Cassazione Civile, Ordinanza n. 29005/2022 del 06/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento fiscale relativo agli anni d'imposta 2008 e 2009, con recupero a tassazione di maggiori ricavi ai fini IRPEF e IVA. La commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di primo grado favorevole al contribuente, ritenendo tardiva l'eccezione di difetto di firma dell'avviso, proposta solo in memoria illustrativa, e condividendo nel merito la determinazione dei maggiori ricavi operata dall'Ufficio. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi: con il primo ha dedotto violazione del principio del ne bis in idem, del giusto processo, dell'art. 39 c.p.c., dell'art. 111 Cost. e dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'appello dell'Agenzia fosse tardivo perché proposto oltre il termine decorrente dal deposito della sentenza di primo grado, con conseguente formazione del giudicato; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizio motivazionale, lamentando che la CTR si fosse pronunciata nel merito senza adeguata motivazione e con omissione o insufficienza della stessa.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha rilevato un vizio preliminare di ammissibilità: il ricorso risultava proposto da un dottore commercialista, non abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori. Richiamando il requisito dell'art. 365 c.p.c., la Corte ha affermato che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un avvocato iscritto nell'albo speciale e munito di valida procura; in difetto, il ricorso è inammissibile. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore dell'Agenzia delle entrate e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per denunciare violazione di legge e vizio motivazionale, ma non esaminato nel merito per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
art. 39 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta violazione del ne bis in idem e del giusto processo.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente quale parametro del giusto processo.
art. 342 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la tardività/invalidità dell'appello dell'Ufficio.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per censurare la pronuncia della CTR sul merito e il dedotto vizio di motivazione.
art. 365 c.p.c.
La Corte lo interpreta nel senso che il ricorso per cassazione è ammissibile solo se sottoscritto da avvocato iscritto all'albo speciale delle giurisdizioni superiori, munito di valida procura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ne applica la previsione relativa all'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso è inammissibile se non è sottoscritto da un avvocato cassazionista munito di valida procura; la mancanza di tale requisito processuale preclude ogni esame dei motivi di impugnazione.
- Le censure relative alla tardività dell'appello, alla formazione del giudicato o ai vizi della decisione di merito restano assorbite quando il ricorso per cassazione sia dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione alla sottoscrizione e al patrocinio dinanzi alla Corte.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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