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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25259/2024 del 20/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società aveva ottenuto un contributo regionale per la realizzazione di una linea di produzione e, dopo l’erogazione, la Regione ne aveva disposto la revoca a seguito di rilievi della Guardia di finanza: le fatture poste a base della rendicontazione sarebbero state relative a operazioni inesistenti e gran parte dei bonifici indicati come effettuati non sarebbero mai stati eseguiti. La società aveva impugnato il decreto di revoca sostenendo che esso fosse illegittimo perché il procedimento penale relativo alle fatture inesistenti si era concluso con archiviazione; in appello aveva poi contestato la valutazione probatoria del giudice di merito, deducendo violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per l’asserita illogicità dell’inferenza presuntiva utilizzata dalla Regione e per la mancata adeguata considerazione delle prove contrarie (verbali di verifica che attestavano la presenza dei macchinari e l’incremento occupazionale). Con un secondo motivo lamentava violazione degli artt. 1453 ss. e 2697 c.c., sostenendo in sostanza che non fosse stata correttamente apprezzata la gravità dell’inadempimento e che l’onere della prova fosse stato applicato in modo errato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo entrambi i motivi in realtà diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, la Corte ha richiamato il principio per cui la violazione dell’art. 2729 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice di merito abbia utilizzato presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, non quando si contesti la diversa ricostruzione dei fatti o si proponga una lettura probabilistica alternativa. Ha inoltre osservato che la sentenza richiamata dalla ricorrente era stata prodotta tardivamente e riguardava una vicenda diversa. Quanto al secondo motivo, ha precisato che la violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo se l’onere della prova sia stato attribuito alla parte sbagliata, mentre non è configurabile quando si contesti il modo in cui il giudice ha apprezzato le risultanze istruttorie. Anche il richiamo agli artt. 1453 e 1455 c.c. è stato ritenuto inammissibile perché mirava a rimettere in discussione la valutazione di gravità dell’inadempimento, riservata al giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e anche al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c., oltre al versamento alla Cassa delle ammende dell’importo indicato nel dispositivo, troncato nel testo fornito.

Norme richiamate

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    procura alle liti apposta su foglio separato

    richiamato solo per la rappresentanza processuale della ricorrente

  • art. 2727 c.c.

    la denuncia in cassazione per violazione della norma è ammissibile solo se si contesta l’uso di un ragionamento inferenziale privo dei requisiti propri della prova presuntiva, non se si chiede una diversa lettura dei fatti

  • art. 2729 c.c.

    presunzioni "gravi, precise e concordanti"

    il giudice di merito deve ammettere soltanto presunzioni dotate di tali requisiti; in cassazione la censura è ammissibile solo per errori di diritto nella struttura del ragionamento presuntivo, non per rivalutazione del merito

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    non consente di trasformare in violazione di legge una critica alla ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    non può essere utilizzato per censurare la complessiva valutazione delle prove e il convincimento del giudice di merito

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione dell’attendibilità e concludenza delle prove resta rimessa al giudice di merito

  • art. 1453 c.c.

    la censura sulla risoluzione del contratto non può mirare a rimettere in discussione l’apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito

  • art. 1455 c.c.

    la gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione è questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito

  • art. 2697 c.c.

    la violazione dell’onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce l’onere alla parte sbagliata, non quando si contesti il modo in cui ha valutato le prove

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato nel contesto della definizione accelerata e della mancata presentazione di memorie

  • art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.

    applicato per la condanna della parte ricorrente a una somma equitativamente determinata oltre alle spese

  • D.M. n. 55 del 2014

    richiamato per la liquidazione delle spese

  • D.M. n. 147 del 2022

    richiamato quale modifica del D.M. n. 55 del 2014

Massime di principio

  • La deduzione di violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è ammissibile in cassazione solo se il giudice di merito ha costruito la presunzione su fatti non idonei, privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è invece consentito usare tale censura per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • In tema di prova presuntiva, la motivazione deve procedere dall’analisi dei singoli indizi alla loro valutazione complessiva; tuttavia, se il ragionamento del giudice di merito è coerente e logicamente fondato, esso non è sindacabile in sede di legittimità.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice abbia addossato l’onere probatorio alla parte diversa da quella onerata secondo la struttura della fattispecie; non ricorre quando si contesti il contenuto della valutazione delle prove compiuta dal giudice.
  • La valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione del contratto ex art. 1455 c.c. costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione come violazione di legge.
  • In cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione del merito sotto la veste formale della violazione di legge o del vizio motivazionale, poiché il sindacato di legittimità resta limitato al controllo di correttezza giuridica e coerenza logica della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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