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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19210/2021 del 07/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2001, emesso per asserita illegittima detrazione dell'IVA relativa all'acquisto di un complesso immobiliare sito in Gabicce. Secondo l'Ufficio, l'operazione si inseriva in una pianificazione fraudolenta collegata a un duplice trasferimento immobiliare: da una società poi fallita a una seconda società, e da quest'ultima alla contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Agenzia ritenendo non provato un intento fraudolento. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva, come unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dei principi della Corte di giustizia UE, sostenendo che la CTR avesse mal valutato gli indizi offerti dall'Ufficio, omettendo di considerarli correttamente e valorizzando circostanze irrilevanti.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo unico, perché la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a contestare la valutazione di merito compiuta dalla CTR sugli elementi indiziari e sulla prova contraria offerta dalla contribuente. La sentenza richiama il principio per cui, in materia tributaria, le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento se gravi, precise e concordanti, ma la loro valutazione appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti della motivazione illogica o incongrua, non per un nuovo esame del merito. In conseguenza, il ricorso è stato rigettato e l'Agenzia delle entrate è stata condannata alle spese. La Corte ha inoltre precisato che l'ulteriore contributo unificato non si applica alle amministrazioni dello Stato esonerate dal materiale versamento tramite prenotazione a debito.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di accertamento IVA, l'Amministrazione finanziaria può fondare la pretesa anche su presunzioni semplici, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti, senza necessità di una prova piena o "certa".
  • Il giudice tributario di merito deve valutare singolarmente e complessivamente gli elementi presuntivi offerti dall'Ufficio e, solo se li ritiene idonei ai requisiti richiesti, esaminare la prova contraria del contribuente.
  • La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi e la scelta delle prove ritenute attendibili appartengono al giudice di merito e non possono essere rimesse in discussione in cassazione sotto la veste formale di violazione di legge.
  • Quando la censura mira in realtà a sollecitare una nuova lettura del compendio probatorio, il motivo è inammissibile perché eccede i limiti del sindacato di legittimità.
  • L'ulteriore contributo unificato non è dovuto dalle amministrazioni dello Stato che siano esonerate dal versamento mediante il meccanismo della prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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