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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34600/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in cassazione l'ordinanza del Tribunale di Torino che aveva respinto la sua istanza di riesame del trattenimento. In fatto, egli riferiva di essere stato destinatario di un decreto di respingimento con convalida del trattenimento, poi di aver presentato domanda di protezione internazionale; successivamente il Questore di Torino disponeva un nuovo trattenimento, convalidato dal Tribunale. Il ricorrente sosteneva che il trattenimento non potesse proseguire perché erano stati superati i termini previsti per la procedura accelerata di esame della domanda di protezione internazionale, da considerarsi perentori. Deduceva inoltre che, a seguito della modifica dell'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 142/2015, il richiamo all'art. 28-bis, comma 5, d.lgs. n. 25/2008 sarebbe venuto meno, con conseguente impossibilità di prorogare il trattenimento oltre i termini della procedura accelerata; aggiungeva che il superamento dei termini sarebbe comunque consentito solo per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, non per ritardi nell'avvio o nella preparazione dell'istruttoria. Infine lamentava che il ritardo non gli fosse stato comunicato, né alla Questura, e che ciò dovesse determinare la cessazione della misura restrittiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che i termini della procedura accelerata ex art. 28-bis d.lgs. n. 25/2008 non sono perentori ai fini della validità del trattenimento, ma rilevano sul diverso piano dell'effetto sospensivo automatico dell'impugnazione della decisione della Commissione territoriale. Il trattenimento del richiedente asilo già destinatario di provvedimento espulsivo o di respingimento segue invece la disciplina dell'art. 6 d.lgs. n. 142/2015, e la sua durata massima è quella convalidata ai sensi del comma 5, nei limiti complessivi previsti dalla norma. La Corte ha inoltre escluso che la mancata comunicazione del ritardo al trattenuto costituisca condizione di validità del trattenimento, trattandosi di profilo sindacabile ma non invalidante in sé. Nulla è stato disposto sulle spese per difetto di costituzione delle amministrazioni intimate. È stato altresì dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma processuale evocata come parametro della censura di violazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 6, comma 6, d.lgs. n. 142/2015

    non è letto come norma che impone la cessazione del trattenimento per il solo superamento dei termini della procedura accelerata; il mancato richiamo all'art. 28-bis, comma 5, non esclude la possibilità di un esame oltre i termini quando necessario, e la mancata informativa non incide sulla validità della misura.

  • art. 6, comma 5, d.lgs. n. 142/2015

    costituisce la base per la durata del nuovo trattenimento del richiedente asilo già trattenuto, con convalida per un periodo massimo di sessanta giorni per consentire l'esame della domanda.

  • art. 6, comma 7, d.lgs. n. 142/2015

    consente la proroga del trattenimento finché permangono le condizioni previste dalla norma, cioè per il tempo in cui il soggetto è autorizzato a permanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale.

  • art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    richiamato come termine sospeso quando il trattenimento è già in corso al momento della domanda di protezione internazionale.

  • art. 15 d.lgs. n. 25/2008

    richiamato dalla parte ricorrente nel quadro dei termini e della disciplina della procedura di protezione internazionale.

  • art. 27, commi 3 e 3-bis, d.lgs. n. 25/2008

    richiamati dal ricorrente per sostenere l'obbligo di comunicazione del ritardo e la rilevanza del superamento dei termini procedurali.

  • art. 28-bis, comma 2, d.lgs. n. 25/2008

    richiamato come fonte dei termini della procedura accelerata di esame della domanda di protezione internazionale.

  • art. 28-bis, comma 5, d.lgs. n. 25/2008

    la Corte lo interpreta come disposizione di portata generale che consente il superamento dei termini accelerati ove necessario per un esame adeguato e completo della domanda; il suo superamento non determina la decadenza del trattenimento ma incide sulla sospensione automatica dell'impugnazione.

  • art. 13 Cost.

    evocato come parametro di tutela contro prassi amministrative distorte incidenti sulla libertà personale; la Corte richiamata afferma che il controllo giurisdizionale deve evitare compressioni incompatibili con il fascio di garanzie costituzionali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    usato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel caso del trattenimento del richiedente protezione internazionale già destinatario di provvedimento di espulsione o respingimento, la durata massima della misura va ricercata nella disciplina speciale dell'art. 6 d.lgs. n. 142/2015, mentre i termini dell'art. 28-bis d.lgs. n. 25/2008 riguardano la scansione della procedura accelerata e non costituiscono, di per sé, termini perentori di cessazione del trattenimento.
  • Il superamento dei termini della procedura accelerata non determina automaticamente la decadenza del trattenimento; può invece rilevare sul piano dell'effetto sospensivo dell'impugnazione e richiede comunque una valutazione concreta della necessità di oltrepassare il termine per consentire un esame adeguato e completo della domanda.
  • Il mancato richiamo testuale, in una disposizione successiva, di una norma che esprime un principio generale del sistema non è decisivo quando una lettura sistematica e coordinata dell'assetto normativo consente di ricavare la medesima regola.
  • La mancata comunicazione del ritardo nell'esame della domanda al richiedente trattenuto, pur potendo assumere rilievo sul piano della correttezza del procedimento, non integra di per sé una causa di invalidità del trattenimento se la legge non la prevede espressamente come condizione di validità.
  • Quando il giudice di merito abbia già svolto una valutazione in concreto della necessità e della legittimità del trattenimento, il sindacato di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito amministrativo o procedurale, salvo violazione di legge effettiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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