Cassazione Civile, Ordinanza n. 12274/2026 del 01/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero contabile)
La controversia
La controversia origina da un giudizio contabile relativo alla indebita percezione, da parte di una società operante nel settore della produzione di energia da biomasse, di incentivi pubblici per l’anno 2018. La Procura contabile aveva contestato un rilevante danno erariale per l’uso di documentazione falsificata e per l’ottenimento di un coefficiente premiale di incentivazione più favorevole rispetto a quello spettante. La Corte dei conti d’appello aveva confermato la responsabilità di amministratori formali e di un dirigente qualificato anche come amministratore di fatto, rideterminando l’addebito e qualificando per quest’ultimo una responsabilità sussidiaria. I ricorsi per cassazione censuravano: 1) il supposto sconfinamento della giurisdizione contabile, per avere il giudice speciale deciso su valutazioni tecnico-discrezionali asseritamente riservate al GSE; 2) la pretesa invasione della sfera legislativa, per avere la Corte dei conti applicato una regola "creata" dal giudice, trasformando la responsabilità in oggettiva; 3) la pretesa assoggettabilità alla giurisdizione contabile di un dirigente di società privata, in assenza di rapporto di servizio con la pubblica amministrazione. La Procura Generale aveva anche eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità, eccezione disattesa.
La decisione
La Corte di cassazione, riuniti i procedimenti, ha rigettato tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto che il giudice contabile avesse operato entro i limiti esterni della propria giurisdizione, trattandosi di accertamento del danno erariale fondato sulle risultanze processuali e sulle indagini della Guardia di Finanza, senza invadere le valutazioni autonomamente riservate al GSE. Ha inoltre escluso che la sentenza impugnata avesse creato una norma nuova: le censure sulla presunta responsabilità oggettiva attengono, al più, a errori interni di interpretazione o applicazione della legge, non a eccesso di potere giurisdizionale. Quanto al dirigente della società privata, la Corte ha ribadito che, in materia di danno erariale, la giurisdizione contabile può sussistere anche nei confronti di soggetti privati o non organicamente inseriti nella P.A., quando essi concorrano, con rapporto di servizio sostanziale, alla illegittima percezione o gestione di fondi pubblici, frustrandone la finalità. I ricorsi sono stati quindi respinti; i ricorrenti sono stati condannati alle spese in favore del GSE e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
viene richiamato come parametro del ricorso per cassazione contro le sentenze della Corte dei conti per motivi attinenti alla giurisdizione; non può essere utilizzato per sindacare meri errori interni di giudizio.
consente il ricorso alle Sezioni Unite per motivi inerenti alla giurisdizione, ma non estende il controllo a errori di interpretazione o di applicazione della legge.
art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
l’eccezione di inammissibilità per conformità della decisione alla giurisprudenza consolidata è stata rigettata perché il ricorso proponeva censure specifiche su profili di giurisdizione.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato dalla difesa contabile per difetto di specificità del ricorso; la Corte ha escluso l’inammissibilità.
richiamato dai ricorrenti quale norma attributiva al GSE di poteri di controllo sugli incentivi; la Corte ha ritenuto che tali poteri siano autonomi e non preclusivi dell’accertamento del danno erariale.
richiamato nel motivo sul riparto di giurisdizione; la Corte ha escluso la violazione dei limiti esterni della giurisdizione contabile.
richiamato nel motivo sul riparto di giurisdizione; non è stato ritenuto violato.
"La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali"
la Corte ha ribadito che la responsabilità erariale richiede dolo o colpa grave, ma la valutazione della consapevolezza e del contributo causale del soggetto non si traduce in responsabilità oggettiva se il giudice accerta gli elementi soggettivi e fattuali.
richiamato per affermare che l’eventuale responsabilità della società non esclude quella degli amministratori o degli altri concorrenti, potendo operare il concorso di responsabilità.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
richiamato per l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il controllo delle Sezioni Unite sui ricorsi avverso le sentenze della Corte dei conti è limitato ai soli vizi di giurisdizione: non ricomprende errori di interpretazione della legge, neppure se gravi o radicali, né rivalutazioni del merito.
- Sussiste eccesso di potere giurisdizionale solo quando il giudice speciale invochi o crei una regola normativa che non gli compete, oppure invada in modo diretto la sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa; non basta una cattiva applicazione della norma esistente.
- In materia di danno erariale, la giurisdizione contabile può estendersi anche a soggetti privati o a dipendenti di società private quando, per il ruolo concretamente svolto, abbiano un rapporto di servizio sostanziale con la pubblica amministrazione erogatrice e abbiano inciso sulla legittima destinazione di fondi pubblici.
- L’autonomia del potere di controllo amministrativo sugli incentivi o sui contributi pubblici non impedisce l’accertamento contabile del danno erariale, poiché i due procedimenti perseguono finalità diverse e possono operare parallelamente.
- La responsabilità erariale non diventa oggettiva se il giudice accerta, con motivazione sulle risultanze istruttorie, la consapevolezza del soggetto circa l’indebita percezione del beneficio e il suo contributo alla realizzazione dell’illecito.
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