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Sentenza

Sentenza del 21/06/2016 n. 12761 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Amministrazione ha impugnato la sentenza della CTR che, confermando la decisione di primo grado, aveva annullato la ripresa fiscale. Ha dedotto, con due motivi esaminati congiuntamente, la violazione della L. n. 388/2000, art. 33, comma 3, e della L. n. 350/2003, art. 2, comma 30, nonché l’insufficiente motivazione su un fatto decisivo. Secondo l’ufficio, l’agevolazione per l’acquisto di terreni in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati non spettava perché, al momento del trasferimento, per il comparto erano ancora necessari un piano d’inquadramento operativo e una convenzione urbanistica, adottati o stipulati solo successivamente: il terreno non sarebbe stato quindi immediatamente edificabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Amministrazione. Ha ritenuto che l’agevolazione non dipenda dalla presenza formale di un piano particolareggiato, ma dalla concreta possibilità edificatoria dell’area, anche in presenza di interventi attuativi diretti; non è decisivo che l’atto d’obbligo o la convenzione siano successivi al trasferimento. Nel caso concreto, la CTR aveva considerato sia la certificazione urbanistica comunale del 21 novembre 2005, sia la nota comunale del 20 maggio 2007, dalla quale risultava che la variante al PRG del 30 luglio 2001 e le relative NTA avevano già definito gli aspetti essenziali degli interventi edilizi ammessi. La Corte ha quindi escluso anche il vizio motivazionale, non ravvisando l’omessa valutazione di elementi idonei a mutare l’apprezzamento. L’Amministrazione è stata condannata a pagare a Meta Immobiliare s.r.l. le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3

    In tema di agevolazioni tributarie, la L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3, secondo il quale i trasferimenti di beni immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, "comunque denominati", sono soggetti all'imposta di registro nella misura dell'uno per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa a condizione che l'utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento, non intende dare rilievo al riscontro formale dell'insistenza dell'immobile in area soggetta a piano particolareggiato, ma al fatto che esso si trovi in un'area in cui, come in quelle soggette a piano particolareggiato, sia possibile edificare.

    Il requisito dell’agevolazione si valuta in base alla concreta edificabilità dell’area, non alla denominazione o alla formale presenza di un piano particolareggiato. Il beneficio richiede inoltre che l’utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento.

  • L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3, in relazione agli interventi attuativi diretti

    Ne consegue che il beneficio si applica anche nel caso in cui l'immobile si trovi in un'area non inclusa in alcun piano urbanistico particolareggiato, ma per la quale sono previsti interventi attuativi diretti, e pur se l'atto d'obbligo del contribuente intervenga successivamente al trasferimento dell'immobile, non assumendo rilievo che la procedura amministrativa prevista per i due strumenti urbanistici (piano particolareggiato e intervento attuativo diretto) sia differente.

    L’agevolazione può spettare anche quando l’edificazione è prevista attraverso strumenti attuativi diretti e l’atto d’obbligo è successivo all’acquisto, purché l’area presenti la concreta attitudine edificatoria richiesta.

  • L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 30

    La disposizione è indicata tra le norme la cui violazione è stata dedotta dall’Amministrazione, ma la Corte non formula una distinta interpretazione: rigetta la censura applicando il principio relativo alla concreta edificabilità dell’area e all’irrilevanza della successiva stipulazione dell’atto d’obbligo.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    L’Amministrazione ha prospettato, rispettivamente, una violazione di legge e un vizio d’insufficiente motivazione su fatto decisivo. La Corte ha respinto entrambe le censure, ritenendo corretta la valutazione della CTR sull’attitudine edificatoria dei terreni e non omesso l’esame di elementi decisivi.

Massime di principio

  • Per l’agevolazione sui trasferimenti di terreni prevista dall’art. 33, comma 3, della L. n. 388/2000, conta la concreta possibilità di edificare secondo la disciplina urbanistica applicabile, non la sola classificazione formale dello strumento come piano particolareggiato.
  • L’assenza, al momento dell’acquisto, di una convenzione urbanistica o di un atto d’obbligo non esclude automaticamente il beneficio se l’assetto urbanistico già consente interventi attuativi diretti e definisce gli elementi essenziali dell’edificazione.
  • La verifica resta legata alle circostanze documentate nel singolo caso: certificazioni e atti comunali possono dimostrare che la capacità edificatoria era già delineata al momento del trasferimento.
  • Il beneficio richiede comunque che l’utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento, secondo la norma richiamata dalla Corte.

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