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Sentenza

Sentenza n. 1129/2026 - Venezia, Sezione 2

per l’accertamento del diritto del ricorrente alla ricostruzione della carriera e, in particolare, ad ottenere la retrodatazione della nomina e del grado, coincidente con la decorrenza giuridica dell’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito (31 dicembre 2015); del diritto all’anzianità di qualifica e di servizio che il ricorrente avrebbe maturato in assenza della illegittima esclusione, con tutti i conseguenti benefici retributivi e contributivi; del diritto del ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale per la mancata percezione degli emolumenti spettanti dalla data dell’illegittima esclusione dai ruoli dei volontari in servizio permanente dell'E.I. fino all’effettiva riassunzione in servizio, comprensiva di contributi e ratei del TFR; del diritto alla ricostruzione previdenziale e al versamento delle quote di T.F.R. o, in subordine, al loro risarcimento per equivalente; del rimborso delle spese mediche e di viaggio sostenute per la ripresa del servizio, nella misura di euro 1.500,00 o quella diversa che si comproverà in corso di causa; previo annullamento del provvedimento della Direzione Generale per il Personale Militare prot. -OMISSIS- 22.11.2023, comunicato con lettera dell'1.12.2023, a mezzo del quale è stata disposta l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell'E.I., in esecuzione della sentenza -OMISSIS- del Consiglio di Stato.

Giustizia amministrativa202400080

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: provvedimento di immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito con decorrenza giuridica dal 31 dicembre 2015 e decorrenza amministrativa dal 14 luglio 2023, adottato in esecuzione di una precedente sentenza del Consiglio di Stato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già in servizio nell’Esercito, era stato escluso dalla procedura di immissione in ruolo e successivamente collocato in congedo per effetto di una condanna penale ritenuta ostativa. Il Consiglio di Stato aveva annullato i provvedimenti di esclusione. In esecuzione del giudicato, l’Amministrazione lo aveva riammesso alle procedure, dichiarato vincitore e immesso nel ruolo dei volontari in servizio permanente con decorrenza giuridica al 31 dicembre 2015, ma con decorrenza amministrativa al 14 luglio 2023. Il ricorrente ha contestato la distinzione tra le due decorrenze, deducendo violazione della legge n. 241/1990, degli artt. 1175, 1375, 1218, 2908 e 2909 c.c., degli artt. 2, 3, 4, 36 e 97 Cost., degli artt. 7, comma 2, e 9, commi 2, 3 e 4, d.P.R. n. 332/1997 e degli artt. 633, 703 e 704 d.lgs. n. 66/2010, nonché violazione del giudicato, nullità per carenza di potere ed eccesso di potere. Ha chiesto la retrodatazione della nomina e del grado, il riconoscimento dell’anzianità di servizio e dei relativi effetti economici, il risarcimento del danno patrimoniale per gli emolumenti non percepiti dal 2015 al 2023, la ricostruzione previdenziale o il risarcimento equivalente, il rimborso delle spese mediche e di viaggio e il risarcimento del danno non patrimoniale. Il Ministero ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Veneto in favore del TAR Lazio e ha contestato il diritto alle retribuzioni non percepite, in assenza di effettivo svolgimento del servizio, nonché la genericità e mancata prova del danno non patrimoniale.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo applicabile il foro speciale del pubblico impiego di cui all’art. 13, comma 2, c.p.a., poiché il ricorrente prestava servizio presso un’unità dell’Esercito sita a Vicenza al momento del deposito del ricorso. Nel merito, ha distinto tra ricostruzione della carriera e retrodatazione giuridica della nomina. La ricostruzione integrale, anche economica, presuppone l’illegittima sospensione o interruzione di un rapporto di impiego già in corso; nel caso di ritardata costituzione del rapporto, spettano invece la retrodatazione degli effetti giuridici della nomina e la tutela risarcitoria per i pregiudizi patrimoniali. Ha quindi riconosciuto al ricorrente la retrodatazione della nomina al 31 dicembre 2015, con conseguente anzianità di servizio anche ai fini degli avanzamenti e riconoscimento della corrispondente posizione retributiva. Ha inoltre riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale per il periodo dal 31 dicembre 2015 al 14 luglio 2023, ravvisando danno ingiusto, colpa dell’Amministrazione e nesso causale. La colpa è stata ritenuta presunta sulla base dell’accertata illegittimità dell’esclusione e dell’assenza di prova dell’errore scusabile da parte dell’Amministrazione. Il danno dovrà essere liquidato equitativamente sulla base del trattamento economico tabellare netto non percepito, escluse le voci collegate all’effettivo svolgimento del servizio e con decurtazione del 40%, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno. È stata esclusa la ricostruzione previdenziale e il versamento dei contributi relativi al periodo non lavorato, poiché ai fini pensionistici rilevano i soli periodi di effettiva prestazione lavorativa. È stato respinto il danno non patrimoniale per genericità delle allegazioni e mancanza di prova. È stato invece riconosciuto il rimborso delle spese mediche e di viaggio sostenute per le verifiche di idoneità, entro il limite di 1.500 euro e purché documentate. È stata respinta la domanda subordinata di annullamento del provvedimento di immissione in ruolo, ritenuto conforme al principio secondo cui la costituzione tardiva del rapporto produce effetti retroattivi giuridici, mentre gli effetti economici sono assicurati mediante il risarcimento del danno. Il ricorso è stato accolto nei termini indicati e il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, c.p.a.

