Cassazione Civile, Ordinanza n. 10549/2025 del 23/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale relativa all'anno d'imposta 2012, conclusa con processo verbale di constatazione e con l'acquisizione di dati bancari e documentazione contabile ritenuti rilevanti dall'Ufficio. Sulla base delle risultanze delle indagini finanziarie, l'Amministrazione ha emesso nei confronti della società un avviso di accertamento con rettifica del reddito imponibile, recupero di Ires, Irap e IVA e irrogazione di sanzioni, oltre a un separato atto sanzionatorio nei confronti del legale rappresentante per irregolare tenuta della contabilità e omessa comunicazione telematica dei dati IVA. In appello l'Ufficio ha ottenuto riforma della decisione di primo grado favorevole ai contribuenti. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto sei motivi: 1) violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 per aver il giudice d'appello ritenuto valida la documentazione sulla delega del funzionario che aveva sottoscritto l'atto; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere verificato la prova della pretesa tributaria prima di porre a carico del contribuente l'onere della prova contraria; 3) omesso esame dell'eccezione di difetto di motivazione dell'avviso; 4) violazione degli artt. 42 d.P.R. 600/1973 e 56 d.P.R. 633/1972 e omessa motivazione dell'avviso; 5) omesso esame dell'eccezione di illegittima ed erronea irrogazione delle sanzioni, anche per asserita duplicazione sanzionatoria; 6) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la condanna alle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice d'appello aveva accertato in fatto la sussistenza della delega e poteva esaminare il documento prodotto in appello nei termini consentiti dal processo tributario. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché mirava, in realtà, a una rivalutazione del materiale probatorio. Ha esaminato congiuntamente terzo e quarto motivo e li ha respinti, rilevando che non vi è omessa pronuncia quando la decisione sul merito comporta il rigetto implicito delle questioni pregiudiziali e che, comunque, la motivazione dell'avviso era sufficientemente idonea anche perché il contribuente aveva potuto articolare ampie difese. Ha respinto il quinto motivo osservando che l'avviso conteneva il calcolo delle sanzioni secondo cumulo giuridico e che l'atto sanzionatorio riguardava violazioni ulteriori, sicché non vi era duplicazione. Il sesto motivo è stato considerato assorbito e comunque infondato, essendo corretta l'applicazione del principio di soccombenza. Le parti ricorrenti sono state condannate in solido alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 10.000, oltre spese prenotate a debito, con ulteriore statuizione sul contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. 633/1972
legittima l'acquisizione di dati bancari nell'ambito delle indagini finanziarie quando autorizzata nei modi previsti; il documento autorizzativo prodotto in appello è stato ritenuto esaminabile e idoneo a dimostrare la delega.
nel processo tributario è consentita la produzione di nuovi documenti in appello, anche preesistenti al primo grado, purché nel rispetto del contraddittorio e del termine di decadenza.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
il motivo è ammissibile solo per errori di diritto; non può essere usato per ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione sul merito comporta implicitamente il rigetto della questione pregiudiziale, purché la motivazione consenta di comprendere la ratio decidendi.
la censura sul riparto dell'onere della prova non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.
non consentono di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito sulla valutazione delle prove.
la motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente se rende comprensibile la pretesa e consente al contribuente un'effettiva difesa.
la stessa regola di sufficienza motivazionale vale per gli avvisi di rettifica IVA.
le spese seguono la soccombenza.
non risultava violato il criterio di regolazione delle spese applicato dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario è ammissibile la produzione in appello di documenti preesistenti, purché la controparte possa esercitare pienamente il contraddittorio e siano rispettati i termini di legge.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio sotto la veste della violazione di legge o dell'art. 2697 c.c.; il ricorso deve denunciare veri errori di diritto.
- L'omessa pronuncia non ricorre quando il rigetto della domanda principale assorbe logicamente le questioni pregiudiziali o accessorie, purché la motivazione complessiva renda comprensibile la decisione.
- La motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente se espone in modo intellegibile i presupposti della pretesa e mette il contribuente in condizione di difendersi efficacemente; non è richiesta la confutazione analitica di ogni deduzione difensiva.
- In materia di sanzioni tributarie, l'illegittimità per duplicazione non sussiste se gli atti sanzionatori riguardano violazioni diverse e il calcolo applica correttamente il cumulo giuridico anziché il cumulo materiale.
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