Sentenza del 21/06/2016 n. 12762 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il recupero dell’imposta di registro e delle relative sanzioni dopo la decadenza dall’agevolazione prevista dall’art. 33, comma 3, della L. n. 388/2000. La società aveva ceduto parzialmente il terreno edificabile prima del decorso di cinque anni e senza avervi realizzato un’edificazione. Con quattro motivi contestava, in sintesi, l’omessa pronuncia sul rilievo che la cessione mirava a consentire la costruzione di un fabbricato industriale; sosteneva che bastasse l’edificazione entro il quinquennio, anche da parte di un successivo acquirente; censurava inoltre la motivazione della CTR e denunciava l’omessa pronuncia sulle deduzioni fondate su equità, ragionevolezza e legalità.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto irrilevante la finalità della rivendita e ha confermato che l’edificazione entro cinque anni deve essere realizzata dallo stesso soggetto che ha acquistato il terreno usufruendo dell’agevolazione. Ha respinto il secondo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, e dichiarato inammissibile il terzo: i principi costituzionali invocati costituivano argomentazioni difensive in diritto, non un’eccezione in senso stretto soggetta a pronuncia autonoma. La società è stata condannata a pagare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 7.000 euro, oltre spese prenotate a debito. La CTR aveva riformato la decisione di primo grado accogliendo l’appello dell’Ufficio.
Norme richiamate
L. n. 388/2000, art. 33, comma 3
Il beneficio dell'assoggettamento all'imposta di registro nella misura dell'i per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a condizione che l'utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall'acquisto;
Per conservare l’agevolazione, l’acquirente che ne ha beneficiato deve realizzare personalmente l’utilizzazione edificatoria entro cinque anni dall’acquisto. Non è sufficiente che costruisca un successivo acquirente.
L. n. 488/2001, art. 76
La disposizione è richiamata insieme all’art. 33, comma 3, della L. n. 388/2000 nel valutare l’irrilevanza della finalità della rivendita rispetto alla spettanza dell’agevolazione.
Art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile
La disposizione agevolativa, ispirata alla "ratio" di diminuire per l'acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all'acquisto dell'area, appare infatti di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 preleggi,
L’agevolazione fiscale, in quanto norma eccezionale, va interpretata restrittivamente e non può essere estesa a un soggetto o a una situazione non contemplati dalla legge.
La Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la finalità della cessione era irrilevante e non costituiva un fatto decisivo idoneo a fondare autonomamente la decisione di primo grado. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura relativa ai principi costituzionali, trattandosi di argomentazione difensiva in diritto e non di eccezione autonoma.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Le censure per violazione di legge, omessa pronuncia e insufficiente motivazione sono state valutate secondo i rispettivi motivi di ricorso: quelle sulla spettanza e sulla motivazione dell’agevolazione sono state respinte; quella di omessa pronuncia sui principi costituzionali è stata dichiarata inammissibile.
Costituzione, artt. 3, 23 e 53
Rileva, infatti, il Collegio, come sia pacifico orientamento di questa Corte, quello secondo cui, la disposizione agevolativa sia ispirata alla ratio di diminuire per l'acquirente edificatore il primo costo di edificazione, connesso all'acquisto dell'area e sia di stretta interpretazione come tutte le norme che diminuendo il carico fiscale, incidono sul principio di uguaglianza, sul principio impositivo e su quello di capacità contributiva ( artt. 3, 23 e 53 Cost. ),
La Corte richiama uguaglianza, riserva di legge in materia impositiva e capacità contributiva per motivare la stretta interpretazione delle norme agevolative. La deduzione costituzionale della contribuente, tuttavia, non richiedeva una pronuncia autonoma perché formulata come argomentazione difensiva in diritto.
Massime di principio
- Per l’agevolazione sui trasferimenti di terreni in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, l’edificazione deve essere compiuta dall’acquirente che ha fruito del beneficio e entro cinque anni dall’acquisto; la costruzione realizzata dal successivo acquirente non basta.
- La cessione del terreno prima del quinquennio può comportare la perdita dell’agevolazione se il beneficiario non ha realizzato l’edificazione richiesta; la finalità dichiarata della cessione non sostituisce il requisito previsto dalla legge.
- Le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione: non possono essere estese sulla base di finalità economiche o di un’interpretazione che la norma non consente.
- In Cassazione, una deduzione di diritto costituzionale formulata come argomentazione difensiva non equivale a un’eccezione in senso stretto e non determina, da sola, un obbligo di pronuncia autonoma.
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