Sentenza del 21/06/2016 n. 12756 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il notaio aveva chiesto la restituzione delle imposte ipotecarie e catastali versate in misura fissa per un atto notarile di assegnazione in proprietà di un alloggio di cooperativa edilizia a un socio. I giudici tributari di merito avevano riconosciuto la sua legittimazione al rimborso, ritenendo inoltre applicabile l’esenzione prevista dall’art. 32, comma 2, del D.P.R. n. 601/1973. L’Agenzia ha contestato, con il primo motivo, che il notaio potesse chiedere il rimborso: essendo responsabile d’imposta, ma non contribuente né parte del rapporto tributario sostanziale, non era legittimato a ottenere dall’Amministrazione la restituzione di somme pagate per conto delle parti. Con il secondo motivo ha contestato nel merito l’applicazione dell’esenzione in caso di trasferimento soggetto a IVA.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo assorbito il secondo: il notaio rogante, quando paga l’imposta in occasione della registrazione per conto delle parti, è responsabile d’imposta ma resta estraneo al presupposto impositivo e non è il soggetto definitivamente inciso dal tributo. Può rivalersi per quanto pagato sui contraenti, ma non chiedere il rimborso direttamente all’Amministrazione. La Corte ha quindi cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, e ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del notaio contro il silenzio-rifiuto. Non ha deciso se spettasse l’esenzione invocata, perché la questione è rimasta assorbita. Spese compensate per tutti i gradi.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 10, comma 1, lett. b)
il notaio è coinvolto nell'imposizione in quanto pubblico ufficiale rogante l'atto ed obbligato a richiedere la registrazione ( D.P.R. n. 131 del 1986, art. 10, lett. b)
L’obbligo del notaio di richiedere la registrazione spiega il suo coinvolgimento nell’adempimento tributario, ma non lo rende contribuente rispetto al presupposto impositivo delle parti.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57
l'obbligo al pagamento viene posto a carico del notaio D.P.R. n. 131 del 1986 , ex art. 57 nella sua qualità di responsabile d'imposta, così come definita in via generale dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 64, comma 3; tale veste implica l'affiancamento della responsabilità del notaio a quella dei soggetti contraenti nella loro veste di contribuenti effettivi (obbligato "insieme con altri"), ma la solidarietà passiva che viene in tal modo a costituirsi muove da una relazione che non è paritetica, ma secondaria o dipendente rispetto a quella delle parti contraenti
Il notaio può essere obbligato in solido al pagamento come responsabile d’imposta, ma la sua obbligazione è dipendente da quella dei contraenti, che restano i contribuenti effettivi. Tale responsabilità non gli attribuisce, di per sé, la legittimazione a chiedere il rimborso.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 77, comma 1
il rimborso dell'imposta deve essere richiesto dal "contribuente", come sopra individuato
La domanda di rimborso compete al contribuente, ossia al soggetto sostanzialmente inciso dal tributo, non al notaio che lo abbia pagato come responsabile per conto delle parti.
D.P.R. 2 dicembre 1973, n. 600, art. 64, comma 3
tale veste implica l'affiancamento della responsabilità del notaio a quella dei soggetti contraenti nella loro veste di contribuenti effettivi (obbligato "insieme con altri"), ma la solidarietà passiva che viene in tal modo a costituirsi muove da una relazione che non è paritetica, ma secondaria o dipendente rispetto a quella delle parti contraenti, tale da consentire al notaio di esercitare nei confronti di queste ultime la rivalsa per l'intero ammontare di quanto pagato
Il responsabile d’imposta è tenuto insieme al contribuente, ma può rivalersi su quest’ultimo per l’intero importo pagato. La rivalsa conferma che il notaio non è, nei rapporti interni, il soggetto destinato a sopportare definitivamente il tributo.
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 11
La ricostruzione fin qui operata esclude dunque che il notaio - sempre ammesso, come detto, alla rivalsa interna per tutto quanto da lui pagato per conto dei contraenti - sia legittimato ad ottenere il rimborso dall'amministrazione finanziaria di quanto pagato in eccesso; tanto per l'imposta di registro quanto, D.Lgs. n. 347 del 1990 , ex art. 11, per l'imposta ipotecaria e catastale.
La regola che esclude la legittimazione del notaio al rimborso si applica anche alle imposte ipotecarie e catastali: il notaio conserva la rivalsa verso i contraenti, ma non può domandare direttamente la restituzione al Fisco.
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 17, ultimo comma
ciò in base ad una ratio legis ricorrente, per gli indicati motivi, anche nella ricostruzione della disciplina della restituzione delle imposte ipotecarie e catastali D.Lgs. n. 347 del 1990 , ex art. 17, u.c., cit.
La Corte riconduce anche la disciplina della restituzione delle imposte ipotecarie e catastali alla medesima regola: la restituzione spetta al soggetto contribuente e definitivamente inciso, non al responsabile d’imposta che abbia pagato per suo conto.
Massime di principio
- Il notaio che paga imposte dovute in relazione a un atto rogato non diventa per questo il contribuente sostanziale: il presupposto impositivo e la posizione di contribuenti restano riferiti alle parti dell’atto.
- Il responsabile d’imposta può essere obbligato in solido verso il Fisco, ma la sua responsabilità è strumentale e dipendente; di regola può rivalersi per l’intero sui contribuenti, anziché chiedere direttamente all’Amministrazione il rimborso di quanto pagato per loro conto.
- La legittimazione del notaio va distinta a seconda di chi sia destinatario della pretesa: se il Fisco agisce direttamente contro di lui con un atto impositivo, può contestare quella pretesa; se ha invece pagato spontaneamente per conto delle parti e chiede la restituzione, non è legittimato al rimborso.
- La questione della spettanza sostanziale dell’agevolazione può non essere esaminata quando il ricorso è già respinto per difetto di legittimazione del richiedente; questa decisione, quindi, non stabilisce se l’esenzione per gli alloggi di edilizia economica e popolare si applicasse al trasferimento in concreto.
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