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Sentenza

Sentenza del 21/06/2016 n. 12764 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la detrazione IVA relativa a operazioni di intermediazione di partite di alluminio vergine, ritenute inesistenti dai verificatori. B. ha impugnato la sentenza della CTR Lombardia, Sezione staccata di Brescia, del 19 gennaio 2009, che aveva confermato la legittimità della ripresa fiscale. Con i primi due motivi ha denunciato omessa motivazione: la CTR avrebbe dato per pacifica l’inesistenza delle operazioni senza spiegare il percorso logico seguito e avrebbe trascurato elementi quali la corrispondenza dei quantitativi di vergella, l’acquisto della merce da parte di B., l’esistenza delle società fornitrici e gli acquisti della società D. Con il terzo motivo ha dedotto violazione degli artt. 19 e 54 del D.P.R. n. 633/1972 e vizio motivazionale, sostenendo che non gravasse su di lei l’obbligo di verificare la correttezza fiscale dei fornitori e che gli elementi raccolti dimostrassero la genuinità delle operazioni e la sua buona fede.

La decisione

La Cassazione ha respinto il ricorso. I primi due motivi sono infondati: la CTR aveva considerato gli elementi indicati, ma li aveva ritenuti non idonei a modificare la conclusione; il vizio di omessa motivazione ricorre solo quando siano totalmente ignorati elementi potenzialmente decisivi. Il terzo motivo è infondato: in materia di operazioni soggettivamente inesistenti l’Amministrazione deve provare, sulla base di elementi oggettivi, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode; il contribuente deve poi dimostrare di non essere stato in condizione di conoscerla o di non aver potuto superare tale ignoranza usando la diligenza professionale ordinaria. Non bastano la consegna e rivendita della merce né il pagamento della fattura: occorre verificare la regolarità sostanziale dell’operazione e la condizione soggettiva del cedente. Confermata quindi la ripresa a tassazione dell’IVA detratta. B. è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 10.000 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito e accessori.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19

    Il diritto alla detrazione IVA non è tutelato dalla sola regolarità formale della fattura quando l’operazione si inserisce in una frode: rileva che il contribuente sapesse o avrebbe dovuto sapere della frode, valutando la diligenza professionale esigibile.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54

    La disposizione è richiamata insieme all’art. 19 nella censura sulla ripresa IVA; la decisione la applica nel quadro della verifica dell’effettività dell’operazione e della consapevolezza, effettiva o ragionevolmente esigibile, del coinvolgimento in una frode.

  • Sesta direttiva 77/388/CEE, come modificata dalla direttiva 2002/38/CE

    le disposizioni della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, devono essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa nazionale, quale quella di cui al procedimento principale, che neghi a un soggetto passivo il diritto di detrarre l'imposta del valore aggiunto dovuta o assolta per beni che gli sono stati ceduti sulla base dei rilievi che la fattura è stata emessa da un soggetto che deve essere considerato, con riferimento ai criteri previsti da tale normativa, un soggetto inesistente e che è impossibile identificare il vero fornitore dei beni, tranne nel caso in cui si dimostri, alla luce di elementi oggettivi e senza esigere dal soggetto passivo verifiche che non gli incombono, che tale soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta cessione si iscriveva in un'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare

    Non si può negare automaticamente la detrazione perché il fornitore indicato in fattura è inesistente o non identificabile. La detrazione può essere negata quando elementi oggettivi dimostrino che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione era connessa a un’evasione, senza imporgli verifiche non esigibili.

Massime di principio

  • Nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve fornire elementi oggettivi per dimostrare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere del collegamento dell’operazione con una frode IVA.
  • Una volta prospettati elementi oggettivi di frode, il contribuente deve dimostrare di non poterla conoscere né individuare con l’ordinaria diligenza professionale; la sola buona fede dichiarata non è sufficiente.
  • La consegna della merce, la sua successiva rivendita e il pagamento della fattura, anche con IVA, non dimostrano da soli la genuinità dell’operazione, perché sono compatibili anche con una frode.
  • La diligenza richiesta riguarda la sostanza dell’operazione e l’affidabilità commerciale e soggettiva del contraente, non un generico obbligo di verificare ogni adempimento fiscale del fornitore.
  • In Cassazione, l’omessa motivazione non sussiste se il giudice di merito ha esaminato gli elementi indicati, anche quando li abbia giudicati non decisivi; il vizio ricorre quando siano totalmente ignorati elementi potenzialmente idonei a determinare una diversa decisione.

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