Cassazione Civile, Ordinanza n. 19210/2021 del 07/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2001, emesso per asserita illegittima detrazione dell'IVA relativa all'acquisto di un complesso immobiliare sito in Gabicce. Secondo l'Ufficio, l'operazione si inseriva in una pianificazione fraudolenta collegata a un duplice trasferimento immobiliare: da una società poi fallita a una seconda società, e da quest'ultima alla contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Agenzia ritenendo non provato un intento fraudolento. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva, come unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dei principi della Corte di giustizia UE, sostenendo che la CTR avesse mal valutato gli indizi offerti dall'Ufficio, omettendo di considerarli correttamente e valorizzando circostanze irrilevanti.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo unico, perché la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a contestare la valutazione di merito compiuta dalla CTR sugli elementi indiziari e sulla prova contraria offerta dalla contribuente. La sentenza richiama il principio per cui, in materia tributaria, le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento se gravi, precise e concordanti, ma la loro valutazione appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti della motivazione illogica o incongrua, non per un nuovo esame del merito. In conseguenza, il ricorso è stato rigettato e l'Agenzia delle entrate è stata condannata alle spese. La Corte ha inoltre precisato che l'ulteriore contributo unificato non si applica alle amministrazioni dello Stato esonerate dal materiale versamento tramite prenotazione a debito.
Norme richiamate
richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova, con onere della prova contraria a carico del contribuente quando l'Ufficio abbia offerto presunzioni gravi, precise e concordanti
richiamato come norma sulle presunzioni semplici utilizzabili nell'accertamento tributario
richiamato per il requisito di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici
art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato quale norma sostanziale in tema di detrazione IVA oggetto dell'accertamento
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come vizio dedotto in cassazione, ma ritenuto improprio perché finalizzato a sollecitare una rivalutazione del merito
art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973
citato nel precedente richiamato dalla Corte quale base per l'accertamento induttivo fondato su presunzioni
art. 40 del d.P.R. n. 600 del 1973
citato nel precedente richiamato dalla Corte con riferimento alla rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche
art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972
citato nel precedente richiamato dalla Corte quale disposizione che consente l'accertamento IVA tramite presunzioni
art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato come norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In tema di accertamento IVA, l'Amministrazione finanziaria può fondare la pretesa anche su presunzioni semplici, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti, senza necessità di una prova piena o "certa".
- Il giudice tributario di merito deve valutare singolarmente e complessivamente gli elementi presuntivi offerti dall'Ufficio e, solo se li ritiene idonei ai requisiti richiesti, esaminare la prova contraria del contribuente.
- La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi e la scelta delle prove ritenute attendibili appartengono al giudice di merito e non possono essere rimesse in discussione in cassazione sotto la veste formale di violazione di legge.
- Quando la censura mira in realtà a sollecitare una nuova lettura del compendio probatorio, il motivo è inammissibile perché eccede i limiti del sindacato di legittimità.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto dalle amministrazioni dello Stato che siano esonerate dal versamento mediante il meccanismo della prenotazione a debito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19190/2021 del 07/07/2021
- ordinanza_civile · 7 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19191/2021 del 07/07/2021
- ordinanza_civile · 7 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19192/2021 del 07/07/2021
- ordinanza_civile · 7 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19193/2021 del 07/07/2021
- ordinanza_civile · 7 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19194/2021 del 07/07/2021
- ordinanza_civile · 7 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19195/2021 del 07/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →