Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1143/2026 - Torino, Sezione 1

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’ordinanza Sindacale n. 51 del 21/08/2025, prot. n. 0008040/2025, emessa dal Sindaco del Comune di Oulx, recante «Ordinanza sindacale contingibile e urgente ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 267/2000. Sospensione immediata dell’attività di gestione del Lago Orfù - Uso difforme delle aree ubicate in zona classe IIIa1 ad elevata pericolosità geomorfologica»; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto occorrer possa, il Verbale di Sopralluogo del 28/08/2025, prot. n. 0009298/2025, e la comunicazione di avvio del procedimento per la risoluzione del contratto di concessione del 25/09/2025 Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 10/11/2025: - della determinazione del responsabile dell’Area Amministrativa n. 261 del 17.10.2025, avente ad oggetto «Risoluzione del contratto per la gestione in concessione del Lago Orfù (località gad/poligono) stipulato in data 19 settembre 2014 (rep. N. 896/2014), rinnovato per anni 15 in data 24 maggio 2019 (s.p. n. 16/2019)»; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto occorrer possa: la comunicazione di avvio del procedimento di risoluzione del contratto prot. n. 9206 del 25/09/2025 e l’Ordinanza Sindacale n. 51 del 21/08/2025, prot. n. 0008040/2025, già impugnata con il ricorso principale;

Giustizia amministrativa202502880

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente di sospensione della gestione del Lago Orfù e determinazione di risoluzione del contratto di concessione

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’associazione ricorrente ha impugnato, con il ricorso principale, l’ordinanza sindacale adottata ai sensi dell’art. 54 d.lgs. 267/2000, con cui era stata disposta la sospensione immediata delle attività di gestione del Lago Orfù per ragioni di pubblica incolumità e sicurezza urbana, in relazione all’asserito uso improprio di aree situate in zona ad elevata pericolosità geomorfologica e interessata da eventi alluvionali. Ha dedotto l’insussistenza dei presupposti dell’urgenza e del pericolo concreto e imminente, nonché l’avvenuto adempimento delle prescrizioni tecniche mediante trasmissione di un piano di sicurezza ed emergenza. Con motivi aggiunti ha impugnato la determinazione comunale di risoluzione del contratto di concessione, contestando il difetto e l’erroneità dell’istruttoria, la non corretta ricostruzione delle attività gestorie, l’erronea interpretazione del contratto, l’irragionevolezza e la sproporzione della misura espulsiva rispetto al comportamento trasparente e collaborativo tenuto negli anni. Il Comune ha eccepito, quanto al ricorso principale, l’assenza originaria di interesse poiché l’ordinanza aveva perso efficacia prima della proposizione del ricorso; quanto ai motivi aggiunti, il difetto di giurisdizione amministrativa, sostenendo la natura paritetico-negoziale della risoluzione contrattuale. La ricorrente ha successivamente rinunciato agli atti relativamente ai motivi aggiunti, con atto sottoscritto dai soli difensori privi di procura speciale ai sensi dell’art. 84 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per difetto originario di interesse. L’ordinanza di sospensione era sottoposta alla condizione risolutiva della presentazione di uno specifico piano di sicurezza. Poiché l’associazione aveva trasmesso il piano il 28 agosto 2025 e tale adempimento era stato riconosciuto dal Comune, l’ordinanza aveva perso efficacia da quella data, anteriormente alla notificazione del ricorso del 20 ottobre 2025. L’eventuale mancato riconoscimento formale dell’adempimento da parte del Comune non incideva sull’avveramento della condizione risolutiva; inoltre, la ricorrente non aveva proposto un’azione di accertamento né dedotto un interesse risarcitorio. Il TAR ha poi ritenuto sussistente la giurisdizione esclusiva amministrativa sui motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., poiché la controversia sulla risoluzione della concessione riguardava l’esatto adempimento del rapporto e la compatibilità della gestione del bene pubblico con gli interessi generali perseguiti dall’amministrazione, non obblighi meramente patrimoniali. La presenza di una disciplina contrattuale non escludeva l’esercizio di prerogative autoritative e discrezionali dell’ente concedente. Tuttavia, i motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse: la rinuncia non era idonea a determinare l’estinzione del giudizio, perché priva della procura speciale richiesta dall’art. 84 c.p.a., ma costituiva indice univoco della volontà della ricorrente di non coltivare più l’impugnazione. Il Comune non aveva dimostrato un interesse concreto e attuale alla decisione di merito. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 54 d.lgs. 267/2000

