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Sentenza

Sentenza del 21/06/2016 n. 12757 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il notaio aveva chiesto il rimborso delle imposte ipotecarie e catastali versate in misura fissa per un rogito di assegnazione in proprietà di un alloggio di cooperativa edilizia a un socio. La CTR della Sicilia, sezione staccata di Messina, con sentenza n. 178/26/08 del 7 novembre 2008, aveva confermato l'accoglimento del ricorso contro il silenzio-rifiuto, riconoscendo al notaio la legittimazione al rimborso e applicando l'esenzione prevista dall'art. 32, comma 2, del D.P.R. n. 601/1973. L'Agenzia ha contestato, con il primo motivo, la legittimazione del notaio, sostenendo che questi è responsabile d'imposta ma non contribuente; con il secondo motivo ha contestato nel merito l'applicabilità dell'agevolazione a un trasferimento soggetto a IVA.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo: il notaio che ha versato spontaneamente l'imposta al momento della registrazione, anche usando somme messe a disposizione dalle parti, è responsabile d'imposta ma resta estraneo al presupposto impositivo e non è il soggetto definitivamente inciso dal tributo. Non può quindi chiedere all'Amministrazione il rimborso, spettante al contribuente; può invece rivalersi per l'intero sui contraenti. La legittimazione a contestare la pretesa tributaria sussiste per il notaio quando questa sia stata azionata direttamente nei suoi confronti, circostanza qui assente. Il secondo motivo, relativo all'agevolazione dell'art. 32, comma 2, del D.P.R. n. 601/1973, è rimasto assorbito e non è stato deciso nel merito. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito senza ulteriori accertamenti, ha rigettato il ricorso introduttivo del notaio. Ha compensato le spese dell'intero giudizio, considerati il consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale durante la causa, l'esito dei gradi di merito e la mancata difesa del notaio in Cassazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 10, comma 1, lett. b)

    il notaio è coinvolto nell'imposizione in quanto pubblico ufficiale rogante l'atto ed obbligato a richiedere la registrazione

    L'obbligo del notaio di richiedere la registrazione lo coinvolge nell'attuazione del tributo, ma non lo rende per questo contribuente né titolare del diritto al rimborso.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57

    tale veste implica l'affiancamento della responsabilità del notaio a quella dei soggetti contraenti nella loro veste di contribuenti effettivi (obbligato "insieme con altri"), ma la solidarietà passiva che viene in tal modo a costituirsi muove da una relazione che non è paritetica, ma secondaria o dipendente rispetto a quella delle parti contraenti

    Il notaio è responsabile solidale per il pagamento, ma la sua responsabilità è accessoria rispetto a quella delle parti, che restano i contribuenti effettivi.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 77, comma 1

    il rimborso dell'imposta deve essere richiesto dal "contribuente", come sopra individuato

    Il diritto al rimborso spetta al contribuente, non al notaio che abbia pagato quale responsabile d'imposta per conto delle parti, salvo che la pretesa fiscale sia stata rivolta direttamente contro di lui.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 64, comma 3

    tale veste implica l'affiancamento della responsabilità del notaio a quella dei soggetti contraenti nella loro veste di contribuenti effettivi (obbligato "insieme con altri"), ma la solidarietà passiva che viene in tal modo a costituirsi muove da una relazione che non è paritetica, ma secondaria o dipendente rispetto a quella delle parti contraenti

    La figura del responsabile d'imposta affianca il notaio al contribuente effettivo per garantire la riscossione, senza trasferirgli la titolarità del rapporto tributario o del diritto al rimborso.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643?; D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, artt. 11 e 17, ultimo comma

    La Corte estende la regola sulla legittimazione al rimborso dell'imposta di registro anche alle imposte ipotecarie e catastali: la richiesta compete al contribuente, non al notaio responsabile d'imposta.

  • Codice civile, art. 2033

    La disposizione è richiamata dall'Agenzia nel motivo di ricorso; la Corte decide la questione sulla base della disciplina tributaria della legittimazione al rimborso e non ne offre una specifica interpretazione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    È la disposizione processuale indicata dall'Agenzia per denunciare in Cassazione la violazione di legge.

Massime di principio

  • Il soggetto obbligato a versare un tributo non coincide necessariamente con il contribuente titolare del diritto al rimborso: occorre distinguere chi realizza il presupposto impositivo dal responsabile d'imposta chiamato a garantire la riscossione.
  • Il notaio che paga spontaneamente imposte dovute in relazione all'atto rogato, anche utilizzando provvista fornita dalle parti, non può domandarne il rimborso direttamente all'Amministrazione se è estraneo al presupposto impositivo; può rivalersi per l'intero sui contraenti.
  • La legittimazione del notaio a contestare la pretesa fiscale può sussistere quando l'Amministrazione la indirizzi direttamente contro di lui. Questa situazione va distinta dal pagamento spontaneo per conto delle parti.
  • Se la questione preliminare della legittimazione è sufficiente a definire la controversia, il giudice può accoglierla e lasciare assorbita la questione di merito; l'assorbimento non equivale a una decisione sulla spettanza dell'agevolazione fiscale.

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