Cassazione Civile, Ordinanza n. 25264/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una titolare di ditta individuale proponeva opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice per il pagamento del corrispettivo di una fornitura di capi di abbigliamento asseritamente eseguita. L'opponente sosteneva di non aver mai ritirato la merce oggetto della fattura posta a base del monitorio, a differenza di precedenti forniture che aveva invece pagato. Il Tribunale rigettava l'opposizione e la Corte d'appello confermava, ritenendo provata la consegna della merce sulla base di testimonianze e documenti, nonostante l'assenza del documento di trasporto. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) nullità della sentenza e del procedimento per difetto di rappresentanza e di ius postulandi della società creditrice, per intervenuta liquidazione/cancellazione della società e per pretesa inefficacia della procura rilasciata dal precedente amministratore; 2) violazione delle regole sull'onere della prova, assumendo che spettasse alla società creditrice dimostrare la consegna della merce e non alla debitrice provare il fatto negativo della mancata consegna; 3) violazione delle presunzioni semplici e degli artt. 115 e 116 c.p.c., contestando che la decisione potesse fondarsi sulla mancanza di DDT e su inferenze tratte dalle circostanze di fatto; 4) violazione delle regole sulla prova documentale, censurando il valore attribuito a un block notes non sottoscritto, usato come elemento indiziario. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le censure sulla rappresentanza della società e ha dichiarato inammissibili quelle di merito sulla prova, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente applicato il criterio di riparto dell'onere probatorio ex art. 1218 c.c. e aveva fondato il proprio convincimento su un ragionamento presuntivo логicamente coerente, riservato al giudice di merito e non sindacabile in cassazione come nuova valutazione del fatto.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha affermato che la procura alle liti rilasciata dall'organo societario rimane valida fino a revoca anche se l'organo viene sostituito dal liquidatore; ha inoltre precisato che l'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese non travolge, di per sé, il credito fatto valere in giudizio, che può trasferirsi ai soci secondo il fenomeno successorio delineato dalla giurisprudenza di legittimità. Quanto ai motivi relativi alla prova della consegna della merce, la Corte ha reputato che la Corte d'appello avesse correttamente posto a carico del creditore l'allegazione e prova del fatto costitutivo della pretesa, e che tale prova risultasse raggiunta tramite testimonianza e presunzioni semplici gravi, precise e concordanti. Ha escluso che la mancanza del DDT fosse decisiva e ha ritenuto che le doglianze fossero, in sostanza, una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, estranea al giudizio di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva della controparte; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per sostenere che, in caso di società in liquidazione, la rappresentanza processuale spetterebbe al liquidatore; la Corte ha però valorizzato la validità della procura già rilasciata dall'organo societario fino a revoca.
invocato per il difetto di rappresentanza processuale della società; la Corte ha escluso la nullità del processo.
la procura generale ad litem rilasciata dall'organo societario abilitato resta valida e imputabile all'ente finché non venga revocata, anche se l'organo rappresentativo muta.
il creditore che agisce per l'adempimento o per le conseguenze dell'inadempimento deve provare la fonte del diritto e allegare l'inadempimento; il debitore deve provare il fatto estintivo della pretesa.
le doglianze che mirano a contestare la valutazione delle prove non integrano, di regola, una violazione del principio di disponibilità delle prove, ma una richiesta di rivalutazione del merito.
la valutazione del materiale istruttorio, anche presuntivo, è riservata al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti consentiti dalla legge.
richiamato nel motivo relativo alla contestazione del documento non sottoscritto; la Corte non ha ravvisato errori decisivi nella valutazione probatoria.
richiamato nel motivo sulla prova documentale; la Corte ha ritenuto che il tema fosse assorbito nella valutazione complessiva del materiale istruttorio.
la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione, ma i creditori insoddisfatti possono agire contro soci e liquidatori nei limiti e alle condizioni previste.
le presunzioni sono utilizzabili come prova indiretta purché il ragionamento inferenziale sia fondato su fatti noti idonei a sorreggere il fatto ignoto.
le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; la Corte ha ritenuto che tali requisiti fossero rispettati nel caso concreto.
richiamato per contestare l'efficacia probatoria del block notes non sottoscritto; la Corte ha ricondotto tale elemento a una valutazione indiziaria nel prudente apprezzamento del giudice.
richiamato nel motivo di ricorso relativo all'opposizione a decreto ingiuntivo, ma non ritenuto violato dalla Corte.
verosimile richiamo all'art. 2697 c.c.; comunque la Corte ha ribadito il corretto riparto dell'onere probatorio nella controversia.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La procura alle liti rilasciata dall'organo societario legittimato conserva efficacia fino a revoca e non viene automaticamente meno per la successiva sostituzione dell'organo rappresentativo o per la sopravvenuta liquidazione della società.
- La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione, ma non elimina automaticamente ogni rapporto giuridico ancora pendente: il credito o il debito può trasferirsi ai soci secondo il fenomeno successorio elaborato dalla giurisprudenza, nei limiti e con le esclusioni tracciate dalle Sezioni Unite.
- Nel giudizio sull'inadempimento, il creditore deve provare la fonte del rapporto e allegare l'inadempimento, mentre il debitore convenuto deve dimostrare il fatto estintivo o liberatorio; tuttavia, quando il creditore fornisca elementi probatori idonei sulla prestazione eseguita, la contestazione meramente assertiva della mancata consegna non basta.
- Le presunzioni semplici possono fondare validamente l'accertamento del fatto ignoto se il ragionamento inferenziale si regge su indizi gravi, precisi e concordanti; la valutazione della loro attendibilità e della loro forza dimostrativa appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione, salvo vizi motivazionali o errori di diritto specifici.
- Non è censurabile in cassazione, sotto il profilo della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., una doglianza che in realtà mira soltanto a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione del fatto.
- rami":["Obbligazioni","Processo civile"],"materie":["Inadempimento","Impugnazioni","Prove"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":["Onere della prova","Prescrizione","Giudicato"]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}ಿ}{
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