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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10553/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La lite nasce da un contratto di vendita del 12 marzo 2011 avente ad oggetto una presso-cesoia elettrica, per prezzo complessivo di euro 320.000,00. L’acquirente sosteneva che la venditrice non avesse consegnato il bene nei termini e chiedeva la risoluzione del contratto, la restituzione della caparra confirmatoria di euro 20.000,00 e il risarcimento dei danni. La venditrice replicava che la consegna era stata posticipata per accordo tra le parti e che, comunque, l’acquirente non aveva adempiuto alla condizione pattuita di pagamento mediante leasing finanziario, con preventiva comunicazione del contratto di leasing almeno 30 giorni prima della consegna. Il Tribunale respingeva la domanda e la Corte d’appello confermava. In cassazione l’acquirente deduceva: omessa pronuncia sulla domanda di risoluzione per mancata consegna e sul danno; violazione delle norme su risoluzione, eccezione d’inadempimento e buona fede, sostenendo che il venditore non potesse rifiutare la consegna; violazione delle norme sull’adempimento dell’obbligazione pecuniaria e sull’interpretazione del contratto, assumendo che l’offerta di pagamento diretto fosse comunque satisfattiva; omesso esame del contenuto di una diffida ad adempiere del marzo 2014, che a dire della ricorrente riguardava una bozza contrattuale modificata e non il contratto originario. La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi, ritenendo che la mancata consegna fosse giustificata dal mancato rispetto, da parte dell’acquirente, delle modalità di pagamento pattuite e che l’offerta di pagamento diretto non potesse equivalere a quella contrattualmente prevista e meno sicura per il venditore. Ha inoltre escluso la decisività della diffida invocata.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i primi tre motivi e inammissibile il quarto. Ha affermato che la sentenza d’appello aveva effettivamente esaminato la domanda di risoluzione per mancata consegna, escludendo la responsabilità della venditrice perché la consegna era subordinata al previo pagamento secondo la modalità convenuta (leasing finanziario) e l’acquirente non aveva adempiuto a tale obbligo. Ha inoltre condiviso la valutazione della Corte territoriale secondo cui l’eccezione di inadempimento del venditore era conforme a correttezza e proporzionata, essendo la diversa offerta di pagamento diretto non equivalente né quanto a modalità né quanto a garanzia dell’incasso, oltre a essere formulata per un importo ridotto del 20%. Infine, ha ritenuto non decisivo il contenuto della diffida ad adempiere richiamata dalla ricorrente, poiché la decisione di merito non si fondava su di essa ma sul mancato pagamento nelle forme pattuite. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    è stato escluso il vizio di omessa pronuncia, poiché la Corte d’appello aveva deciso sulla domanda di risoluzione per mancata consegna e sul relativo fondamento.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro del motivo di ricorso per error in procedendo.

  • art. 1453 c.c.

    la domanda di risoluzione per inadempimento è stata respinta perché l’inadempimento imputato alla venditrice non era configurabile, essendo la mancata consegna giustificata dal precedente inadempimento dell’acquirente.

  • art. 1460 c.c.

    l’eccezione di inadempimento del venditore è stata ritenuta legittima, essendo proporzionata e conforme a buona fede rispetto al mancato rispetto delle modalità di pagamento pattuite.

  • art. 1375 c.c.

    la Corte ha valorizzato la correttezza e la buona fede nell’esecuzione del contratto, ritenendo non imposto al venditore accettare una modalità di pagamento diversa e meno sicura.

  • art. 1498 c.c.

    in difetto di diversa pattuizione il prezzo si paga al momento della consegna, ma nel caso concreto le parti avevano espressamente subordinato la consegna al pagamento secondo una modalità specifica (leasing).

  • artt. 1362 c.c. e 1363 c.c.

    invocati per l’interpretazione del contratto; la Corte ha ritenuto corretta la lettura della clausola che collegava consegna e pagamento tramite leasing.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il motivo sul preteso omesso esame della diffida è stato dichiarato inammissibile per difetto di decisività.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando il contratto di vendita prevede espressamente che la consegna del bene sia subordinata al pagamento secondo una specifica modalità, il venditore può legittimamente rifiutare la consegna fino a quando tale modalità non sia stata rispettata.
  • L’offerta unilaterale del debitore di eseguire la prestazione con modalità diverse da quelle pattuite non equivale all’adempimento se non assicura al creditore un risultato sostanzialmente equivalente, soprattutto sotto il profilo della certezza e sicurezza dell’incasso.
  • L’eccezione di inadempimento è ammissibile quando la parte che la oppone non sia essa stessa inadempiente in modo ingiustificato e quando la sospensione della prestazione risulti proporzionata e conforme a buona fede rispetto all’inadempimento altrui.
  • In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice deve verificare il complessivo assetto contrattuale e la reale incidenza della condotta delle parti sull’equilibrio sinallagmatico, non limitandosi a una valutazione astratta o meramente soggettiva.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste se la decisione impugnata abbia, anche implicitamente, risolto la questione sottoposta al giudice con argomentazione incompatibile con la pretesa non decisione.
  • Ai fini del ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., il fatto omesso deve essere decisivo; se la decisione di merito si fonda su una ragione autonoma e assorbente, il mancato esame di un ulteriore atto o documento non incide sull’esito del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaInadempimentoMoraImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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