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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19430/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di dodici cartelle di pagamento e di un avviso/intimazione di pagamento. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte, ritenendosi valide due intimazioni per le quali risultava provata la notifica delle cartelle sottostanti. In appello la commissione regionale ha invece accolto integralmente le censure del contribuente, osservando che l'agente della riscossione aveva prodotto soltanto copie degli avvisi di ricevimento e non le cartelle di pagamento; secondo il giudice d'appello, ciò non era sufficiente ai sensi dell'art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602/1973, con conseguente inesistenza giuridica dell'atto impugnato e mancanza di prova del credito tributario. La società concessionaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione delle norme sul processo tributario e del codice di procedura civile, lamentando che la commissione regionale non si fosse pronunciata sulla carenza di giurisdizione e sull'incompetenza territoriale del giudice di primo grado, questioni che la ricorrente assumeva rilevabili d'ufficio; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la norma impone solo la conservazione per cinque anni della matrice o copia della cartella con la relata o l'avviso di ricevimento, sicché era sufficiente produrre in giudizio la relata di notifica e non anche la cartella, oltre a rilevare che una delle cartelle era stata emessa e notificata sei anni prima e dunque non era più soggetta all'obbligo di conservazione nel modo ritenuto dalla CTR. Il contribuente ha resistito con controricorso e memoria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, osservando che la ricorrente non aveva trascritto il contenuto delle controdeduzioni e non aveva consentito alla Corte di verificare se la questione di giurisdizione e competenza fosse stata tempestivamente e ritualmente proposta in appello, con conseguente necessità di accertare l'eventuale giudicato interno. Ha inoltre rilevato che, nel processo tributario, la parte vittoriosa in primo grado che intenda contestare la statuizione sulla giurisdizione deve proporre appello sul punto e che le questioni già coperte da statuizione non sono esaminabili in cassazione se non ritualmente riproposte. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto infondato: dall'art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602/1973 si desume che, ai fini della prova della notifica della cartella, non è necessaria la produzione dell'originale o della copia autentica della cartella, ma occorre comunque produrre la matrice o copia della cartella con la relativa relata di notifica o l'avviso di ricevimento. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973

    "l'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento"

    Ai fini della prova della notifica della cartella non è necessario produrre l'originale o la copia autentica della cartella, ma è necessaria la produzione della matrice o copia della cartella con la relata di notifica o l'avviso di ricevimento, nei limiti dell'obbligo di conservazione previsto dalla norma.

  • art. 3 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta carenza di giurisdizione e incompetenza del giudice tributario.

  • art. 4 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta incompetenza territoriale del giudice tributario.

  • art. 37 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulla rilevabilità officiosa del difetto di giurisdizione.

  • art. 54 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per affermare che la parte vittoriosa in primo grado deve proporre appello incidentale o comunque riproporre tempestivamente le questioni su cui si è formata una statuizione sfavorevole.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ha escluso l'inammissibilità del ricorso per la sola mancata formale indicazione della specifica ipotesi di ricorso, valorizzando la sostanza delle censure di violazione di legge.

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nella descrizione della notifica della cartella a mezzo notificatore e consegna a familiare convivente con raccomandata informativa.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 il comma 1 quater dell'art. 13.

  • L. n. 53 del 1994

    Richiamata nell'eccezione preliminare di inammissibilità per la notifica telematica del ricorso.

  • art. 18 D.M. n. 44 del 2011

    Richiamato nell'eccezione preliminare sulla notificazione a mezzo PEC.

  • D.M. n. 48 del 2013

    Richiamato nell'eccezione preliminare sulla notificazione a mezzo PEC.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la questione di giurisdizione o di competenza che sia stata oggetto di una statuizione del giudice di merito deve essere ritualmente devoluta con l'impugnazione; in cassazione non può essere riesaminata se la parte non dimostra, in modo autosufficiente, di averla tempestivamente riproposta, altrimenti si forma giudicato interno.
  • La mancata indicazione formale del numero del motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c. non determina di per sé l'inammissibilità quando dal contenuto dell'impugnazione sia chiaramente desumibile la denuncia di un vizio di violazione di legge.
  • Ai fini della prova della notifica della cartella di pagamento, l'agente della riscossione non deve necessariamente produrre l'originale della cartella, ma deve comunque esibire la matrice o copia della cartella corredata dalla relata di notifica o dall'avviso di ricevimento, secondo l'art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602/1973.
  • L'obbligo di conservazione documentale previsto per l'agente della riscossione costituisce il parametro per valutare la sufficienza della prova della notifica: la sola produzione dell'avviso di ricevimento, senza la cartella o la sua copia/matrice, non è sufficiente se non consente di ricostruire compiutamente l'atto notificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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