Cassazione Civile, Ordinanza n. 19576/2023 del 10/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, davanti al giudice tributario, di un atto di pignoramento presso terzi emesso per il recupero di crediti erariali iscritti a ruolo in otto cartelle. Il contribuente contestava, da un lato, la ritualità della notifica di una cartella di pagamento, sostenendo che l’avviso di ricevimento attestasse la consegna a una persona qualificatasi come "amico" del destinatario senza gli ulteriori adempimenti previsti per la notificazione; dall’altro, deduceva che la CTR aveva omesso di esaminare l’eccezione di prescrizione dei crediti e, in ogni caso, aveva errato nel non accoglierla. Con il primo motivo denunciava violazione di norme sulla notificazione delle cartelle e sulla notifica a mezzo posta; con il secondo e il terzo motivo lamentava violazione di norme processuali tributarie e costituzionali, nonché omesso esame di fatto decisivo, in relazione alla prescrizione dei crediti portati dalle cartelle e alla loro opponibilità in sede di impugnazione del successivo pignoramento.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, rilevando che la CTR aveva affermato la ritualità della notifica della cartella senza accertare in concreto con quali modalità essa fosse stata eseguita. Ha invece dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, perché la censura sulla prescrizione risultava formulata in modo non autosufficiente e, per quanto riferita a un credito già divenuto definitivo con la notifica delle cartelle, era comunque preclusa; inoltre la doglianza non era stata adeguatamente ancorata a quanto dedotto nei precedenti gradi di giudizio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
Per la notifica diretta della cartella da parte dell’agente della riscossione a mezzo posta trovano applicazione le regole del servizio postale ordinario; la notifica si perfeziona con la ricezione risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità della disciplina propria della notificazione eseguita da ufficiale giudiziario o messo.
Non si applica alla notificazione diretta a mezzo posta della cartella esattoriale effettuata dall’agente della riscossione, trattandosi di disciplina diversa e più semplificata.
Le formalità proprie della notificazione a mezzo ufficiale giudiziario non sono richiamate, in via generale, per la notifica diretta della cartella esattoriale a mezzo posta da parte dell’agente della riscossione.
La Corte richiama il tema della conoscibilità dell’atto, ma ribadisce che nella notifica diretta a mezzo posta rileva la ricezione del plico secondo la disciplina speciale dell’art. 26 d.P.R. 602/1973.
L’impugnazione degli atti della riscossione deve essere ricondotta ai limiti e alle forme proprie del contenzioso tributario; nel caso di pignoramento, è ammissibile la contestazione del primo atto con cui si manifesta la pretesa, nei limiti indicati dalla giurisprudenza.
art. 24 Cost.
È richiamato a sostegno della censura sull’omesso esame dell’eccezione di prescrizione, ma la doglianza è ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 97 Cost.
È richiamato nella doglianza del ricorrente, senza che la Corte vi attribuisca un autonomo rilievo decisorio.
art. 111 Cost.
È richiamato nella doglianza del ricorrente, senza che la Corte vi attribuisca un autonomo rilievo decisorio.
È menzionato nel secondo motivo, ma non assume rilievo decisivo nella motivazione della Corte.
È richiamato nel quadro dell’opposizione agli atti esecutivi in materia tributaria, secondo i limiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
È richiamato per l’ammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi in relazione al pignoramento e agli atti prodromici, nei termini chiariti dalle Sezioni Unite.
Massime di principio
- La notifica diretta della cartella di pagamento eseguita dall’agente della riscossione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 26 d.P.R. 602/1973, è soggetta alla disciplina del servizio postale ordinario e si perfeziona con la ricezione del plico risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità delle formalità previste per la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario o da un messo.
- Quando la cartella è stata validamente notificata ed è divenuta definitiva, non possono essere dedotte contro il successivo atto della riscossione eccezioni che investano il merito del credito, come la prescrizione maturata prima della notifica della cartella; resta fermo il principio della non impugnabilità dell’atto definitivo se non per vizi propri dell’atto successivo.
- Nel contenzioso tributario, la deduzione in cassazione dell’omesso esame o della violazione di legge richiede il rispetto dell’onere di autosufficienza, con puntuale indicazione delle questioni già proposte nei precedenti gradi di giudizio e degli atti rilevanti su cui la censura si fonda.
- L’impugnazione dell’atto di pignoramento tributario per vizi della notificazione di atti prodromici è ammissibile nei limiti in cui l’atto di pignoramento costituisca il primo atto con cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un determinato credito; se invece vi è un atto intermedio, la contestazione deve confrontarsi con quella scansione procedimentale.
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