    Prevede il foro speciale del pubblico impiego; la competenza territoriale è stata riconosciuta al TAR Veneto perché il ricorrente prestava servizio presso un’unità dell’Esercito situata a Vicenza al momento del deposito del ricorso.

  • art. 1226 c.c.

    Consente la liquidazione equitativa del danno quando il suo preciso ammontare non sia provabile; il giudice lo ha applicato per quantificare il danno patrimoniale, precisando che non può supplire alla carenza di allegazione e prova dell’esistenza del danno.

  • art. 2697 c.c.

    Impone al richiedente l’onere di allegare e provare il danno; la genericità delle allegazioni ha determinato il rigetto della domanda di danno non patrimoniale.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Consentono di desumere la colpa da presunzioni semplici; l’illegittimità dell’esclusione è stata ritenuta indice presuntivo della colpa dell’Amministrazione, salva la prova dell’errore scusabile, non fornita.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dal ricorrente tra i parametri della responsabilità, senza costituire la base decisiva della qualificazione operata dal giudice, che ha ravvisato una responsabilità extracontrattuale dell’Amministrazione.

  • art. 2016 c.c.

    Richiamato dal giudice, unitamente all’art. 1226 c.c., quale fondamento della liquidazione equitativa del danno.

  • art. 2908 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti della pronuncia giudiziale, senza una specifica applicazione autonoma nella motivazione.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato con riguardo all’efficacia del giudicato formatosi sulla precedente esclusione, che imponeva la riammissione alla procedura e la reintegrazione della posizione giuridica.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, per la tutela dei dati personali della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Quando l’illegittima esclusione determina la ritardata costituzione di un rapporto di impiego non ancora iniziato, l’Amministrazione deve retrodatare la nomina agli effetti giuridici, con riconoscimento dell’anzianità nella qualifica e degli effetti ordinamentali conseguenti, ma non deve corrispondere automaticamente le retribuzioni relative al periodo in cui il servizio non è stato prestato.
  • La ricostruzione della carriera, anche economica, presuppone l’illegittima sospensione o interruzione di un rapporto di impiego già in corso; nella ritardata costituzione del rapporto la tutela economica si realizza, invece, mediante il risarcimento del danno, non mediante il pagamento della retribuzione non maturata.
  • L’illegittimità dell’atto amministrativo può costituire, insieme agli altri elementi del caso concreto, una presunzione semplice della colpa dell’Amministrazione ai fini della responsabilità risarcitoria; spetta all’Amministrazione allegare e provare l’errore scusabile per superare tale presunzione.
  • Il danno patrimoniale da ritardata costituzione del rapporto di impiego può essere liquidato equitativamente sulla base del trattamento economico tabellare netto non percepito, escludendo le componenti collegate all’effettivo svolgimento del servizio e applicando una riduzione per la disponibilità delle energie lavorative nel periodo di mancata assunzione.
  • La retrodatazione giuridica della nomina non comporta, per il periodo anteriore all’effettiva presa di servizio, il riconoscimento della contribuzione previdenziale o della ricostruzione pensionistica, poiché tali effetti presuppongono l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa e il versamento dei contributi.
  • La liquidazione equitativa del danno non può supplire alla mancata allegazione o prova dell’esistenza del pregiudizio; una domanda di danno non patrimoniale fondata su deduzioni generiche deve essere respinta.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoCompetenzaDanno da provvedimento illegittimo
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivo

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