Cassazione Civile, Ordinanza n. 25818/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa, nell’interesse del consorzio di bonifica, per il contributo di bonifica relativo agli anni 2015 e 2016, in relazione a un immobile di proprietà del contribuente sito in Certaldo. Il contribuente ha impugnato la decisione della corte tributaria regionale che aveva confermato il rigetto del ricorso di primo grado. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 21 del r.d. n. 215/1933 e/o dell’art. 17, comma 3, d.lgs. n. 46/1999, sostenendo che la riscossione mediante ruolo non fosse più consentita, poiché l’art. 21 sarebbe stato abrogato e l’art. 17 non sarebbe applicabile in chiave di ultrattività. Con il secondo motivo ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992 e 132 c.p.c., oltre che dell’art. 7 d.lgs. n. 546/1992, lamentando che il giudice d’appello non avesse motivato sul piano di classifica e sul perimetro di contribuenza, né sul potere di disapplicazione degli atti amministrativi presupposti; inoltre sosteneva che per il 2015 mancasse prova dell’approvazione del piano di classifica e che per il 2016 il piano approvato non fosse opponibile per il principio di irretroattività. La corte territoriale aveva invece ritenuto legittima la riscossione mediante ruolo e aveva affermato che, essendo il fondo incluso nel perimetro di contribuenza, spettasse al contribuente provare l’assenza di qualsiasi beneficio fondiario derivante dalle opere consortili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, dichiarandolo inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché conforme a un orientamento consolidato secondo cui i contributi di bonifica sono riscossi mediante ruolo ai sensi dell’art. 21 r.d. n. 215/1933, che continua ad applicarsi per effetto della clausola di continuità dell’art. 17, comma 3, d.lgs. n. 46/1999. Ha poi respinto il secondo motivo, escludendo la motivazione apparente: la sentenza impugnata, pur motivando per relationem rispetto alla decisione di primo grado, conteneva una motivazione sufficiente e intellegibile; in ogni caso, la questione della mancata approvazione o inopponibilità del piano di classifica non elideva la ratio decisoria, perché il giudice di merito aveva comunque accertato la sussistenza del beneficio fondiario, e tale accertamento era idoneo a sorreggere la decisione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente nei confronti del consorzio, mentre non sono state liquidate nei confronti dell’agente della riscossione, rimasto sostanzialmente senza difese.
Norme richiamate
art. 21 r.d. n. 215/1933
continua a consentire la riscossione dei contributi di bonifica mediante ruolo secondo le norme sulle imposte dirette
art. 17, comma 3, d.lgs. n. 46/1999
conferma la continuità della riscossione mediante ruolo delle entrate già riscosse con tale sistema alla data di entrata in vigore del decreto
art. 14, comma 14-ter, l. n. 246/2005
non ha abrogato il sistema di riscossione mediante ruolo dei contributi di bonifica
art. 1, commi 161 e ss., l. n. 296/2006
non si applica alla riscossione dei contributi di bonifica, perché presuppone la preventiva notifica degli atti impositivi
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c.
rende inammissibile il motivo quando la questione è già risolta da giurisprudenza consolidata
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza e vizio di motivazione
richiamato dal ricorrente per denunciare la carenza motivazionale della sentenza tributaria
la motivazione è sufficiente se rende percepibili le ragioni della decisione; non è necessario confutare ogni singolo argomento difensivo
il giudice tributario può disapplicare incidentalmente l’atto amministrativo illegittimo, ma la contestazione del piano di classifica serve soprattutto a far venir meno la presunzione di beneficio e a consentire l’accertamento del beneficio fondiario
la Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata nei limiti consentiti dal ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
legittima il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- I contributi di bonifica possono essere riscossi mediante ruolo anche dopo la disciplina del d.lgs. n. 46/1999, in forza della clausola di continuità che conserva il sistema per le entrate già riscosse con tale modalità.
- L’eventuale abrogazione formale della norma originaria sulla riscossione non elimina, di per sé, la legittimità del ruolo quando la disciplina successiva ne preservi l’operatività per continuità normativa.
- In materia di contributi consortili, l’inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza non esonera l’ente dall’onere di provare il beneficio, ma il contribuente può contrastare la pretesa dimostrando l’assenza di un vantaggio fondiario diretto e concreto.
- La contestazione del piano di classifica nel giudizio tributario non serve solo a ottenerne la disapplicazione, ma soprattutto a rimuovere la presunzione di beneficio e a riportare la controversia alla normale ripartizione dell’onere della prova.
- La motivazione per relationem è valida quando la sentenza richiama e fa propri, in modo chiaro e critico, gli argomenti della decisione di primo grado, consentendo di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice.
- Non sussiste motivazione apparente se la sentenza espone, anche sinteticamente, le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione; il giudice non deve confutare ogni singolo argomento delle parti, ma solo gli elementi decisivi.
- Quando il giudice di merito accerta la sussistenza del beneficio fondiario derivante dalle opere di bonifica, tale accertamento è di per sé sufficiente a sorreggere la pretesa contributiva, a prescindere dalle ulteriori doglianze sul piano di classifica.
- rami
- materie
- sottomaterie
- istituti_giuridici
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25750/2025 del 22/09/2025
- ordinanza_civile · 22 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25752/2025 del 22/09/2025
- ordinanza_civile · 22 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25753/2025 del 22/09/2025
- ordinanza_civile · 22 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25754/2025 del 22/09/2025
- ordinanza_civile · 22 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25755/2025 del 22/09/2025
- ordinanza_civile · 22 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25756/2025 del 22/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →