Cassazione Civile, Ordinanza n. 29007/2022 del 06/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La società ricorrente aveva presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito nella L. n. 225/2016, relativa a carichi affidati agli agenti della riscossione. Nel modulo DA1 non aveva barrato la casella di impegno a rinunciare al giudizio pendente riferito a quei carichi, ma aveva comunque pagato l'importo liquidato dall'amministrazione per la definizione. La questione era se, in mancanza di tale espressa rinuncia contestuale, il contribuente potesse revocare la dichiarazione di adesione e domandare il rimborso delle somme versate. La CTR aveva escluso tale possibilità richiamando precedente di legittimità, e la società ha proposto ricorso per cassazione insistendo sulla diversità del caso e sulla rilevanza del mancato barramento della casella nel modulo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le censure. Ha interpretato l'art. 6 del D.L. n. 193/2016 nel senso che l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti è un effetto/dovere insito nella domanda di definizione agevolata, espresso dal verbo "assume" in forma indicativa, e che la procedura si perfeziona con il pagamento integrale delle somme dovute. Ne consegue che, una volta perfezionata la definizione, non è consentita la revoca unilaterale della dichiarazione né la retroversione degli effetti del procedimento, con conseguente impossibilità di ottenere il rimborso di quanto versato. La sentenza impugnata è stata quindi confermata e il ricorso rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6 D.L. n. 193/2016 conv. in L. n. 225/2016
comma 1; comma 2; comma 4
La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata implica l'indicazione dei giudizi pendenti e l'assunzione dell'impegno a rinunciarvi; la definizione si perfeziona solo con l'integrale pagamento delle somme dovute, sicché dopo tale perfezionamento non è ammissibile la revoca della domanda e il rimborso di quanto versato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
comma 1-quater; richiamo al comma 1-bis
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nella definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti è connaturato alla domanda di adesione e non richiede una manifestazione volontaria ulteriore o separata per essere efficace.
- La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento integrale delle somme dovute; una volta perfezionata, l'adesione non è liberamente revocabile e non può essere eliminata con effetti retroattivi per ottenere il rimborso di quanto corrisposto.
- Il mancato spuntamento di una casella del modulo di adesione non è sufficiente, da solo, a neutralizzare gli effetti giuridici della domanda quando il comportamento complessivo del contribuente e il pagamento integrale hanno determinato il perfezionamento della procedura.
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