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Sentenza

Sentenza del 21/06/2016 n. 12754 - Corte di Cassazione

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE - In Genere.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia ha proposto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 41 del D.Lgs. n. 346/1990 e dell’art. 1, commi 5-bis e 5-ter, del D.L. n. 106/2005, convertito dalla L. n. 156/2005. Ha contestato la decisione della CTR dell’Emilia-Romagna, che aveva dichiarato decaduta l’Amministrazione dalla riscossione dell’imposta di successione relativa alla successione di F.F. e alla dichiarazione integrativa presentata da F.S. il 6 maggio 1998. Secondo l’Agenzia, una volta notificato l’avviso di liquidazione dell’8 aprile 2001, non impugnato, la successiva riscossione era soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione previsto dall’art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 346/1990, non al termine decadenziale quinquennale applicabile ad altri tributi.

La decisione

La Cassazione ha accolto il motivo dell’Agenzia, cassato la sentenza della CTR dell’Emilia-Romagna del 12 marzo 2008 e deciso nel merito, rigettando il ricorso originario di F.S. La cartella, notificata il 3 marzo 2005, era stata emessa per riscuotere un’imposta già liquidata con avviso dell’8 aprile 2001, non impugnato: per la riscossione dell’imposta di successione non opera il termine decadenziale previsto per le imposte sui redditi e l’IVA, ma la prescrizione decennale. Non era quindi intervenuta la decadenza dichiarata dalla CTR. Le spese di tutti i gradi e le fasi sono state compensate, in ragione della complessa evoluzione normativa e del recente consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 346/1990, art. 41, comma 2

    L'imposta di successione è suscettibile di essere liquidata mediante uno specifico atto, costituito dall'avviso di liquidazione, assolvendo la cartella di pagamento alla sola funzione di mezzo di riscossione, sicchè alla notifica di quest'ultima non si applica il termine decadenziale di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 3; senza che ne derivi alcun sospetto di illegittimità costituzionale, poichè è la stessa attività di liquidazione soggetta ad un termine di decadenza biennale ai sensi del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, così da escludere che il contribuente resti assoggettato all'azione amministrativa per un tempo indeterminato od eccessivo, mentre, quanto all'esercizio della successiva azione di riscossione, non viene in questione una pretesa liquidatoria ma un diritto di credito, soggetto, in quanto tale, all'ordinario termine decennale di prescrizione.

    Dopo la tempestiva liquidazione dell’imposta di successione e la formazione di un credito definitivo, la cartella ha funzione di riscossione e non è soggetta al termine decadenziale previsto per altri tributi. La pretesa di riscossione è invece assoggettata alla prescrizione ordinaria decennale.

  • D.Lgs. n. 346/1990, art. 27

    quanto all'imposta di successione, al limite contenutistico del dettato normativo si accompagna la non pertinenza della ratio della declaratoria di incostituzionalità appena detta (C. Cost. a 280-05), poichè, per l'imposta di successione, è la stessa attività di liquidazione ad andar soggetta a termini di decadenza ( D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 27); ne consegue (4) che il contribuente non resta assoggettato all'azione amministrativa per un tempo indeterminato, o comunque, se corrispondente a quello ordinario di prescrizione, per un tempo eccessivo

    Il termine decadenziale riguarda la fase di liquidazione dell’imposta di successione. La presenza di questo limite tutela il contribuente dall’incertezza sulla pretesa impositiva e giustifica la distinzione tra liquidazione e successiva riscossione.

  • D.L. n. 106/2005, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, convertito dalla L. n. 156/2005

    Posto che nella presente fattispecie la cartella di pagamento è stata notificata (3 marzo 2005) nel rispetto del termine decennale dall'avviso di liquidazione non opposto (8 aprile 2001), la sentenza della CTR va cassata mediante riaffermazione dei su riportati principi; con conseguente esclusione della ritenuta decadenza.

    I termini decadenziali introdotti per la notificazione delle cartelle relative alle imposte sui redditi e all’IVA non si estendono alla riscossione dell’imposta di successione, già liquidata con apposito avviso. In questo caso rileva la prescrizione decennale.

Massime di principio

  • Per l’imposta di successione occorre distinguere la liquidazione dalla riscossione: la liquidazione deve rispettare il proprio termine di decadenza, mentre la successiva riscossione di un credito definitivo è soggetta alla prescrizione decennale.
  • La cartella di pagamento relativa a un’imposta di successione già liquidata con un avviso autonomo svolge funzione di riscossione; non si applicano automaticamente i termini decadenziali previsti per le cartelle di altri tributi, come le imposte sui redditi e l’IVA.
  • Se l’avviso di liquidazione non viene impugnato, il credito diviene definitivo; la successiva controversia sulla cartella può riguardare la riscossione e la prescrizione, senza riaprire la fase di liquidazione.
  • La pronuncia compensa le spese di tutti i gradi per la complessa evoluzione normativa e il recente consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale: non è quindi disposta una condanna alle spese a carico del contribuente.

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