Sentenza n. 4073/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma quanto al ricorso n. 8585 del 2025: della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 7086/2025, resa tra le parti. quanto al ricorso n. 9911 del 2025: della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione Sesta) n. 7086/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. VI, n. 7086/2025, che aveva accolto il ricorso contro la procedura concorsuale per l’assunzione di un istruttore amministrativo
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato non idoneo aveva impugnato l’intera procedura concorsuale comunale, deducendo, tra l’altro, la violazione del regolamento comunale e dell’art. 9 del d.P.R. n. 487/1994 per la mancata pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato alla raccolta delle candidature dei commissari; violazioni dei principi di trasparenza e della disciplina sulla composizione della commissione; mancata o insufficiente motivazione della nomina; svolgimento della prova in modalità cartacea anziché digitale; irregolarità nella predisposizione delle prove e nella comunicazione dei criteri di valutazione; violazione delle regole sull’astensione, in quanto il responsabile del servizio aveva un figlio partecipante ad alcune procedure concorsuali; vizi formali del decreto di nomina del responsabile; tardiva pubblicazione degli esiti. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo che l’art. 6 del regolamento comunale imponesse la pubblicazione di uno specifico avviso pubblico per la selezione dei commissari. Il Comune e il candidato risultato vincitore hanno appellato la sentenza, deducendo l’erronea interpretazione dell’art. 6 del regolamento, l’insussistenza dell’obbligo di avviso pubblico, l’omessa verifica della lesività concreta dei vizi, la mancata applicazione della prova di resistenza e il difetto di interesse del ricorrente. Il candidato vincitore ha inoltre dedotto la tardività del ricorso e l’omessa integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riunito i due appelli perché proposti contro la medesima sentenza e li ha accolti. Ha ritenuto erronea l’interpretazione del TAR secondo cui l’art. 6 del regolamento comunale, richiamando le disposizioni legislative vigenti in materia di composizione delle commissioni, imponesse anche la pubblicazione di un avviso pubblico per la raccolta delle candidature dei commissari. Secondo il Collegio, il rinvio riguarda i requisiti di composizione e professionalità dei commissari, non le modalità di individuazione degli stessi. La disciplina comunale aveva regolato autonomamente la composizione della commissione e consentito la nomina di esperti esterni dotati di adeguata e comprovata esperienza, senza prescrivere un avviso pubblico; la disciplina statale opera in via suppletiva soltanto in mancanza di regolamentazione locale. Il Consiglio di Stato ha ritenuto assorbite le questioni sulla prova di resistenza e sul difetto di interesse sollevate dagli appellanti, una volta esclusa l’illegittimità della nomina della commissione. Ha respinto le censure processuali del candidato vincitore relative alla tardività e all’acquiescenza, affermando che, in assenza di clausole escludenti, l’interesse a ricorrere contro una procedura concorsuale si attualizza con l’esito negativo della procedura e che la mera presa d’atto delle regole concorsuali non integra acquiescenza. Ha comunque escluso le ulteriori censure riproposte dal candidato non idoneo: la nomina dei commissari era motivata mediante il riferimento ai curricula e non era necessario un confronto formale tra le candidature; la competenza dei commissari non era stata contestata in concreto; l’uso della modalità cartacea per il test a risposta multipla era legittimo, poiché l’art. 13, comma 2, del d.P.R. n. 487/1994 esprime una preferenza per la modalità digitale ma non ne stabilisce l’obbligatorietà esclusiva; la procedura con moduli cartacei, lettura ottica e codici a barre garantiva anonimato e tracciabilità. La predisposizione dei quesiti mediante il supporto di una società specializzata, con validazione e sorteggio da parte della commissione, non era viziata dalla mancanza di una verbalizzazione autonoma, non essendo stata dimostrata alcuna compromissione della segretezza, dell’adeguatezza dei quesiti o della parità di trattamento. È stata inoltre esclusa la violazione delle regole sull’astensione, poiché il responsabile si era astenuto nelle procedure cui partecipava il figlio e non era stata dimostrata una situazione di conflitto nelle altre procedure. I vizi formali relativi alla pubblicazione e protocollazione del decreto di nomina, alla comunicazione dei criteri e alla pubblicazione degli esiti non comportavano l’annullamento in assenza di una concreta incidenza sull’esito della selezione o sulla parità di trattamento. La sentenza del TAR è stata quindi riformata e il ricorso originario è stato respinto. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 6 del Regolamento comunale sulla disciplina dei concorsi e delle procedure selettive per l’accesso agli impieghi
La Commissione esaminatrice è composta da tre membri esperti nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di composizione delle Commissioni...
