Cassazione Civile, Ordinanza n. 06348/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
Il conduttore di un'azienda agricola dedita ad allevamento e trasformazione/vendita di prodotti caseari aveva stipulato due contratti di affitto di fondi rustici; a seguito di una copiosa nevicata crollava la copertura del fabbricato destinato al ricovero degli animali, con conseguenti prescrizioni dell'autorità sanitaria e comunale che imponevano la riduzione del numero di capi e il divieto di utilizzo del fabbricato danneggiato. Poiché i proprietari non eseguivano tempestivamente gli interventi di ripristino, la situazione conduceva alla cessazione dell'attività. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria, liquidando il danno sulla base di consulenza tecnica d'ufficio; in appello, pur confermata la risoluzione dei contratti per grave inadempimento dei concedenti, la domanda di risarcimento veniva rigettata per difetto di prova del danno, ritenendosi che la CTU, basata su metodo induttivo e su dati non riscontrati documentalmente, non fosse sufficiente a provare la reale redditività dell'azienda. Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con cinque motivi: ha denunciato motivazione apparente/contraddittoria e omesso esame di documenti e fatti decisivi; ha contestato la qualificazione della CTU come mera ipotesi indiziaria e non come prova oggettiva; ha lamentato omessa pronuncia sull'esistenza ed entità del danno; ha dedotto violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 per errata ripartizione dell'onere della prova e per improprio richiamo a criteri fiscali di accertamento; ha infine dedotto omessa pronuncia sulla quantificazione del danno in relazione alla durata convenzionale ultradecennale dei contratti. La Cassazione ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi, osservando che la Corte d'appello aveva fondato la decisione sul difetto di prova del danno, non su una diretta applicazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973, e che il ricorrente mirava sostanzialmente a un riesame del merito e della valutazione delle risultanze istruttorie. Ha inoltre affermato che la CTU, anche se percipiente, non esonera la parte dall'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto, specie quando il consulente utilizzi un metodo induttivo privo di adeguati riscontri oggettivi. Il quinto motivo è stato assorbito per difetto di prova del danno in radice.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza d'appello che aveva revocato il risarcimento del danno pur mantenendo ferma la risoluzione dei contratti di affitto per grave inadempimento dei concedenti. La Corte ha escluso vizi di motivazione apparente o omesso esame di fatti decisivi, ha ritenuto inammissibili le doglianze che miravano a una rivalutazione del merito e ha precisato che la consulenza tecnica d'ufficio non può, da sola, supplire alla mancanza di allegazioni e prove specifiche sulla capacità reddituale dell'azienda. Il quinto motivo sulla diversa durata del periodo risarcibile è stato dichiarato assorbito, perché l'accertata mancanza di prova del danno rendeva irrilevante la questione della durata convenzionale del rapporto. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
richiamato come base dei contratti di affitto di fondi rustici stipulati tra le parti
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato per denunciare violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare error in procedendo
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al "minimo costituzionale" e riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo
l'onere della prova resta a carico della parte che deduce il fatto costitutivo del diritto risarcitorio; non vi è violazione quando il giudice contesti la sufficienza delle prove offerte
le presunzioni gravi, precise e concordanti non possono ricavarsi automaticamente da una CTU basata su metodo induttivo e priva di adeguati riscontri oggettivi
la Corte esclude che la sentenza d'appello abbia applicato tale norma tributaria; il richiamo giurisprudenziale è stato usato solo come parametro comparativo sul metodo di accertamento
norma processuale per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato perché il processo è esente
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- La consulenza tecnica d'ufficio, anche quando abbia natura percipiente, non esonera la parte dall'onere di allegare e provare i fatti costitutivi della propria domanda; essa non può sostituire integralmente il quadro probatorio mancante.
- Quando il consulente adotta un metodo induttivo e la documentazione di base è ritenuta inattendibile o non riscontrata, l'elaborato peritale non vale automaticamente come prova piena del fatto da dimostrare, ma al più come base presuntiva da corroborare con ulteriori elementi.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia invertito il riparto dell'onere probatorio, non quando si censuri la valutazione di sufficienza o attendibilità delle prove offerte.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è oggi limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie sotto forma di vizio motivazionale.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
- Se manca la prova del danno in radice, restano assorbite le questioni sulla sua quantificazione temporale o sul periodo cui rapportare il lucro cessante.
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