Cassazione Civile, Ordinanza n. 27343/2023 del 26/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione all'esecuzione proposta avverso una cartella di pagamento per violazioni del Codice della Strada, deducendosi l'omessa notifica del verbale di accertamento e della cartella stessa e l'illegittimità del fermo amministrativo dell'autovettura. In primo grado il giudice di pace dichiarava cessata la materia del contendere per intervenuta definizione agevolata/sgravio del credito ai sensi del d.l. 119/2018 conv. in l. 136/2018, compensando le spese. Il Tribunale confermava la decisione e condannava l'appellante alle spese, ritenendo non provata l'omessa notifica e valorizzando anche il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 91, 92, 115, 116 c.p.c., art. 28 l. 689/1981 e art. 209 C.d.S., oltre a omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che, in base all'estratto di ruolo e al principio di non contestazione, il giudice avrebbe dovuto applicare la soccombenza virtuale nella liquidazione delle spese di primo grado; (2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e omesso esame, censurando il richiamo alla soccombenza reciproca per effetto del rigetto della domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c., qualificata come domanda accessoria e non idonea a integrare soccombenza reciproca; (3) violazione degli artt. 96, 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2727 c.c., oltre a omesso esame, contestando il rigetto della domanda di danni ex art. 96 c.p.c. fondato sulla modestia della sanzione e sulla mancanza di prova del nesso tra il credito del Comune e il fermo amministrativo, ritenuto dal ricorrente apodittico e congetturale.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Rileva che la definizione agevolata prevista dall'art. 6, comma 13, d.l. 119/2018 conv. in l. 136/2018 comporta che, in mancanza di istanza di trattazione, il processo sia dichiarato estinto e che le spese restino ex lege a carico della parte che le ha anticipate, senza necessità di una regolazione secondo soccombenza virtuale. La Corte corregge la motivazione del Tribunale, chiarendo che non era corretto fondare la disciplina delle spese sulla mancata prova dell'omessa notifica o sul rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., ma conferma il dispositivo di rigetto dell'appello e, quindi, la decisione finale. Quanto alle spese del giudizio di legittimità, non provvede perché gli intimati non hanno svolto attività difensiva; dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato nei motivi sulla regolazione delle spese; la Corte precisa che, nel caso di definizione agevolata con estinzione, le spese non vanno regolate secondo soccombenza virtuale ma restano a carico di chi le ha anticipate.
Richiamato per contestare la compensazione; la Corte conferma il risultato ma corregge la motivazione del giudice di merito, escludendo che la disciplina delle spese dipenda dalla soccombenza virtuale nella fattispecie di definizione agevolata.
Invocato in relazione alla valutazione delle prove e al principio di non contestazione; la Corte non accoglie la censura.
Invocato in relazione al libero convincimento del giudice e alla valutazione del materiale istruttorio; la Corte non accoglie la censura.
Richiamato per la domanda risarcitoria proposta dall'opponente; il suo rigetto non incide, nel caso concreto, sulla disciplina delle spese derivante dalla definizione agevolata.
Richiamato dal ricorrente per la ripartizione dell'onere della prova sul nesso tra credito e fermo amministrativo; la censura viene respinta.
Richiamato in tema di presunzioni; la Corte non ne ricava una violazione rilevante ai fini dell'accoglimento.
Richiamato tra le norme asseritamente violate nei motivi relativi all'opposizione a sanzione amministrativa.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla disciplina delle violazioni del Codice della Strada.
art. 6, comma 13, d.l. 119/2018 conv. in L. 136/2018
"Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate"
La definizione agevolata della controversia comporta l'estinzione del processo in mancanza di istanza di trattazione e fa sì che le spese restino ex lege a carico della parte che le ha anticipate, senza liquidazione giudiziale secondo soccombenza virtuale.
Indicata come base della trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato in combinato con il comma 1-quater per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una controversia è definita mediante la procedura agevolata prevista dal d.l. n. 119/2018, in mancanza di istanza di trattazione il processo si estingue e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, senza che il giudice debba applicare la soccombenza virtuale.
- In presenza di una causa estintiva legale del processo, la regolazione delle spese segue la regola speciale prevista dalla legge speciale e non quella ordinaria fondata sull'esito virtuale della lite.
- Il rigetto di una domanda accessoria ex art. 96 c.p.c. non vale, di per sé, a fondare una soccombenza reciproca idonea a incidere sul regime delle spese, quando operi una disciplina speciale di estinzione del processo.
- La censura sulla mancata prova del nesso tra il credito contestato e il provvedimento esecutivo non può sovvertire la disciplina delle spese se la decisione di merito è correttamente sorretta dalla definizione agevolata della controversia.
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