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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17327/2024 del 24/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU relativo al 2012 emesso dal Comune nei confronti di un ente ecclesiastico titolare di un complesso immobiliare adibito a scuola paritaria e, per una parte, a convitto universitario. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello la CTR aveva riformato la decisione riconoscendo l’esenzione solo per la parte destinata all’attività didattica, sul rilievo che la retta di € 1.400 annui per studente, a fronte di un costo medio ministeriale di € 6.835,85, fosse compatibile con un corrispettivo simbolico, mentre aveva escluso l’esenzione per la parte destinata a convitto. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 107 TFUE e del d.m. n. 200/2012, sostenendo che il corrispettivo non era simbolico e che l’esenzione integrava un aiuto di Stato incompatibile; 2) violazione delle norme sull’esenzione IMU/ICI e del d.m. n. 200/2012, lamentando anche la violazione del giudicato e l’omesso esame di fatti decisivi, perché la CTR avrebbe errato nel ritenere simbolica la retta e nel distinguere tra disciplina ICI e IMU; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. e vizio motivazionale, per l’asserita antinomia tra l’affermazione di ultra vires delle istruzioni ministeriali e l’accertamento del carattere simbolico del corrispettivo, nonché per asserita invasione del merito amministrativo e violazione di un preteso giudicato esterno. Il contribuente ha resistito e proposto ricorso incidentale con due motivi: violazione del contraddittorio endoprocedimentale e difetto di motivazione dell’avviso, oltre alla mancata allegazione della delibera comunale regolante il tributo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale del Comune, rigettato il ricorso incidentale dell’ente contribuente, cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso introduttivo del contribuente contro l’avviso di accertamento IMU. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato il controricorrente alle spese del giudizio di cassazione, con ulteriore contributo unificato se dovuto. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse erroneamente considerato simbolico un corrispettivo che, per importo, non presentava carattere irrisorio o meramente formale, e ha riaffermato che il giudizio sulla simbolicità va compiuto in concreto, senza automatismi fondati sul solo rapporto percentuale tra retta e costo del servizio.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini dell’esenzione IMU per immobili destinati ad attività didattiche svolte da enti non commerciali, il requisito del "corrispettivo simbolico" va accertato in concreto e non può essere desunto automaticamente dal solo fatto che la retta sia inferiore al costo medio del servizio.
  • Un corrispettivo è simbolico solo se presenta un importo irrisorio, marginale e del tutto residuale, tale da non potersi porre in relazione con il servizio reso; non basta che rappresenti una mera frazione del costo complessivo.
  • Le istruzioni amministrative e i parametri percentuali utilizzati per la dichiarazione o il controllo non possono derogare alla normativa primaria e secondaria, né sostituire il giudizio concreto richiesto sulla natura del corrispettivo.
  • In tema di tributi non armonizzati non esiste un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, salvo specifica previsione normativa.
  • L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento non impone di esporre tutte le possibili ragioni di esclusione dell’imposta; spetta al contribuente allegare e provare la ricorrenza di una causa di esenzione o di esclusione.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è denunciabile in cassazione solo quando il giudice abbia invertito l’onere della prova, non quando si contesti la valutazione delle prove offerte dalle parti.
  • Le delibere comunali generali richiamate nell’accertamento non devono essere allegate all’atto se sono soggette a pubblicità legale e quindi conoscibili dal contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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