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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10564/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La vicenda origina da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto da un istituto di credito nei confronti, tra gli altri, di un fideiussore per il pagamento di un rilevante importo garantito a favore di una società terza. L’opposizione al decreto si era poi estinta per mancata riassunzione, con conseguente consolidamento del monitorio. Anni dopo, il debitore proponeva azione di revocazione del decreto ingiuntivo ex art. 395 n. 2 c.p.c., deducendo che la decisione fosse stata resa su prova poi riconosciuta falsa in sede penale. Il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda perché nell’atto introduttivo non era stata indicata, come richiesto dall’art. 398 c.p.c., la prova relativa alla dimostrazione del giorno dell’accertamento della falsità, essendo stata la prova testimoniale richiesta solo con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. La Corte d’appello confermava, rilevando che la domanda di revocazione richiede, a pena di inammissibilità, la puntuale indicazione nell’atto di citazione dei motivi e delle prove relative sia al fatto revocatorio sia al momento della scoperta o dell’accertamento della falsità. Il ricorrente per cassazione deduceva: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 395 e 398 c.p.c., sostenendo che per la revocazione ex n. 2 dell’art. 395 sarebbe sufficiente indicare l’avvenuto accertamento giudiziale della falsità e che la data della scoperta rileverebbe solo per l’ipotesi di dolo; 2) violazione dell’art. 116 c.p.c., mancata ammissione della prova testimoniale e nullità della sentenza/procedimento, affermando di avere articolato i capitoli di prova nella memoria istruttoria e di aver comunque allegato in citazione il momento della scoperta della falsità. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e ha ritenuto che, per la revocazione per falsità di prove dichiarate tali dopo la sentenza, l’art. 398 c.p.c. impone che la citazione contenga anche le prove relative alla dimostrazione del giorno dell’accertamento della falsità; poiché nel caso concreto tali prove non erano state indicate nell’atto introduttivo ma solo in una memoria successiva, la domanda era correttamente stata dichiarata inammissibile.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i due motivi di ricorso, affermando che l’art. 398 c.p.c. richiede, a pena di inammissibilità, che nell’atto di citazione per revocazione siano indicate non solo le ragioni della revocazione ma anche le prove relative alla dimostrazione dei fatti fondanti e del giorno dell’accertamento della falsità. Nel caso concreto, la prova testimoniale era stata introdotta solo nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e non nell’atto introduttivo; di conseguenza, la declaratoria di inammissibilità resa dai giudici di merito era corretta. Il ricorso è stato pertanto rigettato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 2 c.p.c.

    "si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza"

    La revocazione può essere proposta quando la decisione sia stata resa sulla base di prove successivamente riconosciute o dichiarate false; nel caso esaminato era invocata la prima ipotesi della norma.

  • art. 398 c.p.c.

    "Proposizione della domanda"; la citazione deve indicare, a pena di inammissibilità, il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti e del giorno della scoperta o dell'accertamento della falsità

    L’atto introduttivo della revocazione deve contenere, già a pena di inammissibilità, sia l’indicazione del motivo sia le prove relative ai fatti costitutivi del rimedio e al momento dell’accertamento della falsità.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    Le memorie istruttorie non possono sanare la mancata indicazione, nell’atto di citazione per revocazione, delle prove richieste dall’art. 398 c.p.c.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza sulla valutazione/prova è stata ritenuta assorbita o comunque infondata, poiché la questione decisiva era la tardiva deduzione della prova nel giudizio di revocazione.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Sono state invocate come norme sul sindacato di legittimità per violazione di legge e nullità della sentenza/procedimento, ma i motivi non sono stati accolti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella revocazione per falsità della prova, l’atto di citazione deve contenere sin dall’inizio l’indicazione delle prove relative sia al fatto revocatorio sia al momento dell’accertamento o della scoperta della falsità; la loro omissione comporta inammissibilità.
  • Le memorie successive ex art. 183, comma 6, c.p.c. non possono essere utilizzate per colmare un difetto originario dell’atto introduttivo quando la legge processuale richiede espressamente, a pena di inammissibilità, una specifica allegazione iniziale.
  • Quando la causa di revocazione è fondata sulla falsità di una prova dichiarata tale dopo la sentenza, la parte deve distinguere correttamente tra ipotesi di dolo e ipotesi di falsità, ma resta in ogni caso necessario allegare il momento rilevante per la decorrenza del rimedio secondo la struttura dell’azione proposta.
  • Se la domanda di revocazione è inammissibile per difetto degli oneri di allegazione e prova imposti dalla legge, il giudice di legittimità rigetta il ricorso che censuri la decisione di merito che abbia applicato tale sanzione processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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