Cassazione Civile, Ordinanza n. 25256/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte di un ente locale, del corrispettivo richiesto da una società che aveva svolto il servizio di trasporto scolastico per diversi anni. La società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, poi opposto dall'ente. In primo grado il tribunale aveva revocato il decreto e riconosciuto solo un modesto credito residuo; la corte d'appello aveva confermato. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto violazione di legge per avere i giudici negato il compenso relativo al periodo di prosecuzione/proroga del servizio, assumendo che il rapporto fosse stato validamente prorogato e che il pagamento fosse dovuto; con il secondo ha censurato il rigetto della domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., sostenendo che l'ente avesse comunque fruito del servizio e che non fosse stato dimostrato il difetto del requisito dell'utilitas. Il Comune intimato non si è costituito in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirasse in realtà a una rivalutazione dei fatti e delle prove, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla necessità della forma scritta ad substantiam per i contratti della P.A. e sull'inidoneità delle delibere di proroga a sostituire il contratto scritto. Ha poi affermato che la proroga dei contratti pubblici è in linea generale vietata e comunque, nel regime applicabile ratione temporis, non risultavano integrati i presupposti della proroga legittima. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio della decisione: in mancanza di valido contratto scritto di proroga, operava la disciplina che attribuisce rilievo alla responsabilità del funzionario che ha consentito la spesa, con conseguente difetto del requisito di sussidiarietà dell'azione di arricchimento. Il ricorso è stato quindi respinto; nulla sulle spese per mancata costituzione dell'intimato, ma la ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 2.500 in favore della Cassa delle ammende e sono stati dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La deduzione formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile quando mira in realtà a ottenere una rivalutazione dei fatti e delle prove o non coglie la ratio decidendi.
Richiamato per evidenziare il limite all'esame di censure che sollecitano una nuova valutazione del merito in presenza di decisioni conformi.
L'azione di arricchimento è esclusa quando manca il requisito della sussidiarietà, specie se l'ordinamento prevede una diversa forma di responsabilità per la spesa illegittimamente assunta.
L'azione generale di arricchimento è esperibile solo se mancano altri rimedi; in presenza di una disciplina speciale che attribuisce rilievo alla responsabilità del funzionario, difetta la sussidiarietà.
In caso di acquisizione di beni o servizi in assenza di valido rapporto contrattuale, è richiamata la responsabilità del funzionario o amministratore che ha consentito la spesa, impedendo l'azione diretta di arricchimento verso l'ente.
La proroga dei contratti pubblici è in linea generale vietata, salvo casi eccezionali.
art. 57 d.lgs. 163/2006
Nel regime ratione temporis, la proroga o l'affidamento senza gara erano ammissibili solo nei casi tipizzati dalla norma, qui non ricorrenti.
Richiamato per la memoria depositata nel procedimento camerale.
Applicata la condanna della parte ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Nei contratti della pubblica amministrazione la forma scritta è richiesta ad substantiam: il relativo accordo deve risultare da un atto sottoscritto dalle parti competenti, con indicazione dell'oggetto e del compenso; atti interni o delibere dell'organo collegiale non suppliscono al requisito formale.
- La proroga del contratto pubblico non può essere desunta in via presuntiva o dalla mera continuazione di fatto della prestazione, poiché la prosecuzione oltre la scadenza è, di regola, vietata e ammessa solo nei casi eccezionali previsti dalla legge.
- La domanda di arricchimento senza causa non è proponibile quando l'ordinamento appronta un rimedio specifico o una diversa forma di responsabilità per la spesa assunta in assenza di valido contratto, perché viene meno il requisito della sussidiarietà.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto l'apparenza della violazione di legge, mira a rimettere in discussione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove compiuti dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la mancata censura del fondamento decisorio determina l'inammissibilità del motivo.
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