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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29002/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dal decreto/ordinanza del tribunale che aveva condannato una società al pagamento di un compenso professionale in favore del proprio ex difensore per attività svolte in sede giudiziale. La società aveva contestato, davanti al giudice di merito, che il credito fosse estinto per effetto di una transazione e aveva inoltre sostenuto che il compenso fosse regolato da un contratto concluso con un terzo, richiamato come opponibile anche al professionista, nel quale era stata prevista una determinazione dei costi dell'assistenza legale in misura fissa. Con il ricorso per cassazione la società ha proposto quattro motivi avverso l'ordinanza del tribunale, ma la Corte ha esaminato in via preliminare la procedibilità del ricorso: la ricorrente aveva dichiarato che il provvedimento impugnato le era stato notificato, tuttavia aveva depositato solo la copia autentica con attestazione di conformità e non anche la relata di notificazione; inoltre, la copia notificata non risultava nel fascicolo della controparte. La Corte ha quindi verificato che il ricorso era stato notificato oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento, anche considerando la sospensione feriale, e ha ritenuto irrilevante la mancata contestazione della notifica da parte del resistente.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., perché la ricorrente, avendo allegato la notificazione dell'ordinanza impugnata, non ha depositato la relata di notificazione del provvedimento unitamente alla copia autentica. Ha inoltre rilevato che il ricorso era stato notificato oltre il termine breve decorrente dalla pubblicazione dell'ordinanza e che il vizio non era sanato dalla mancata contestazione del resistente. La ricorrente è stata condannata al rimborso delle spese di lite in favore del controricorrente ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    il ricorrente che alleghi la notificazione del provvedimento impugnato deve depositare, a pena di improcedibilità, la copia autentica munita della relativa relata di notificazione; il mancato deposito non è sanato dalla mancata contestazione della controparte.

  • art. 369, comma 1, c.p.c.

    il deposito degli atti e documenti necessari alla procedibilità del ricorso deve avvenire nei termini di legge.

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    la notificazione del provvedimento impugnato fa decorrere il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione.

  • art. 327 c.p.c.

    in mancanza di allegazione della notifica del provvedimento impugnato opera il termine lungo di impugnazione.

  • art. 1967 c.c.

    la sentenza di merito aveva richiamato la forma scritta della transazione ad probationem per escludere gli effetti del verbale non adeguatamente sottoscritto.

  • art. 2233, comma 3, c.c.

    il tribunale aveva affermato che la pattuizione del compenso professionale deve essere sottoscritta dal professionista e dal cliente per essere efficace nei confronti del professionista.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di improcedibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente deduce o fa risultare che il provvedimento impugnato gli è stato notificato, sorge l'onere di depositare, insieme alla copia autentica, anche la relata di notificazione; la mancanza determina improcedibilità.
  • L'improcedibilità per mancato deposito della relata non è esclusa dalla sola mancata contestazione della notifica da parte del controricorrente, trattandosi di vizio rilevabile d'ufficio.
  • La notificazione del provvedimento impugnato fa decorrere il termine breve di impugnazione; se il ricorso è proposto oltre tale termine, anche la corretta instaurazione del contraddittorio non sana la tardività o le carenze del deposito.
  • In materia di compensi professionali, la pattuizione del corrispettivo richiede un assetto negoziale formalizzato nei termini richiesti dalla legge e non è opponibile al professionista se non risulta la sua sottoscrizione nei casi in cui essa sia prescritta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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