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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35890/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi nei confronti di due coniugi, con i quali l'Ufficio aveva rettificato le dichiarazioni IRPEF per l'anno 2006 imputando a ciascuno, in proporzione alla partecipazione sociale, il maggiore imponibile accertato in capo a una società di capitali a ristretta base sociale, sulla base della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili. La CTR del Veneto aveva annullato gli atti ritenendo non provata la distribuzione degli utili e reputando insufficiente la sola presunzione, anche in mancanza di accertamenti presso banche, fornitori o clienti; aveva inoltre valorizzato l'esito del contenzioso relativo all'accertamento emesso nei confronti della società. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c., 38, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 e 5 d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che la CTR avesse erroneamente preteso la prova diretta della distribuzione degli utili, senza applicare la presunzione di attribuzione degli utili ai soci di società a ristretta base; 2) violazione degli artt. 112 e 335 c.p.c., 2909 c.c., 68, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, 2729 e 2697 c.c., 38, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, assumendo che il giudice d'appello fosse incorso in ultrapetizione e avesse comunque male interpretato gli esiti del giudizio relativo all'accertamento societario, concernente profili diversi (plusvalenze immobiliari e operazioni fittizie), non decisivi ai fini del reddito dei soci.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo corretta e consolidata la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base sociale, presunzione fondata sulla ristrettezza dell'assetto societario e idonea a determinare l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per escludere che la presunzione di distribuzione degli utili integri una presunzione di secondo grado vietata; il fatto noto è la ristrettezza della compagine sociale.

  • art. 2697 c.c.

    la presunzione di distribuzione degli utili determina inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.

  • art. 38, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nel quadro della rettifica del reddito delle persone fisiche conseguente all'accertamento societario.

  • art. 5 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato a sostegno della presunzione di imputazione ai soci degli utili della società.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato nel secondo motivo come parametro del dedotto vizio di ultrapetizione.

  • art. 335 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla riunione/gestione dei ricorsi.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato nel secondo motivo per il tema dell'efficacia del giudicato.

  • art. 68, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel secondo motivo in relazione agli effetti della decisione tributaria.

  • art. 38, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nel secondo motivo nel contesto della rettifica del reddito.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    indicato come fondamento della presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società, perché il fatto noto da cui muove la presunzione è la limitata compagine sociale, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo tra i soci.
  • Tale presunzione non viola il divieto di presunzioni di secondo grado, poiché non presuppone come fatto noto il maggior reddito già accertato induttivamente in capo alla società, ma la sola ristrettezza dell'assetto societario.
  • In presenza di detta presunzione, l'onere della prova si sposta sul contribuente, che deve dimostrare la mancata percezione o distribuzione degli utili extracontabili.
  • Il giudice di merito che pretenda ulteriori accertamenti presso terzi o elementi probatori diversi, come indagini bancarie o verifiche presso fornitori e clienti, senza applicare la presunzione, incorre in violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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