Sentenza del 21/06/2016 n. 12799 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti hanno impugnato tre avvisi di rettifica e liquidazione dell’INVIM relativi a compravendite immobiliari, contestando la motivazione degli atti e l’attendibilità e chiarezza dei conteggi e dei valori immobiliari determinati dall’Ufficio. Dopo che la Commissione tributaria aveva accolto i ricorsi, ritenendo incongrui i valori, il giudice d’appello aveva riformato la decisione. In cassazione i contribuenti hanno dedotto, con undici motivi, anche l’inammissibilità o genericità dell’appello dell’Ufficio, la mancata impugnazione di un autonomo capo della decisione, omessa pronuncia e vizi motivazionali, violazioni delle norme sulla motivazione e valutazione degli immobili e un’errata distribuzione dell’onere della prova.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti di T.R., che aveva definito la controversia ai sensi dell’art. 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011, previa attestazione di regolarità da parte dell’Amministrazione. Ha rigettato il ricorso di T. A.R.E. e T.F.: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità del quesito e comunque infondato, poiché l’appello dell’Ufficio era specifico; il secondo è stato dichiarato inammissibile e infondato, perché l’Ufficio aveva chiesto la riforma totale della sentenza; il terzo è stato dichiarato inammissibile per genericità del quesito, anche quanto all’error in procedendo; il quarto è stato rigettato perché la motivazione della sentenza d’appello era congrua; il quinto è stato dichiarato inammissibile, in parte perché rivolto contro gli avvisi anziché contro la sentenza, e comunque infondato: erano stati indicati descrizione e ubicazione degli immobili, valori di beni similari e richiamo alla stima UTE; il sesto e il settimo sono stati rigettati per le medesime ragioni; l’ottavo è stato rigettato, perché il giudice aveva rilevato la genericità delle contestazioni dei contribuenti, non imposto loro un improprio onere probatorio; il nono è stato dichiarato inammissibile per genericità del quesito e comunque infondato; il decimo e l’undicesimo sono stati rigettati, riproponendo censure già disattese. T. A.R.E. e T.F. sono stati condannati alle spese della fase di cassazione, liquidate in complessivi 7.000 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12
Nella pendenza del giudizio il contribuente T.R. ha definito la controversia ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12: avendone l'amministrazione attestata la regolarità, il giudizio va nei suoi confronti dichiarato estinto
La definizione della controversia da parte del contribuente, attestata come regolare dall’Amministrazione, determina l’estinzione del giudizio limitatamente alla sua posizione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
l'appello dell'Ufficio era specificamente diretto a contestare l'errore da cui era affetta la sentenza di prime cure che risultava incomprensibile nelle sue conclusioni e a contestare altresì il difetto di motivazione della sentenza medesima
L’appello deve contenere censure specifiche; nella vicenda la Corte ha ritenuto che l’impugnazione dell’Ufficio individuasse gli errori attribuiti alla sentenza di primo grado e ne contestasse le conclusioni e la motivazione.
Codice di procedura civile, art. 329
l'Ufficio aveva chiesto con l'appello la totale riforma della sentenza impugnata
Nel caso concreto non si è verificata acquiescenza parziale: dall’appello risultava la richiesta dell’Ufficio di riformare integralmente la sentenza impugnata.
Nel caso di specie la motivazione dell'avviso di accertamento non è posta in dubbio dal giudicante che ha correttamente ritenuto utile (e sufficiente, come peraltro afferma un orientamento di questa Corte) il richiamo alla stima UTE
La censura relativa alla motivazione degli atti impositivi non è stata accolta: la Corte ha ritenuto sufficienti, nel caso concreto, gli elementi valutativi riportati e il richiamo alla stima UTE.
Codice di procedura civile, art. 112
il motivo di ricorso per cassazione, soggetto al D.Lgs. n. 40 del 2006, deve in ogni caso concludersi con la formulazione di un idoneo quesito di diritto. E ciò anche quando un error in procedendo sia dedotto in rapporto alla affermata violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.
La Corte ha applicato l’orientamento secondo cui anche la denuncia di omessa pronuncia, quale error in procedendo, doveva essere accompagnata da un idoneo quesito di diritto, secondo la disciplina processuale applicabile ratione temporis.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
non essendovi spazio, in base al testo dell'art. 366-bis c.p.c., per ipotizzare una distinzione tra i motivi d'impugnazione associati a vizi di attività, a seconda che comportino, o meno, la soluzione di questioni interpretative di norme processuali
Per i ricorsi soggetti alla disciplina richiamata, il quesito di diritto era necessario anche per i motivi relativi a vizi processuali; la sua genericità comportava l’inammissibilità della censura.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51
Un complesso di indicazioni che va addirittura al di là dei semplici criteri indicati dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51.
