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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10629/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della contribuente, di un estratto di ruolo reperito presso l'agente della riscossione, derivante da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009 con recupero di IRPEF, addizionali regionali e comunali, oltre sanzioni. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo irregolare la notificazione dell'atto prodromico; la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio, affermando che non fosse stata provata una valida notificazione dell'avviso. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 21 d.lgs. 546/1992, perché la CTR non avrebbe esaminato preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del ricorso originario per mancata indicazione della data di conoscenza/ricezione dell'estratto di ruolo; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile; (3) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la CTR non avesse considerato correttamente il numero identificativo dell'avviso, la relata di notifica, l'avviso di notificazione del messo e il plico con attestazione di compiuta giacenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo della contribuente per sopravvenuta disciplina normativa sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo. Ha ritenuto applicabile ai processi pendenti il comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. 602/1973, come introdotto dal d.l. 146/2021 conv. in l. 215/2021, interpretato dalle Sezioni Unite nel senso che l'estratto di ruolo non è impugnabile, salvo specifiche ipotesi tassative di pregiudizio qualificato. Poiché nel giudizio di legittimità la contribuente non aveva prodotto documentazione idonea a dimostrare la ricorrenza di tali casi tassativi, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo. Le spese sono state compensate per la sopravvenienza normativa.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato dal ricorrente per sostenere che il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo legata alla mancata indicazione della data di conoscenza o ricezione dell'estratto di ruolo.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    È richiamato come parametro del vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza, in connessione alla censura di motivazione apparente.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, n. 3, n. 4, n. 5

    È richiamato come norma che fonda i motivi di ricorso per cassazione dedotti dall'Ufficio.

  • art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La Corte applica la disciplina sopravvenuta che rende non impugnabile l'estratto di ruolo, ammettendo l'impugnazione diretta solo in casi tassativi di pregiudizio qualificato.

  • art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146

    È la norma che ha introdotto, in sede di conversione, il comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. 602/1973.

  • L. 17 dicembre 2021, n. 215

    È la legge di conversione del d.l. 146/2021 che ha introdotto la disciplina sopravvenuta sull'estratto di ruolo.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    È la base per la cassazione senza rinvio e la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo.

  • art. 372 c.p.c.

    È richiamato per osservare che la contribuente non ha prodotto in cassazione documenti idonei a dimostrare la ricorrenza delle ipotesi tassative di impugnabilità dell'estratto di ruolo.

  • art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    È richiamato nel testo del comma 4-bis come una delle ipotesi di pregiudizio qualificato che consentono l'impugnazione diretta.

  • art. 80, comma 4, codice dei contratti pubblici

    È richiamato nel testo del comma 4-bis come una delle ipotesi di pregiudizio qualificato che consentono l'impugnazione diretta.

  • art. 3 Cost.

    È menzionato nelle questioni di legittimità costituzionale ritenute infondate dalle Sezioni Unite.

  • art. 24 Cost.

    È menzionato nelle questioni di legittimità costituzionale ritenute infondate dalle Sezioni Unite.

  • art. 101 Cost.

    È menzionato nelle questioni di legittimità costituzionale ritenute infondate dalle Sezioni Unite.

  • art. 104 Cost.

    È menzionato nelle questioni di legittimità costituzionale ritenute infondate dalle Sezioni Unite.

  • art. 113 Cost.

    È menzionato nelle questioni di legittimità costituzionale ritenute infondate dalle Sezioni Unite.

  • art. 117 Cost.

    È menzionato nelle questioni di legittimità costituzionale ritenute infondate dalle Sezioni Unite, con riferimento anche agli artt. 6 CEDU e 1 Protocollo addizionale n. 1.

  • art. 6 CEDU

    È richiamato, nel contesto delle questioni costituzionali, come parametro ritenuto non violato dalla disciplina sull'estratto di ruolo.

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    È richiamato, nel contesto delle questioni costituzionali, come parametro ritenuto non violato dalla disciplina sull'estratto di ruolo.

  • d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    È richiamato nel testo del comma 4-bis come fonte del codice dei contratti pubblici, in relazione al pregiudizio per la partecipazione ad appalti.

  • d.lgs. n. 110/2024

    È richiamato come fonte di ulteriori condizioni introdotte alle lettere d), e) ed f) del comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. 602/1973.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la tutela del contribuente contro ruolo o cartella asseritamente invalidamente notificati è ammessa solo nei casi tassativi di pregiudizio qualificato previsti dalla legge.
  • La disciplina sopravvenuta sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo si applica ai processi pendenti, perché specifica l'interesse ad agire e non introduce un semplice requisito processuale privo di effetti retroattivi.
  • I casi che consentono l'impugnazione diretta del ruolo o della cartella sono tassativi e non possono essere estesi in via analogica o interpretativa.
  • La mancanza dell'interesse ad agire è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in cassazione.
  • Quando la disciplina sopravvenuta rende inammissibile il ricorso introduttivo, la Corte può cassare senza rinvio e dichiarare l'inammissibilità originaria della domanda.
  • In sede di legittimità, la parte che invoca una delle ipotesi eccezionali di impugnabilità deve fornire prova documentale della loro ricorrenza; in difetto, il ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

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