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Sentenza

Sentenza n. 1130/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600631

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell'istanza di rilascio del duplicato della patente nautica, nonché comunicazione dei motivi ostativi

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Venezia, notificato il 21 gennaio 2026, con cui era stata respinta l’istanza di rilascio del duplicato della patente nautica. Erano stati inoltre impugnati la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 e gli atti connessi, presupposti o consequenziali. Dal testo non risultano specificati gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti.

La decisione

Nel corso del giudizio il ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese. La difesa erariale ha aderito alla rinuncia e all’accordo sulle spese. Il TAR, ritenuti sussistenti i presupposti per la definizione del giudizio in camera di consiglio mediante sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha dato atto della rinuncia e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata in camera di consiglio, previo avviso alle parti; il TAR ne ha applicato i presupposti per definire il giudizio dopo la rinuncia al ricorso.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    È stato applicato per dichiarare l’estinzione del giudizio a seguito della rinuncia al ricorso, cui ha aderito la difesa erariale.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato quale fondamento della comunicazione dei motivi ostativi impugnata; la sentenza non esamina nel merito la relativa legittimità.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando risulta ritualmente dichiarata e accettata dalla parte resistente, consente al giudice amministrativo di dichiarare estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Il giudizio può essere definito con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. quando, previa interlocuzione con le parti, la rinuncia al ricorso rende superflua la decisione nel merito.
  • In presenza di un accordo tra le parti sulla rinuncia al ricorso, le spese di lite possono essere compensate.

Come è indicizzato

MaterieTrasporto marittimo e aereoEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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