Cassazione Civile, Ordinanza n. 29006/2022 del 06/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto delle sue doglianze contro alcune cartelle di pagamento relative a debiti Irpef. In particolare, lamentava l’omessa indicazione dei termini di prescrizione del credito tributario e sosteneva che la CTR avesse erroneamente applicato la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., anziché quella quinquennale. Secondo il ricorrente, il termine sarebbe comunque maturato e, comunque, sarebbe stato interrotto solo da successivi atti esecutivi e di riscossione. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, incentrato sulla tardività dell’originario ricorso del contribuente. L’agente della riscossione è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il motivo, richiamando il principio secondo cui il credito erariale derivante da accertamento divenuto definitivo è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella quinquennale. Tuttavia, nel caso concreto ha valorizzato la considerazione della CTR secondo cui il contribuente non aveva indicato, per ciascun atto presupposto, il relativo termine di prescrizione, limitandosi ad allegare genericamente il decorso di cinque anni dalla notifica delle cartelle. Il ricorso incidentale condizionato dell’Agenzia è stato assorbito. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato come parametro del vizio dedotto in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
Per i crediti tributari derivanti da accertamento definitivo si applica il termine ordinario decennale.
La prescrizione quinquennale per le prestazioni periodiche non si applica al credito erariale da imposta accertata definitivamente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È il parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Il credito erariale per imposte definitivamente accertate non ha natura di prestazione periodica ai fini della prescrizione, poiché ogni periodo d’imposta genera un’obbligazione autonoma; pertanto si applica la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.
- Chi eccepisce la prescrizione di un credito tributario deve allegare e individuare in modo specifico, per ciascun atto presupposto, il relativo termine e la sua decorrenza; un’eccezione generica sul mero decorso del tempo è insufficiente.
- Nel giudizio di cassazione, se il motivo di ricorso è infondato perché si fonda su una disciplina prescrizionale non applicabile al caso concreto, il ricorso principale va rigettato e il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
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