La ricostruzione dei valori può essere sostenuta da elementi concreti relativi ai beni e da riferimenti a immobili similari; nella fattispecie l’insieme delle indicazioni contenute negli avvisi superava i criteri essenziali previsti dalla disposizione.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52
il giudice di merito rende chiaro quale sia il percorso logico che lo ha condotto alla soluzione adottata, illustrando in modo convincente le ragioni circa la ritenuta correttezza delle modalità di valutazione utilizzate dall'Ufficio nella determinazione dei valori accertati.
La Corte ha respinto le censure concernenti la rettifica, rilevando che il giudice di merito aveva motivatamente verificato la ricostruzione dei valori effettuata dall’Ufficio e la sufficienza degli elementi posti a fondamento degli avvisi.
D.P.R. n. 643 del 1972, art. 31
Il motivo è inammissibile in quanto diretto a censurare l'atto impositivo e non la sentenza impugnata.
La disposizione è stata invocata dai ricorrenti contro la rettifica INVIM, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta contro l’atto impositivo e non contro la sentenza, oltre che non idonea a superare il giudizio di merito sulla sufficienza della motivazione.
Il giudice di merito non ha posto a carico dei contribuenti alcun improprio onere probatorio, ma ha solo verificato che le contestazioni da quest'ultimi opposte all'accertamento erano generiche e, quindi, inefficaci a contrastare validamente l'analitica ricostruzione dei valori operata invece dall'Ufficio.
La valutazione del giudice di merito non ha trasferito impropriamente ai contribuenti l’onere della prova: ha ritenuto che contestazioni generiche non fossero sufficienti a contrastare la ricostruzione analitica dei valori dell’Ufficio.
Codice di procedura civile, art. 115
il giudice di merito sottopone ad attenta analisi le valutazioni dell'Ufficio spiegandone le ragioni della ritenuta attendibilità
La Corte ha escluso l’adesione acritica alle ragioni dell’Ufficio: il giudice di merito aveva esaminato gli elementi valutativi e motivato la loro attendibilità; il riferimento alla stima UTE era soltanto aggiuntivo.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2
il giudice di merito sottopone ad attenta analisi le valutazioni dell'Ufficio spiegandone le ragioni della ritenuta attendibilità
La disposizione è richiamata in relazione alle regole processuali applicabili al giudizio tributario; la censura fondata anche su di essa è stata ritenuta generica e, nel merito, infondata per l’esame motivato delle valutazioni dell’Ufficio.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 1
il giudice di merito sottopone ad attenta analisi le valutazioni dell'Ufficio spiegandone le ragioni della ritenuta attendibilità
Il richiamo ai poteri del giudice tributario non ha condotto ad accogliere la censura: la decisione ha ritenuto che il giudice avesse valutato le risultanze e motivato la credibilità della ricostruzione dell’Ufficio.
con i quali la parte ricorrente sostanzialmente rinnova, sotto il profilo della violazione dell'art. 2700 cod. civ. (decimo motivo) e del vizio di motivazione (undicesimo motivo), la medesima censura già proposta con il nono motivo e della cui infondatezza si sono appena spiegate le ragioni.
La censura relativa alla norma è stata respinta perché riproponeva, sotto altra qualificazione, la contestazione già esaminata sull’attendibilità delle valutazioni e degli elementi utilizzati dall’Ufficio.
Massime di principio
- L’appello non è generico quando individua gli errori della decisione impugnata e spiega perché se ne chiede la riforma; una richiesta di riforma totale può inoltre escludere che un capo non impugnato sia passato in giudicato, se tale richiesta comprende chiaramente quel capo.
- La motivazione di un avviso di rettifica del valore immobiliare può risultare adeguata quando consente al contribuente di comprendere la stima attraverso elementi concreti, quali descrizione e ubicazione degli immobili, caratteristiche di commerciabilità, confronto con immobili similari e richiamo a una stima tecnica. La sufficienza dipende comunque dalla valutazione del caso concreto.
- In cassazione non è sufficiente contestare direttamente l’atto impositivo o chiedere una nuova valutazione dei fatti: occorre censurare la sentenza e indicare uno specifico errore di diritto o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- Il contribuente non è automaticamente gravato della prova del valore alternativo; tuttavia, contestazioni generiche possono non essere sufficienti a confutare una ricostruzione dell’Ufficio analitica e supportata da elementi specifici.
- Quando la disciplina processuale applicabile richiede un quesito di diritto, anche i motivi relativi a errori processuali devono concludersi con un quesito specifico e collegato alla controversia; quesiti astratti o formulati in termini generali possono comportare l’inammissibilità.
- La definizione agevolata regolarmente attestata può estinguere il giudizio limitatamente al contribuente che l’ha perfezionata, senza determinare automaticamente l’estinzione delle posizioni degli altri ricorrenti.
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