Sentenza n. 1141/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento del decreto del Prefetto di Torino, notificato al ricorrente in data 15.01.2026, nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Torino, notificato il 15 gennaio 2026, con il quale era stato respinto il ricorso gerarchico contro il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Il diniego si fondava sulla mancata integrazione della documentazione richiesta nel procedimento, in particolare sulla mancata produzione di una visura camerale attestante l'inizio dell'attività autonoma e di documentazione fiscale idonea a dimostrare il reddito prodotto. Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere per irragionevolezza, ingiustizia manifesta e contraddittorietà, nonché violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto valutare i nuovi elementi favorevoli emersi nel corso del procedimento. Il provvedimento prefettizio aveva inoltre rilevato l'assenza di prova di attività autonoma anteriormente al maggio 2025, l'esiguità dei redditi, anche da lavoro subordinato, e periodi di inattività superiori ai limiti temporali consentiti per la permanenza in attesa di occupazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondata la censura. Ha riconosciuto in astratto la correttezza del principio secondo cui, nel procedimento relativo al permesso di soggiorno, possono essere valutati nuovi elementi favorevoli emersi nel corso del procedimento, ma ha escluso che tale principio trovasse concreto riscontro nel caso esaminato. La documentazione prodotta in giudizio coincideva sostanzialmente con quella già allegata al ricorso gerarchico ed era stata correttamente valutata dall'amministrazione. Quanto al lavoro autonomo, la visura camerale attestava che l'impresa individuale aveva iniziato l'attività il 15 maggio 2025, due anni dopo la domanda del titolo per lavoro autonomo; tale dato era incompatibile con la dichiarazione di redditi da lavoro autonomo riferita al 2023, priva di adeguato supporto fiscale. Inoltre, la dichiarazione dei redditi 2023, relativa ai redditi del 2022, risultava presentata il 19 maggio 2025, pochi giorni dopo la notifica del diniego e in prossimità del ricorso gerarchico, sicché la documentazione non dimostrava una capacità reddituale autonoma e appariva piuttosto idonea a creare solo l'apparenza di tale capacità. Quanto al lavoro dipendente, l'amministrazione aveva legittimamente esaminato anche tale documentazione, sebbene la domanda fosse stata presentata per lavoro autonomo. Soltanto la dichiarazione dei redditi 2024, relativa ai redditi del 2023, esponeva un reddito teoricamente sufficiente; i redditi del 2024 erano esigui e non risultava documentato alcun reddito per il 2025. Era quindi corretta la conclusione circa l'assenza di un reddito idoneo al sostentamento per il periodo 2024-2025, superiore anche al termine consentito per il soggiorno in attesa di occupazione. Il provvedimento è stato ritenuto privo dei vizi dedotti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma il TAR ha ritenuto che il provvedimento di diniego fosse comunque legittimo, alla luce dell'assenza di documentazione attendibile circa un'attività lavorativa e un reddito idoneo al sostentamento.
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, all'esito della camera di consiglio e previa audizione delle parti.
Massime di principio
- Nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno possono essere valutati elementi nuovi e favorevoli emersi nel corso del procedimento; tuttavia, tale principio non impone di attribuire valore probatorio a documenti già esaminati dall'amministrazione e inidonei, contraddittori o temporalmente incompatibili con la situazione lavorativa dichiarata.
- La prova di un reddito da lavoro autonomo non può ritenersi fornita quando la documentazione camerale attesta l'inizio dell'attività in una data successiva al periodo cui si riferiscono i redditi dichiarati e manchi documentazione fiscale coerente che ne dimostri l'effettiva origine.
- La produzione di una dichiarazione reddituale presentata soltanto dopo il diniego del rinnovo e in prossimità del ricorso gerarchico può essere valutata dall'amministrazione, unitamente agli altri elementi, come non idonea a comprovare una capacità reddituale effettiva e preesistente.
- Nel valutare la sussistenza dei requisiti reddituali per il rinnovo del permesso di soggiorno, l'amministrazione può considerare anche redditi da lavoro subordinato documentati dal richiedente, pur quando la domanda sia stata presentata per lavoro autonomo, purché la valutazione complessiva resti diretta a verificare l'effettiva capacità di sostentamento.
- L'assenza di redditi idonei per un periodo eccedente il termine consentito per la permanenza in attesa di occupazione costituisce elemento rilevante per confermare il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, se adeguatamente accertata sulla base della documentazione disponibile.
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