Sentenza n. 950/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento a – del provvedimento del 04.03.2026 (prot. n. 4024), recante la “comunicazione di improcedibilità” della s.c.i.a. depositata dalla ricorrente in data 17.02.2026 ai fini della realizzazione di alcune opere nell’ambito di un’area di sua proprietà; b – dell’ordinanza n. 2 del 09.03.2026, successivamente notificata, con la quale è stata ordinata la demolizione di alcune opere eseguite, a dire della P.A., in assenza di idoneo titolo abilitativo; c – ove e per quanto occorra, del rapporto di sopralluogo del 03.03.2026 (prot. n. 3913); d – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 4531 del 09.03.2026; richiamata nel provvedimento sub b); non conosciuta; e - dell’art. 58 – comma 2 lett. b) delle NN.TT.A. del Piano di Recupero, qualora abbia inteso prevedere un divieto di realizzare tettoie in materiale diverso dal legno ed un’altezza massima di 2,40 metri; f – di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di improcedibilità della SCIA finalizzata alla sanatoria di opere edilizie e conseguente ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la comunicazione comunale di improcedibilità della SCIA depositata per la sanatoria di diverse opere realizzate in corso d'opera e in assenza di titolo, nonché la conseguente ordinanza di demolizione, il rapporto di sopralluogo, gli atti connessi e, ove occorresse, la disposizione delle N.T.A. del piano di recupero relativa alle tettoie. Le opere comprendevano una piscina di 24 mq e 1,30 m di profondità, la demo-ricostruzione di due manufatti con modifica di sagoma, sedime, prospetti e destinazione d'uso, la copertura di garage interrati con uno strato vegetale ritenuto insufficiente e una tettoia in acciaio di 15 mq, alta 4,50 m, con copertura in lamiera e priva del nulla-osta della Soprintendenza archeologica. Quanto alla piscina, il Comune l'aveva ritenuta non conforme alla disciplina regionale perché la superficie indicata come "spiaggetta" risultava, in concreto, parte integrante della piscina mediante la realizzazione di gradoni, con conseguente superficie complessiva superiore a quella rappresentata nella SCIA. In udienza il difensore ha dichiarato che, a fine lavori, la piscina sarebbe stata interrata.
La decisione
Il TAR ha deciso con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha ritenuto il ricorso manifestamente fondato limitatamente alla piscina. Il Comune aveva accertato una difformità riferibile alla maggiore estensione derivante dall'inclusione della cosiddetta "spiaggetta" nella piscina; tuttavia, secondo il giudice, il provvedimento repressivo avrebbe dovuto colpire specificamente tale parte dell'opera. Sono stati quindi annullati la comunicazione di improcedibilità della SCIA e l'ordinanza di demolizione limitatamente alla piscina, con necessità per l'amministrazione, nel rinnovare il provvedimento, di considerare l'intera situazione della piscina anche alla luce della dichiarazione resa in udienza circa il suo interramento a fine lavori. Per tutte le altre opere il ricorso è stato dichiarato improcedibile, in conformità alla richiesta della ricorrente formulata dopo la presentazione di un'istanza di sanatoria. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Il ricorso può essere deciso in forma semplificata.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
art. 2, comma 5, lett. c), L.R. n. 13/2022
non conforme, nello stato di fatto, alle previsioni dell’art. 2, comma 5, lett. c), della L.R. n. 13/2022
È stata utilizzata dal Comune quale parametro di conformità della piscina; il TAR ha ritenuto illegittima la repressione dell'intera piscina quando la difformità accertata riguardava la sola parte denominata "spiaggetta".
art. 6, commi 7-bis e 7-ter, L.R. n. 19/2001
prescritta dall’art. 6, commi 7-bis e 7-ter, della L.R. n. 19/2001
È richiamata nel provvedimento comunale quale disciplina relativa alla copertura dei garage interrati e alla messa a dimora della vegetazione preesistente; la relativa questione non è stata decisa nel merito per l'improcedibilità parziale.
art. 58, comma 2, lett. b), N.T.A. del piano di recupero
un divieto di realizzare tettoie in materiale diverso dal legno ed un’altezza massima di 2,40 metri
È stata indicata quale parametro urbanistico-edilizio della tettoia; la questione non è stata esaminata nel merito per l'improcedibilità parziale.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione accerta una difformità edilizia circoscritta a una parte di un'opera, il provvedimento repressivo deve essere specificamente riferito alla porzione effettivamente difforme e non può colpire indistintamente l'intera opera senza un'adeguata correlazione tra illecito accertato e misura adottata.
- Nel rinnovare un provvedimento repressivo relativo a un'opera edilizia, l'amministrazione deve rivalutare l'intera situazione fattuale dell'intervento, comprese le caratteristiche dichiarate dal privato nel processo quando incidono sulla qualificazione e sulla conformità dell'opera.
- La presentazione di un'istanza di sanatoria e la conseguente richiesta della parte possono determinare l'improcedibilità delle censure relative alle opere diverse da quelle per le quali permane un interesse attuale alla decisione.
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