    Disciplina il potere sindacale di adottare ordinanze contingibili e urgenti per la tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana; nel caso concreto l’ordinanza prevedeva una condizione risolutiva collegata alla presentazione del piano di sicurezza.

  • art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.

    sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo [...] le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi

    La giurisdizione amministrativa esclusiva comprende le controversie sull’esatto adempimento e sulla risoluzione del rapporto concessorio quando siano coinvolti l’interesse pubblico alla corretta gestione del bene e poteri autoritativi o discrezionali; restano al giudice ordinario le controversie meramente patrimoniali su indennità, canoni e corrispettivi.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Consente di dichiarare inammissibile il ricorso per originario difetto di interesse e improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    È stato richiamato dalla ricorrente per chiedere la cessazione della materia del contendere, ma il TAR ha definito il ricorso principale mediante declaratoria di inammissibilità per difetto originario di interesse.

  • art. 84 c.p.a.

    La rinuncia agli atti richiede una procura speciale; in mancanza, l’atto non determina l’estinzione del giudizio, ma può costituire indice univoco della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Non è stato applicato perché la rinuncia agli atti non era conforme alle formalità dell’art. 84 c.p.a. e non poteva quindi determinare l’estinzione del giudizio.

  • art. 11 l. 241/1990

    L’impiego di strumenti privatistici e contrattuali da parte dell’amministrazione può essere funzionale al perseguimento dell’interesse pubblico e non esclude, nella concessione di beni pubblici, la permanenza di prerogative autoritative.

  • art. 1455 c.c.

    Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra

    La valutazione della gravità dell’inadempimento, nel rapporto concessorio, può essere correlata agli interessi pubblici sottesi alla gestione del bene e non soltanto al contenuto patrimoniale dell’obbligazione.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo è sottoposto a una condizione risolutiva e l’evento dedotto nella condizione si verifica prima della proposizione del ricorso, il provvedimento è già inefficace al momento dell’instaurazione del giudizio e il ricorrente non ha interesse alla sua impugnazione demolitoria, salvo che deduca ulteriori interessi attuali, come un’azione di accertamento ammissibile o una pretesa risarcitoria.
  • Nelle controversie relative a concessioni di beni pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo comprende anche le contestazioni sull’esatto adempimento e sulla risoluzione del rapporto quando la controversia riguarda la compatibilità della gestione del bene con l’interesse pubblico e l’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali dell’amministrazione.
  • L’eccezione alla giurisdizione amministrativa prevista per indennità, canoni e altri corrispettivi opera soltanto per controversie di contenuto meramente patrimoniale, nelle quali non rilevino la tutela di interessi generali né l’esercizio di prerogative pubblicistiche.
  • Il fatto che la reazione dell’amministrazione all’inadempimento sia prevista in un contratto non esclude, nella concessione di beni pubblici, la natura autoritativa dell’attività amministrativa quando la misura sia funzionale alla tutela dell’interesse pubblico connesso all’uso del bene.
  • La rinuncia agli atti sottoscritta dai difensori senza procura speciale non produce l’estinzione del giudizio, ma può dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione; in tal caso il giudice dichiara l’improcedibilità se la controparte non dimostra un interesse concreto e attuale alla definizione nel merito.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniOrdinanze contingibili e urgentiGiurisdizione e ripartoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.