Il rinvio alle disposizioni legislative vigenti riguarda la composizione e i requisiti di professionalità dei commissari, non impone la pubblicazione di un avviso pubblico per la raccolta delle candidature quando il regolamento comunale disciplina autonomamente la materia.
La disposizione è stata interpretata nel senso che il suo richiamo nel regolamento comunale non comporta, in presenza di una disciplina locale compiuta, l’obbligo inderogabile di pubblicare un avviso per selezionare i commissari esterni.
art. 35-ter d.lgs. n. 165/2001
Il riferimento al Portale unico per il reclutamento e alla raccolta delle candidature non è stato ritenuto applicabile come obbligo integrativo della disciplina comunale sulla nomina dei commissari.
artt. 3, 7 e 89 d.lgs. n. 267/2000
In mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Gli enti locali dispongono di autonomia regolamentare in materia di organizzazione degli uffici e di selezione per l’accesso al lavoro; la disciplina statale del reclutamento opera in via suppletiva nelle parti non disciplinate dai regolamenti locali.
art. 13, comma 2 d.P.R. n. 487/1994
Gli elaborati sono redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove.
La formulazione vigente manifesta una preferenza per l’utilizzo dello strumento digitale, ma non stabilisce l’obbligatorietà o l’esclusività della modalità digitale; la modalità cartacea è legittima se assicura trasparenza, equità, imparzialità, anonimato e tracciabilità.
La regola sull’astensione non impone al funzionario di astenersi da procedimenti autonomi nei quali non sia dimostrata una concreta situazione di conflitto di interessi; è sufficiente l’astensione nelle procedure direttamente coinvolte dal rapporto familiare rilevante.
artt. 6, 7 e 14 d.P.R. n. 62/2013
Le regole di comportamento e astensione richiedono la dimostrazione di un interesse personale concreto riferibile allo specifico procedimento, non di un conflitto meramente ipotetico o generalizzato.
Consente alla parte appellata di riproporre le questioni non esaminate o assorbite, che nel caso concreto sono state comunque ritenute infondate.
Il difetto di interesse non è stato ravvisato nel ricorso originario, poiché l’interesse a impugnare la procedura si era attualizzato con l’esito negativo della selezione.
Non è stata ravvisata alcuna omissione dell’integrazione del contraddittorio, essendo state effettuate le notifiche ai soggetti interessati.
Massime di principio
- Quando un regolamento comunale disciplina in modo compiuto la composizione e la nomina delle commissioni di concorso, il rinvio alle disposizioni legislative vigenti riguarda i requisiti e la composizione dei commissari e non può essere esteso, in via interpretativa, all’obbligo di pubblicare un avviso per la raccolta delle candidature, se tale obbligo non è previsto dal regolamento.
- La disciplina statale sul reclutamento prevista dal d.P.R. n. 487/1994 opera in via suppletiva rispetto alla potestà regolamentare degli enti locali in materia di organizzazione degli uffici e di procedure selettive, applicandosi soltanto in mancanza di disciplina locale o per gli aspetti non regolati.
- In assenza di clausole escludenti o immediatamente lesive, l’interesse a ricorrere contro una procedura concorsuale si attualizza con l’esito negativo della selezione; la mera partecipazione o presa d’atto delle regole concorsuali non costituisce acquiescenza.
- La scelta della modalità di svolgimento delle prove concorsuali rientra nella discrezionalità dell’amministrazione. La modalità cartacea non è illegittima per il solo fatto che la normativa promuova l’uso di strumenti digitali, purché siano garantiti anonimato, tracciabilità, trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.
- I vizi meramente formali della procedura concorsuale non determinano l’annullamento se il ricorrente non dimostra una concreta incidenza del vizio sull’esito della selezione, sulla parità di trattamento o sull’effettiva possibilità di difesa.
- La nomina dei commissari può essere motivata mediante il riferimento alla valutazione dei curricula e alla sussistenza delle competenze professionali coerenti con il profilo da selezionare; in assenza di una specifica previsione normativa, non è necessario un confronto formale e dettagliato tra tutte le candidature.
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