Cassazione Civile, Ordinanza n. 12075/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2009. Il contribuente ha contestato: la validità/inesistenza della notifica, sostenendo che la cartella fosse stata recapitata tramite corriere privato e non tramite agente postale; l'omessa previa comunicazione di avviso bonario o avviso di accertamento; la prescrizione della pretesa, assumendo che la cartella dovesse essere notificata entro il termine biennale invocato; e, in via processuale, la motivazione apparente della sentenza d'appello sul capo relativo alle spese. Nelle memorie depositate in cassazione ha inoltre dedotto l'intervenuto stralcio del debito ai sensi della normativa sopravvenuta sui carichi fino a 1.000 euro affidati alla riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha ritenuto assorbente la sopravvenuta disciplina dello stralcio automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione nel periodo indicato. Poiché la cartella riguardava un debito complessivo di euro 282,81 per bollo auto 2009 ed era stata notificata nel 2012, la pretesa rientrava nell'ambito applicativo della legge sopravvenuta. La Corte ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, cassando la sentenza impugnata, ed ha compensato integralmente le spese di lite.
Norme richiamate
art. 5, comma 51, d.l. 30 dicembre 1983, n. 953 conv. in l. 28 febbraio 1983, n. 53
richiamato dalla CTR come base del termine prescrizionale della tassa automobilistica, ma la questione è stata poi superata dallo stralcio sopravvenuto del debito
art. 25, lett. c), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
invocato dal ricorrente per sostenere un termine biennale di notifica della cartella; la Corte non decide sul punto perché assorbito
art. 1, l. 27 gennaio 2006, n. 296
richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di previa notifica dell'avviso di accertamento; la Corte non affronta il motivo nel merito
art. 46, l. 29 dicembre 2022, n. 197
prevede l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015; la Corte lo applica direttamente alla cartella oggetto di causa
art. 46, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come espressione del principio generale di estinzione del giudizio per definizione legale delle pendenze tributarie o cessazione della materia del contendere
richiamato in relazione al deposito di memorie nella fase camerale
Massime di principio
- Quando sopravviene una disposizione di legge che annulla automaticamente il debito oggetto di cartella, il giudice deve dichiarare d'ufficio la cessazione della materia del contendere, senza bisogno di un previo provvedimento di sgravio dell'agente della riscossione.
- Lo stralcio legislativo dei carichi entro una determinata soglia di importo, affidati in un preciso arco temporale alla riscossione, opera ipso iure e travolge la cartella di pagamento impugnata.
- La sopravvenuta definizione legale della pendenza rende assorbite le censure sul merito della pretesa tributaria, sulla notifica e sulla prescrizione.
- In caso di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere conseguente a definizione ope legis della lite, le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.
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