Cassazione Civile, Ordinanza n. 10557/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da una vendita immobiliare del 2001, in relazione alla quale l'Amministrazione finanziaria aveva rettificato la natura dei terreni alienati da edificabile ad agricola, con conseguente richiesta di maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali, oltre sanzioni e interessi. Il venditore, inizialmente destinatario di decreto ingiuntivo ottenuto dall'acquirente per il rimborso di quanto pagato all'erario, aveva proposto opposizione; il tribunale aveva revocato l'ingiunzione. In appello, però, il giudice distrettuale aveva riformato la decisione, ritenendo che il venditore, avendo aderito in corso di causa alla definizione agevolata dei debiti tributari e avendo pagato le somme oggetto di accertamento, avesse diritto di regresso nei confronti dell'acquirente per l'intero importo corrisposto, in base all'art. 1475 c.c. e alla clausola contrattuale che poneva le spese a carico del compratore. Con il ricorso per cassazione gli eredi del venditore hanno dedotto: 1) violazione delle preclusioni istruttorie e del regime dei documenti sopravvenuti, sostenendo che le ricevute di pagamento non potevano essere ammesse perché formatesi per scelta discrezionale della parte dopo la chiusura delle preclusioni; 2) violazione dell'art. 57 d.P.R. 131/1986 e degli artt. 1298, 1299 e 1475 c.c., contestando che le somme pagate per la rettifica fiscale potessero qualificarsi come spese contrattuali gravanti sull'acquirente e sostenendo che si trattasse di obbligazioni sanzionatorie inerenti alla patologia del rapporto; 3) omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte d'appello applicato l'art. 1475 c.c. con motivazione ritenuta apodittica; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per l'omessa pronuncia sulle spese della fase cautelare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che i documenti formatisi successivamente alla chiusura delle preclusioni istruttorie sono producibili, purché depositati nella prima difesa utile successiva alla loro formazione; nel caso concreto, le ricevute di pagamento conseguenti alla definizione agevolata erano sopravvenute e state tempestivamente prodotte. Ha respinto il secondo motivo, ribadendo che, nei rapporti interni tra venditore e acquirente, le somme dovute per l'imposta di registro rettificata e per gli accessori rientrano tra le spese accessorie della vendita a carico dell'acquirente, salvo diversa pattuizione, e che il regresso del venditore è ammissibile quando il pagamento riguardi un'obbligazione solidale certa, anche se l'amministrazione si sia rivolta solo al venditore; la Corte ha inoltre distinto il caso dalla giurisprudenza sul concordato fiscale concluso senza coinvolgimento dell'acquirente. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché l'omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda fatti storici e non questioni di diritto o di sussunzione. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo perché nuovo in cassazione, non essendo stata la questione delle spese della fase cautelare dedotta in appello. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per contestare la tempestività e ammissibilità della produzione documentale e della domanda correlata; la Corte non ne ricava una preclusione ostativa nel caso di documenti sopravvenuti.
art. 153, secondo comma, c.p.c.
invocato dai ricorrenti sul tema della rimessione in termini/preclusioni, ma ritenuto non ostativo alla produzione di documenti formatisi dopo.
art. 345, terzo comma, c.p.c.
consente la produzione in appello dei documenti sopravvenuti o non tempestivamente prodotti per causa non imputabile; per analogia, permette anche la produzione nel primo grado quando il documento si formi solo successivamente.
art. 57 d.P.R. n. 131/1986
richiamato per contestare l'addebito delle somme; la Corte lo considera nel quadro della solidarietà tributaria tra venditore e acquirente.
art. 1298 c.c.
richiamato in tema di rapporti interni tra condebitori solidali, ma la Corte ritiene che, nel caso concreto, il regresso segua la regola dell'imputazione delle spese alla parte acquirente.
art. 1299 c.c.
fondamento dell'azione di regresso del condebitore che abbia pagato il debito solidale nei confronti dell'altro condebitore.
art. 1475 c.c.
le spese del contratto di vendita e le spese accessorie gravano sull'acquirente salvo diversa pattuizione; nel caso concreto ciò include gli oneri fiscali conseguenti alla rettifica dell'imposta di registro.
art. 1203, n. 3, c.c.
richiamato dalla Corte nel descrivere il fondamento del regresso/surrogazione quando il venditore adempie un'obbligazione solidale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma di denuncia della violazione di legge utilizzata per i motivi secondo e quarto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
l'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo, non una questione giuridica o un difetto di sussunzione.
art. 91 c.p.c.
richiamato per le spese di lite; la relativa censura è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile.
art. 92 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 91 c.p.c. per contestare la regolazione delle spese, ma la doglianza è stata dichiarata nuova.
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma del procedimento camerale di cassazione richiamata nel frontespizio e nelle conclusioni del P.M.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
impone, in caso di rigetto del ricorso, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel rapporto interno tra venditore e acquirente, le somme dovute per l'imposta di registro e per gli accessori conseguenti alla vendita possono gravare sull'acquirente come spese accessorie del contratto, salvo diversa pattuizione espressa tra le parti.
- Quando un condebitore solidale abbia pagato un debito tributario certo ed esigibile, può agire in regresso verso l'altro nei limiti dei rapporti interni; il regresso non è escluso dal fatto che il creditore pubblico si sia rivolto formalmente solo a uno dei coobbligati.
- La definizione agevolata o il pagamento sopravvenuto di una pretesa fiscale, se intervenuti dopo la formazione delle preclusioni istruttorie, consente la produzione dei relativi documenti nella prima difesa utile successiva alla loro formazione.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere usato per censurare errori di qualificazione giuridica o di sussunzione.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove, non dedotte nei gradi di merito, se la loro trattazione richiede accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito.
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