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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28997/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un'ordinanza-ingiunzione con cui una Provincia ha richiesto il pagamento di una sanzione amministrativa per la mancata produzione del MUD, contestando al destinatario di avere svolto abusivamente attività di autoriparazione con produzione di rifiuti speciali in violazione della normativa ambientale. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo provato, sulla base del verbale della Polizia stradale, di fotografie, del sequestro e di dichiarazioni raccolte, che nei locali dell'impresa fossero presenti materiali e rifiuti speciali riconducibili all'attività di autoriparazione. Il ricorrente in cassazione ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 329, comma 2, c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto acquiescenti alcune questioni relative all'applicazione degli artt. 190 e 258 d.lgs. 152/2006; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., per avere il giudice d'appello riesaminato l'esistenza dell'attività di autoriparazione nonostante una precedente sentenza di Giudice di Pace favorevole al ricorrente; 3) violazione dell'art. 116 c.p.c. per mancata corretta valutazione delle prove; 4) ancora violazione dell'art. 116 c.p.c. per mancato rilievo alla sentenza del Giudice di Pace invocata come prova decisiva; 5) violazione degli artt. 190 e 258, comma 1, d.lgs. 152/2006, nonché dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e dell'art. 417-bis c.p.c., sostenendo che non vi fosse attività di autoriparatore né una controversia di lavoro con la PA.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi centrati sul preteso giudicato favorevole, osservando che la precedente sentenza invocata riguardava parti diverse e non spiegava efficacia vincolante nel nuovo giudizio; ha inoltre escluso che ricorressero i presupposti per un'efficacia riflessa del giudicato, mancando un rapporto di pregiudizialità/dipendenza tra i due giudizi. Le valutazioni di merito sulla prova dell'attività di autoriparazione e sulla riconducibilità dei materiali rinvenuti a rifiuti speciali sono state ritenute insindacabili in cassazione. Il motivo relativo alla disciplina del rito e alle spese è stato dichiarato inammissibile perché non censurava la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'inammissibilità del motivo di appello. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    viene evocato dal ricorrente per sostenere che non vi fosse acquiescenza su alcune questioni, ma la censura è stata superata dal rigetto del ricorso nel suo complesso

  • art. 112 c.p.c.

    è richiamato per dedurre ultrapetizione o decisione su questione non devoluta; la Corte ritiene infondato il motivo alla luce dell'accertamento di merito e dei limiti del giudizio di legittimità

  • art. 116 c.p.c.

    non consente alla Cassazione di riesaminare il materiale probatorio se non nei limiti del vizio di legge; la valutazione delle prove resta riservata al giudice di merito

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per sostenere il vincolo del giudicato, ma la Corte ne esclude l'applicazione nel caso concreto

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato fa stato solo tra le parti, i loro eredi o aventi causa; non è vincolante per soggetti terzi se non ricorrono condizioni di efficacia riflessa

  • art. 190 d.lgs. 152/2006

    richiamato come norma sulla tenuta dei registri/MUD in presenza di produzione di rifiuti speciali; la sua applicazione è confermata in via indiretta dall'accertamento dell'attività e dei rifiuti rinvenuti

  • art. 258, comma 1, d.lgs. 152/2006

    richiamato quale base della sanzione amministrativa per la mancata tenuta o esibizione della documentazione richiesta

  • art. 335 c.p.c.

    la riunione non è stata disposta perché non si trattava di impugnazioni contro la stessa sentenza, ma solo di cause connesse di fatto

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    evocato sul regime delle spese/rito; la censura è dichiarata inammissibile perché non attacca la statuizione d'inammissibilità della corte territoriale

  • art. 417-bis c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'erroneità del rito; la Corte non esamina il merito della doglianza per carenza di attacco alla ratio decidendi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002 relativo al contributo unificato aggiuntivo

  • art. 189, comma 3, d.lgs. 152/2006

    norma ambientale richiamata come violata nella contestazione amministrativa, in relazione alla produzione di rifiuti speciali e alla mancata documentazione

  • art. 152 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in collegamento al rito e alle spese, ma senza incidenza sulla decisione di rigetto

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi in un diverso processo fa stato solo tra le parti di quel giudizio e non è automaticamente opponibile a soggetti terzi nel nuovo processo.
  • L'efficacia riflessa del giudicato verso terzi è configurabile solo se esiste un rapporto di pregiudizialità/dipendenza tra le situazioni giuridiche e se il terzo non è titolare di un autonomo diritto incompatibile con l'accertamento precedente.
  • La valutazione delle prove e l'accertamento dei fatti spetta al giudice di merito; in cassazione non è consentito un riesame del materiale probatorio sotto il profilo del mero dissenso sulla ricostruzione fattuale.
  • La censura di violazione dell'art. 116 c.p.c. non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie, ma deve evidenziare un vero errore di governo della prova legale o un vizio giuridico della motivazione nei limiti consentiti.
  • Una doglianza in appello o in cassazione è inammissibile se non colpisce la ratio decidendi effettiva della pronuncia impugnata, e le argomentazioni svolte ad abundantiam dal giudice non sono autonomamente lesive se la decisione si fonda su una preclusione processuale.
  • In materia sanzionatoria ambientale, l'obbligo documentale e di registrazione presupposto dalla contestazione può essere confermato dall'accertamento di fatto dell'attività svolta e della natura dei materiali rinvenuti come rifiuti speciali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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