richiede la sottoscrizione autografa dell'accertatore, essendo sufficiente l'indicazione a stampa del responsabile dell'atto, purché sia riferibile al titolare dell'ufficio competente.
- La notificazione del verbale è valida se effettuata nei termini di legge mediante servizio postale, e l'ausilio di soggetti privati nelle fasi meramente esecutive di stampa, imbustamento e consegna al gestore postale non incide sulla validità dell'atto notificato.
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