Cassazione Civile, Ordinanza n. 28999/2022 del 06/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un professionista che, dal 1984, aveva eseguito per una banca stime di immobili nell'ambito di pratiche di mutuo ha sostenuto che, dal 1996, l'istituto aveva cessato di affidargli incarichi senza alcuna revoca formale, costringendolo a rimanere disponibile e precludendogli altre collaborazioni. Ha quindi chiesto il risarcimento dei danni per asserito inadempimento contrattuale, il pagamento di compensi professionali non corrisposti, il rimborso di spese di locomozione e gli interessi, con compensazione rispetto a un saldo passivo di conto corrente. In cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 10 c.p.c. e del principio per cui la competenza si determina dalla domanda, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe escluso la parasubordinazione solo perché la causa sarebbe dovuta andare al giudice del lavoro; 2) violazione della disciplina sul lavoro coordinato e continuativo e sul recesso, assumendo che la collaborazione fosse riconducibile a rapporto di parasubordinazione a tempo indeterminato e che il recesso ad nutum non fosse consentito; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulle domande di interessi e rimborso delle spese di locomozione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello non avesse deciso su una questione di competenza, ma avesse correttamente esaminato la domanda come proposta dall'attore, osservando che nell'atto introduttivo mancavano allegazioni sufficienti a integrare i requisiti della parasubordinazione, in particolare il coordinamento dell'attività con le finalità del committente e l'ingerenza di quest'ultimo nell'esecuzione della prestazione. Escluso il rapporto di parasubordinazione, sono state ritenute assorbite anche le doglianze sugli interessi per le prestazioni anteriori al maggio 1993 e sul rimborso delle spese di locomozione, che avrebbero potuto essere riconosciute solo in presenza di una specifica pattuizione per i singoli incarichi, non allegata né provata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 10 c.p.c.
La determinazione della competenza si collega alla domanda, ma nel caso concreto la Corte ha chiarito che il tema trattato non riguardava la competenza, bensì la qualificazione della domanda proposta.
art. 360, comma 1, n. 2 c.p.c.
Il motivo sulla competenza è stato ritenuto inconferente perché la decisione impugnata non era fondata su un vizio di competenza.
art. 409, n. 3 c.p.c.
La parasubordinazione richiede, oltre alla continuità della prestazione, il coordinamento con l'organizzazione e le finalità del committente.
art. 2119 c.c.
Il tema del recesso per giusta causa è rimasto assorbito dall'esclusione del rapporto di parasubordinazione.
L. n. 604/1966
Richiamata dalla parte ricorrente a sostegno dell'illegittimità del recesso, ma non ritenuta decisiva nel caso concreto.
art. 18 L. n. 300/1970
Invocato dal ricorrente come disciplina del recesso, ma la Corte ha escluso in radice l'applicabilità del relativo impianto, non essendo emerso un rapporto di lavoro parasubordinato.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia dedotta è stata superata dall'assorbimento delle questioni accessorie, dipendenti dalla previa esistenza del rapporto di parasubordinazione.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
È stato applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della qualificazione di una collaborazione come rapporto di parasubordinazione non basta la continuità degli incarichi: occorre l'allegazione e la prova del coordinamento dell'attività con le finalità del committente e di un certo grado di inserimento nell'organizzazione del medesimo.
- Se l'attore imposta la domanda come azione risarcitoria per inadempimento e non allega i fatti costitutivi specifici della parasubordinazione, il giudice può legittimamente escludere tale qualificazione senza incorrere in un vizio di ultra/extra petizione o in un errore sulla competenza.
- Le pretese accessorie, come interessi su prestazioni o rimborso di spese, restano assorbite quando presuppongono un rapporto giuridico principale che non risulta provato o allegato.
- Il rimborso di spese sostenute dal collaboratore per gli spostamenti non è riconoscibile in via automatica in assenza di un rapporto parasubordinato o di una specifica pattuizione per i singoli incarichi.
- La censura di omessa pronuncia non può essere accolta quando la questione dedotta è logicamente dipendente da un presupposto di fatto o di diritto che il giudice di merito ha escluso in radice.
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